Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14384 del 09/06/2017

Cassazione civile, sez. trib., 09/06/2017, (ud. 21/03/2017, dep.09/06/2017),  n. 14384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3867/13, proposto da:

Granarolo s.p.a. (quale incorporante la Sail s.p.a.), in persona del

legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, alla via F. Denza n.

20, presso l’avv. Laura Rosa, rappres. e difesa dagli avv.ti

Gianpiero Calzolari e Lorenzo del Federico, con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/13/2012 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata il 18/6/2012;

udita la relazione del consigliere dott. Rosario Caiazzo in camera di

consiglio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Sail s.p.a. – incorporata successivamente dalla Granarolo s.p.a. – impugnò, innanzi alla Ctp di Bari, un avviso d’accertamento emesso sulla base di p.v.c. avente ad oggetto il recupero di indebita detrazione iva, in ordine ad una fattura emessa dall’allora controllante, Granarolo s.p.a., per costi sostenuti per lo svolgimento di manifestazioni a premio.

In particolare, l’ufficio aveva recuperato la parte variabile del costo di cui alla suddetta fattura, afferente all’acquisto di oggettistica destinata ad essere regalata ai consumatori del prodotto commercializzato dalla Sail s.p.a.

La Ctp rigettò il ricorso.

La Granarolo s.p.a propose appello, rigettato dalla Ctr.

La stessa società ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, la parte ricorrente ha denunziato la nullità della sentenza per omessa pronuncia circa uno specifico motivo d’appello, relativo al difetto di motivazione dell’avviso impugnato.

Con il secondo motivo, è stata denunziata l’insufficiente motivazione circa fatti decisivi, in ordine alla questione per cui la stessa società non avrebbe mai concluso cessioni di beni nei confronti della Sail s.p.a., ma solo a favore dei consumatori.

Con il terzo motivo, è stata denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., avendo la ricorrente lamentato un’erronea applicazione dei principi probatori circa la detrazione dell’iva da parte della Granarolo s.p.a.

I motivi sono da esaminare congiuntamente, data la connessione tra loro.

Il primo motivo è inammissibile perchè privo del requisito dell’autosufficienza, in quanto parte ricorrente non ha trascritto l’intero contenuto dell’avviso impugnato, ma solo alcune parti di esso nella parte introduttiva del ricorso; ciò preclude l’esame del motivo, afferente al vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia.

Inoltre, il motivo è infondato, in quanto dall’esame complessivo della motivazione della Ctr può desumersi che essa abbia tenuto conto del motivo d’appello che sarebbe stato pretermesso, per cui è configurabile una pronuncia implicita sulla questione.

Il secondo motivo è infondato, in quanto la motivazione è chiara ed esaustiva; al riguardo, occorre richiamare l’orientamento consolidato della Corte secondo cui la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di Cassazione (Cass., SU. N. 24148 del 25.10.2013).

Nella fattispecie, la Ctr ha motivato circa la questione dell’indetraibilità dell’iva sull’acquisto dei beni destinati alle operazioni a premio, senza omettere l’esame di alcun elemento che potesse indurre un diverso convincimento.

Infine, è inammissibile il terzo motivo, in quanto con esso il ricorrente tende ad un riesame dei fatti oggetto della sentenza impugnata, emergendo dalla motivazione che la Ctr ha pronunciato su ogni questione dedotta.

Le spese seguono la soccombenza; si applica altresì il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, considerato che tale norma è entrata in vigore prima dell’inizio del giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di Euro 8000,00, oltre la maggiorazione del 15%, quale rimborso forfettario delle spese generali, e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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