Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14385 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14385 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 1406-2008 proposto da:
BOTTA ASSUNTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
AURELIA 325, presso lo studio dell’avvocato
MERCOGLIANO ANTONIO, che lo rappresenta e difende
giusta delega in calce;
– ricorrente contro

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI;
– intimato –

avverso la sentenza n. 128/2007 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 02/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 07/06/2013

udienza del 17/04/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

R.G. 1406/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 128/45/2007, depositata il
2.7.2007, accoglieva il ricorso del comune di Marano di Napoli avverso la sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Napoli, 399/12/2005, confermando la legittimità delle
cartelle di pagamento lei, in relazione agli anni di imposta 1997, 1998, 1999,nei confronti di Botta
Assunta.

a) violazione di legge, nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 132 c.p.c.,
112 c.p.c., in relazione agli articoli 360, numero tre, 4,5 c.p.c. lamentando che la
commissione regionale aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione della
cartella esattoriale, censurando anche il mancato rilievo, nella motivazione della sentenza
impugnata, del disconoscimento delle copie fotostatiche degli avvisi di accertamento
dell’imposta e la carenza della motivazione al riguardo;
b) errata interpretazione di norme di legge, violazione di norme in procedendo, difetto di
motivazione, ex art. 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360, numero tre, 4,5, c.p.c., rilevando
l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione;
c) errata interpretazione di norme in procedendo ex art 58/D.lgs 546/ 1992, in relazione
all’articolo 360, numero tre, c.p.c., avendo il giudice di appello ammesso la produzione di
documenti richiamati in primo grado ma non prodotti;
d) violazione di norme in procedendo ex art. 140 cpc in relazione all’articolo 360, numero
cinque c.p.c., mancando agli atti il referto di notificazione con la descrizione delle modalità
della notifica ex art. 140 cpc, avendo rigettato l’eccezione senza alcuna indicazione degli
elementi di fatto a confutazione della stessa.
Il comune di Marano di Napoli non si è costituito.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 17.4.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
I, Il primo motivo di ricorso contiene due diversi quesiti concernenti questioni differenti.
Entrambe le censure sono inammissibili. Infatti il rilievo relativo all’omessa pronuncia sulla
eccezione di prescrizione della cartella esattoriale, riproposto anche nel secondo motivo di ricorso,
difetta di autosufficienza non essendo stata riportata puntualmente l’eccezione, nei suoi esatti
termini e non genericamente ovvero per riassunto del contenuto, nel ricorso per cassazione, senza

1

Proponeva ricorso per cassazione la contribuente deducendo i seguenti motivi:

prospettare, in termini concreti, la decisività della eccezione in relazione all’effettivo decorso dei
termini di prescrizione.
.t o Con riferimento alla seconda questione relativa all’omesso rilievo del disconoscimento delle copie
fotostatiche degli avvisi di accertamento va rilevata la inammissibilità della censura in quanto i
motivi che deducono “difetto e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge” appaiono
inammissibili per la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti
riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.,

quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in
relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di
motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale
l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa
rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica
indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a
pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle
affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.
Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle
risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il
compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi
d’impugnazione enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni
sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il
compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere
successivamente su di esse. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011)
3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
Alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale
tributaria, prevale quest’ultima -non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, cod. proc.
civ„ ma l’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 che fa salva la facoltà delle parti di produrre
nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 cod. proc. civ., e
consente alle parti di produrre liberamente anche in sede di gravame i documenti,soltanto richiamati
nel giudizio di primo grado ma non prodotti.
4. Anche l’ultimo motivo deve essere dichiarato inammissibile deducendo contemporaneamente
difetto di motivazione e violazione di norme processuali, omettendo di indicare i luoghi del
processo ove rinvenire gli atti, le pronunzie o le omissioni che si pongano in contrasto con la norma
2

non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili,

ISENTE DA REGISTRAZIONE.
Al SENSI DEL D.P.R. 25/4/19b€
N. 131 TAB. ALL. 8. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

(cfr. Cass. n. 5148/03, n. 4741/05, tra le altre) nonché i passaggi dei propri atti difensivi al fine di
dare la prova di aver prospettato davanti alla commissione tributaria provinciale la questione
relativa allo specifico vizio lamentato.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’intimata.
PQM
Rigetta il ricorso

Così deciso in Roma, il 17.4.2013

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