Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14384 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Edoardo

D’Onofrio 43, presso l’avv. Cassano Umberto, che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 22, n. 86/22/05 del 8 luglio 2005, depositata il 18

novembre 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 5

maggio 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso della contribuente concernente una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di classamento e attribuzione di rendita di un immobile di proprietà della contribuente medesima;

Letto il controricorso dell’amministrazione;

Letta la memoria depositata dalla parte ricorrente;

Rilevato che il ricorso poggia su un unico motivo con il quale si censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la sentenza impugnata per aver ritenuto sufficiente la motivazione dell’atto impositivo e congrua la rendita attribuita all’immobile;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato in quanto tendente ad una rivalutazione del “fatto” accertato con congrua motivazione dalla sentenza impugnata che non risulta adeguatamente censurata anche in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che ripropone le genetiche contestazioni già svolte, e come tali rilevate, nelle fasi di merito;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato e che le spese seguano la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in Euro 500,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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