Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14384 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20013-2018 proposto da:

COMUNE DI ARCORE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio

dell’avvocato LUCIANA CANNAS, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SERGIO ALVARO TROVATO;

– ricorrente –

Contro

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO

PELLICO 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CREMI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO WALTER

VALENTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5451/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.-. S.E. ha impugnato gli avvisi di accertamento per l’ICI 2009 e 2010 pretesa dal Comune di Arcore su un fabbricato “rurale” precedentemente iscritto nel catasto terreni e privo, sino al mese di ottobre 2011 (data di iscrizione nel Catasto Fabbricati), di rendita propria, al quale è stata attribuita in data 1.10.2012 la categoria A/8, così rettificando il classamento (A/6) proposto con DOCFA dallo stesso S. in data 12.10.2011. Il ricorso del contribuente è stato respinto in primo grado, che ha proposto appello e la CTR della Lombardia con sentenza del 18 dicembre 2017 ha riformato la sentenza di primo grado, rilevando che fino al 17 ottobre 2011 l’immobile in questione era iscritto al catasto terreni come fabbricato rurale e pertanto non soggetto ad ICI, in quanto privo di autonoma rendita e solo con la presentazione della DOCFA l’unità immobiliare è stata iscritta al catasto fabbricati.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Comune affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti. Il Comune di Arcore ha depositato una memoria.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il giudice d’appello ritenuto erroneamente che l’onere della prova della esenzione dall’ICI gravi sul Comune e non sul contribuente. Con il secondo motivo del ricorso il Comune deduce la violazione ed erronea applicazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, del D.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il Comune deduce che erroneamente la CTR ha ritenuto che la attribuzione delle rendita non abbia efficacia retroattiva e comunque negli anni in contestazione l’immobile dello S. non aveva la categoria catastale A/6 e non aveva i requisiti di ruralità per ottenere l’esenzione ICI. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, del D.L. n. 557 del 1993, art. 9 e del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis. Si deduce che non è contestato che lo S. non è mai stato imprenditore agricolo e non ha mai utilizzato l’immobile come abitazione negli anni in contestazione.

I motivi dipendendo tutte dalla soluzione delle medesime questioni, possono essere trattati congiuntamente e sono meritevoli di accoglimento. Si tratta peraltro di una questione che questa Corte ha già esaminato, in giudizio tra le stesse parti, con riferimento all’anno di imposta 2005 decisa in senso favorevole al Comune con la sentenza n. 19350/2019.

La sentenza della CTR afferma che l’immobile, fino al 17 ottobre 2001, fosse accatastato come fabbricato rurale e dunque non assoggettabile ad ICI. Risulta dagli scritti difensivi che il fabbricato in questione fu iscritto nel catasto edilizio urbano in categoria A/8, essendo stato così rettificato l’accatastamento in categoria A/6 proposto con la procedura DOCFA del 12/10/2012, giusta provvedimento dell’Agenzia del Territorio notificato al contribuente il 26/11/2012; che si trattava di immobile precedentemente iscritto come “rurale” nel catasto terreni, e che la nuova rendita è frutto del suddetto accatastamento in categoria A/8. Il D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, conv. in L. n. 14 del 2009, così recita(va): “Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto dei fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito con moodificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni”.

Le Sezioni Unite della Corte, con la sentenza n. 18565/2009, preso atto della natura di disposizione esplicitamente avente natura interpretativa, e quindi con efficacia retroattiva, hanno affermato il principio per cui, “In tema di ICI, l’applicabilità dell’esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito con modificazioni nella L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), è subordinata, per i fabbricati non iscritti in catasto, all’accertamento dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, e successive modifiche, accertamento questo che può essere condotto dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l’onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità fra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative agricole che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci.” Ne discende che l’esclusione dalla imposta presuppone l’accertata ricorrenza dei requisiti previsti dal suindicato D.L. n. 557 del 1993, art. 9, nel caso di specie contestata, requisiti che non risultano dimostrati dal contribuente, il quale ha incentrato le proprie difese su altri argomenti, quali appunto la mancata attribuzione di rendita catastale prima del 17/10/2011, trattandosi di immobile iscritto nel catasto terreni, e l’efficacia non retroattiva della nuova rendita catastale attribuita dall’Agenzia delle Entrate a seguito di procedura DOCFA attivata dal contribuente.

3. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito, stante il consolidarsi nel tempo della giurisprudenza richiamata, sono compensate, mentre quelle del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente e condanna parte controricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Compensa le spese del doppio grado di merito.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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