Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14384 del 14/07/2016

Cassazione civile sez. lav., 14/07/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 14/07/2016), n.14384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26417/2013 proposto da:

M.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato CIRO INTINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE PINTO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

BANCO DI NAPOLI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso

lo STUDIO TOFEOLETTO – DE LUCA TAMAJO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2465/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 12/06/2013 R.G.N. 9103/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilita’, in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 11 – 12/6/2013 la Corte d’appello di Bari, ha riformato la sentenza del Tribunale della medesima sede che aveva accolto la domanda proposta da M.S., dipendente del Banco di Napoli s.p.a., per l’accertamento del diritto all’inquadramento nel grado 7^ (qualifica di perito capo) con decorrenza dall’1.6.1986, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori di legge. La Corte, per quel che interessa, dopo aver osservato che il giudizio (promosso nel 1988) non era stato riassunto a seguito della sentenza rescindente della Corte suprema (n. 14088/2001) e che era stato proposto un nuovo ricorso presso il Tribunale di Bari nel 2004, ha ritenuto che – sulla base della documentazione acquisita agli atti e delle deposizioni testimoniali rese – le mansioni disimpegnate dal lavoratore non integravano quel grado di complessita’ degli incarichi e di responsabilita’ richiesto dalle qualifiche superiori pretese.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il lavoratore con due motivi. Resiste il Banco di Napoli con controricorso. Entrambi le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., art. 342 c.p.c., comma 1, art. 434 c.p.c., comma 1, nonche’ degli artt. 1362 e 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5), avendo la Corte territoriale trascurato di valutare l’eccezione di inammissibilita’ dell’atto di appello della banca concernente la formazione di giudicato interno sul profilo della domanda di riconoscimento della specifica categoria “Geometri e periti agrari”. La Corte, invero, non avrebbe statuito sull’eccezione avanzata dal lavoratore appellato (inquadrato nel settore amministrativo) e concernente la genericita’ dei motivi di appello della banca appellante la quale si sarebbe limitata a censurare il riconoscimento della qualifica e del grado superiore (rapportando le sue argomentazioni alle declaratorie dell’Ordinamento interno dell’Istituto) senza appuntare le proprie critiche altresi’ sulla categoria attribuita dal giudice di prime cure, con conseguente inammissibilita’ dell’atto di appello e preclusione di rivisitare l’oggetto di tale accertamento. In sostanza, la banca con il proprio atto di appello, non ha impugnato le seguenti argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado: le mansioni del personale dipendente elencate dall’Ordinamento interno della banca non erano tassative ma avevano valore meramente indicativo; cio’ non escludeva l’utilizzo del personale in mansioni non espressamente previste, anche in relazione alle esigenze tecniche, produttive; le mansioni non espressamente previste dovevano essere inquadrate nel grado equivalente, con conseguente riconoscimento al M. del 7^ grado essendo questo il piu’ basso livello della categoria dei tecnici denominata “Geometri e periti agrari”.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’att. 434 c.p.c., comma 1, artt. 346, 99 e 112 c.p.c., nonche’ dell’art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5), avendo la Corte affrontato i profili di merito della controversia “senza tener conto che, a causa della inammissibilita’ dell’appello, si era formato il giudicato interno sulle argomentazioni che sorreggevano la decisione di primo grado”.

3. I motivi, che possono essere affrontati congiuntamente considerata la stretta connessione (e sostanziale sovrapposizione), non sono fondati.

L’eccezione di violazione del giudicato prospettata dal ricorrente non appare fondata, dovendosi richiamare il principio, conforme all’insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui il giudicato interno puo’ formarsi solo su di un capo autonomo di sentenza che risolva una questione avente una propria individualita’ ed autonomia, cosi’ da integrare una decisione del tutto indipendente e determinante ai fini dell’accertamento del diritto.

Invero, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:

a) il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della sentenza, che risolvano questioni aventi una propria individualita’ e autonomia, tali da integrare una decisione del tutto indipendente (Cass. 23 agosto 2007, n. 17935; Cass. 17 novembre 2008, n. 23747), non anche su quelli relativi ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata (Cass. 30 ottobre 2007, n. 22863);

b) costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualita’ ed autonomia, si’ da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verte in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione (Cass. 17 novembre 2008, n. 23747; Cass. 30 ottobre 2007, n. 22863; Cass. 20 dicembre 2006, n. 27196);

c) ove non sia stata proposta impugnazione nei confronti di un capo della sentenza e sia stato, invece, impugnato un altro capo strettamente collegato al primo, e’ da escludere che sul capo non impugnato si possa formare il giudicato interno (vedi, per tutte: Cass. 2 marzo 2010, n. 4934);

d) la violazione del giudicato interno si puo’ verificare soltanto quando la sentenza di primo grado si sia pronunziata espressamente su una questione del tutto distinta dalle altre e tale specifica pronunzia non puo’ considerarsi implicitamente impugnata allorche’ il gravame sia proposto in riferimento a diverse statuizioni, rispetto alle quali la questione stessa non costituisca un antecedente logico e giuridico, cosi da ritenersi in esse necessariamente implicata, ma sia soltanto ulteriore ed eventuale e, comunque, assolutamente distinta (Cass. 3 dicembre 2008, n. 28739);

Il vincolo del giudicato, quindi, non puo’ ravvisarsi nel preteso passaggio in giudicato di una parte della sentenza, perche’ il criterio usato dal Tribunale per valutare “in diritto” la fondatezza o meno della domanda non ha nessuna individualita’ o autonomia tale da integrare una decisione indipendente, suscettibile di passare in cosa giudicata, ma e’ una semplice argomentazione adoperata per negare, nel caso concreto, il diritto fatto valere in giudizio.

