Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14384 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14384 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale
dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

A

29

ricorrente

Contro

Ing. Amedeo Galliani s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Alessandro Farnese 7, presso
l’avv. Claudio Berliri, che, unitamente all’avv. Anna Rita Danza, la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’EmiliaRomagna (Bologna), Sez. 17, n. 211/17/05 del 29 settembre 2005, depositata il 19 ottobre 2006, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 4 aprile 2013 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Uditi l’avv. Carlo Maria Pisana per l’Avvocatura Generale dello Stato e
l’avv. Claudio Berliri per la società controricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio

Oggetto:
IVA. Indebita detrazione d’imposta.
Operazioni inesistenti. Onere della
prova.

Data pubblicazione: 07/06/2013

*,

Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di rettifica ai fini
IVA per l’anno 1997 in ragione di supposte operazioni soggettivamente inesistenti che avevano determinato una indebita detrazione d’imposta.
La Commissione adita accoglieva il ricorso non essendo stato provato che la
società contribuente conoscesse la provenienza illecita del metallo prezioso
stati trasferimenti di denaro e merce. L’appello dell’amministrazione era rigettato, con la sentenza in epigrafe, che confermava il difetto di prova da
parte dell’amministrazione sulla consapevole partecipazione all’illecito della società contribuente.
Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con
unico motivo. Resiste la società contribuente con controricorso, illustrato
anche con memoria.
MOTIVAZIONE
Il ricorso poggia su un unico motivo, con il quale l’amministrazione denuncia vizio di motivazione per aver «ritenuto che l’Ufficio avesse esteso a carico della s.r.l. Galliani elementi acquisiti a carico delle apparenti cedenti e
che quindi non avesse compiuto un vero accertamento diretto riguardo a
questa, in particolare per quanto atteneva alla sua consapevolezza della provenienza illecita del metallo».
Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Questa Corte — alla luce delle sopravvenute sentenze della Corte di Giustizia
del 21 giugno 2012 nelle cause riunite C-80/11 e 142/11, Mahagében kft e
Dóvid, del 6 settembre 2012, in causa C-324/11, Tóth, (alle quali si sono aggiunte, in senso confermativo le sentenze del 6 dicembre 2012, in causa C285/11, Bonik, del 31 gennaio 2013, in causa C-642/11, Stroy trans.) — ha
ritenuto di dover formulare il seguente principio di diritto: «In tema di IVA,
qualora l’amministrazione contesti ad un operatore il diritto alla detrazione
d’imposta in ragione di una supposta inesistenza soggettiva delle operazioni
oggetto dell’accertamento, è onere della medesima amministrazione provare, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo interessato sapeva
o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto
a detrazione si iscriveva — per l’esistenza nella specie di indizi idonei ad avvalorare il sospetto in tal senso indicati dall’amministrazione — in
2

acquistato e non potendosi considerare inesistenti le operazioni, essendovi

un’evasione commessa dall’emittente delle fatture contestate o da un altro
operatore intervenuta a monte nella catena di prestazioni. Né il diritto alla
detrazione può essere negato con la motivazione che il soggetto passivo non
si è assicurato che l’emittente della fattura correlata ai beni a titolo dei
quali viene richiesto l’esercizio del diritto a detrazione avesse la qualità di
soggetto passivo, che disponesse dei beni di cui trattasi e fosse in grado di
fornirli e che avesse soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di padispone, oltre che di detta fattura, di altri documenti idonei a dimostrare la
sussistenza delle circostanze menzionate, benché ricorrano le condizioni di
sostanza e di forma previste dalla direttiva 2006/112 per l’esercizio del diritto a detrazione e sebbene il soggetto passivo non disponga di indizi che
giustifichino il sospetto dell’esistenza di irregolarità o evasioni nella sfera
del suddetto emittente. L’amministrazione può assolvere il proprio onere
probatorio anche mediante presunzioni semplici, che, se anche non hanno il
rango di prova certa ed incontrovertibile, debbono, tuttavia essere dotate
del requisito di gravità, precisione e concordanza, e debbono consistere
nella esposizione di elementi obiettivi tali, per la loro idoneità indiziante, da
porre sull ‘avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto
sull’inesistenza sostanziale del contraente. Spetta, invece, al contribuente
l’onere della prova contraria, ove l’amministrazione abbia correttamente
assolto al proprio onere probatorio»(Cass. n. 23560 del 2012).
Il collegio, condividendo e confermando tale principio, osserva che nel caso
di specie la sentenza impugnata pur muovendosi in conformità del principio
enunciato nel senso di attribuire all’amministratore l’onere di provare la
“consapevole partecipazione” della società contribuente all’illecito determinante la soggettiva inesistenza delle operazioni contestate, non ha tuttavia
adeguatamente spiegato le ragioni per le quali dovesse ritenersi mancante
nell’atto impositivo l’esposizione di elementi obiettivi tali, per la loro idoneità indiziante, da porre sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sull’inesistenza sostanziale del contraente.
Il ricorso deve essere, quindi accolto e la sentenza impugnata deve essere,
cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Regionale dell’Emilia-Romagna, che provvederà anche in ordine alle spese della
presente fase del giudizio.
P.Q.M.
3

gamento dell ‘IVA, o con la motivazione che il suddetto soggetto passivo non

MENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL DPR. 2fy4l19#6
N. 131 TAH. ALI_ W – N. 5

MAMRIA TW1BUTAKIA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,
ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’EmiliaRomagna.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 aprile 2013.

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