4. Nella specie, e’ del tutto evidente che il capo della sentenza – relativo alla pretesa categoria concernente il personale che svolge mansioni tecniche – sul quale si sarebbe formato il giudicato interno, non integra una decisione autonoma, ma piuttosto rappresenta un passaggio motivazionale della statuizione in concreto adottata.

Ne consegue che la mancata specifica impugnazione del suddetto passaggio motivazionale non puo’ certamente configurare una situazione di formazione di un giudicato interno e quindi non incide sull’ammissibilita’ del ricorso e ancor meno puo’ essere configurata come causa della prospettata nullita’ della sentenza o di omessa pronuncia.

Il ricorso presentato dal lavoratore al Tribunale di Bari concludeva chiedendo “il diritto all’inquadramento nel grado 7^ con la qualifica di Perito capo del settore tecnico a far tempo dall’1.6.1986”, la condanna “ad inquadrare il ricorrente nel grado 7^, Perito capo, settore tecnico dall’1.6.1986”, nonche’ le conseguenti statuizioni di carattere economico. Il Tribunale ha esaminato le declaratorie professionali del personale risultanti dall’Ordinamento interno della banca, ha individuato – tra le varie categorie – la categoria dei “Geometri e periti agrari; ha rilevato che al suo interno vi erano solamente funzioni direttive (a partire dal 7^ grado, Perito capo, per arrivare al 1^ grado, ossia quello piu’ qualificato); ha osservato che nell’ambito della categoria amministrativa erano compresi profili sia di carattere impiegatizio sia di carattere tecnico (questi ultimi appartenenti alla sottocategoria degli “assistenti tecnici”, tra cui il grado 8^ era quello apicale); ha osservato che l’elencazione delle mansioni contenute nell’Ordinamento aveva valore indicativo e, non essendo tassativa, ne conseguiva che le mansioni non espressamente previste dovevano essere inquadrate, in relazione al loro contenuto ed ampiezza, nel grado equivalente; ha comparato le mansioni effettivamente svolte dal M. (come risultanti dalle prove di fonte documentale e testimoniale) con tali declaratorie ritenendo di individuare un grado di autonomia e responsabilita’ riconducibile al 7^ grado.

La banca, con l’atto di appello, ha, in particolare, ribadito che il M. era addetto alla segreteria amministrativa; che nella filiale di Bari non esisteva un ufficio tecnico; che in base all’Ordinamento interno, all’epoca vigente, il personale era diviso in categorie, tra cui quella amministrativa, quella dei Geometri e periti agrari, quella degli assistenti tecnici; ha riportato, in linea decrescente, le declaratorie relative a Perito capo (7^ grado), Primo perito (7^ grado), 2^ Perito (9^ grado), 2^ Perito aggiunto (10^ grado), Vice capo ufficio settore impiegatizio (9^ grado, attribuito al M.); ha contestato il livello di responsabilita’ riconosciuto dal giudice di primo grado (i motivi di ricorso in appello sono stati ampliamente illustrati dalla Corte territoriale, pagg. 8 – 12 della sentenza).

La Corte territoriale ha proceduto ad effettuare un analitico elenco dei documenti acquisiti al processo nonche’ delle deposizioni testimoniali rese in giudizio e – secondo il consolidato e condiviso orientamento di questa Corte (cfr. fra le tante, Cass. n. 14608/2001), ha effettuato il procedimento logico giuridico scandito in tre fasi successive e diretto alla determinazione dell’inquadramento del lavoratore: l’accertamento in fatto delle attivita’ lavorative in concreto svolte, la individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. Ha, infine, concluso che il materiale probatorio non dimostrava lo svolgimento di mansioni corrispondenti all’8^ grado (e, a fortiori, al 7^ grado). Con riguardo alla documentazione elencata, la Corte ha precisato: “In conclusione, la documentazione agli atti non comprova l’espletamento (e tanto meno in via prevalente) di compiti impiegatizi di maggior rilievo inerenti la speciale attivita’ tecnica od agraria ne’, lo si ripete, quelle particolari attivita’ indicate nella declaratoria riguardante il grado 8^ (fatta eccezione, al piu’, del solo controllo preventivi, ma con le precisazioni di cui sopra)” (pag. 18). Esaminato, poi, il contenuto delle deposizioni testimoniali, la Corte ha osservato che “Tuttavia, i lavori cui il M. attestava la bonta’ dell’opera erano pitturazione muri, installazione condizionatori, installazioni serbatoi d’acqua, riparazioni balconi (come da documentazione agli atti) che non richiedevano, per la loro modesta importanza sul piano tecnico, compiti “impiegatizi di maggior rilievo inerenti la speciale attivita’ tecnica od agraria”(pag. 27).

Le valutazioni effettuate dal Tribunale in ordine alla elencazione delle mansioni contenute nell’Ordinamento interno della banca costituivano mera premessa logica della statuizione adottata, non suscettibili di costituire capo autonomo della sentenza.

5. La valutazione delle risultanze processuali effettuata dalla Corte territoriale attiene, poi, al giudizio di merito ed e’ incensurabile in sede di legittimita’, se – come nel caso e’ correttamente motivata.

Occorre qui poi ribadire che il controllo di logicita’ del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (pur nella formulazione vigente ratione temporis, successiva alla modifica introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. nella L. n. 134 del 2012), consiste nel controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorieta’ e dell’illogicita’ manifesta). La sentenza n. 8053/14 delle Sezioni Unite di questa Corte ha chiarito, invero, riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di una questio facti, che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Come innanzi esposto, nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non e’ assente o meramente apparente, ne’ gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza.

7. Il ricorso e’ stato notificato il 15.11.2013, dunque in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilita’ del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale e’ respinta integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformita’.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese di lite a favore del Banco di Napoli s.p.a., liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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