Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14383 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Besana Mobili S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Gavinana 4, presso

l’avv. Angelini Domenico, che, unitamente all’avv. Michele

Tumminelli, la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia del Territorio, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– intimata costituita –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 27, n. 125/27/05 del 15 luglio 2005,

depositata il 25 luglio 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 5

maggio 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso della società contribuente con cernente una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di classamento e attribuzione rendita per un immobile adibito ad opificio, a seguito di rendita proposta dalla medesima società contribuente;

Preso atto che l’amministrazione non ha notificato controricorso ma ha depositato un atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione;

Letta la memoria depositata dalla parte ricorrente;

Rilevato che il ricorso poggia su un unico motivo con il quale si conteste sotto il profilo della violazione di legge, la ritenuta legittimità della rendi attribuita dall’Ufficio anche con riferimento al tasso di fruttuosità del 3%;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato. La sentenza impugnata ha affermato, con congrua motivazione che la valutazione dell’immobile operata dall’amministrazione è corretta “siccome rispondente all’effettivo stato di consistenza dell’immobile sotto il profilo della manutenzione, ubicazione e uso cui lo stesso è destinato” a fronte della “non concludenza della documentazione proposta dalla contribuente”, la cui valutazione è “ispirata ad una evidente sottostima del cespite”. Tuttavia, quanto al tasso di fruttuosità il giudice di merito ha affermato che il saggio applicato dall’Ufficio è un mero adeguarsi dell’Ufficio stesso al saggio proposto dalla società nella sua dichiarazione: la conclusione non può essere condivisa, in quanto l’applicazione del tasso di redditività costituisce un problema di diritto e non di fatto, essendo la misura di suddetto tasso fissato dalla legge, senza che l’Ufficio possa godere in merito di alcuna discrezionalità (v.

Cass. n. 133 del 2006). Nè rileva la circostanza che sia stata la società contribuente a proporre il saggio di fruttuosità del 3%, in luogo di quello del 2% effettivamente applicabile nella specie, trattandosi di una mera proposta di rendita non vincolante e che può essere emendata anche in sede giudiziale: come questa Corte ha avuto già occasione di evidenziare, “siccome il procedimento di classamento è di tipo accertativo, mirando a far chiarezza sul valore economico del bene in vista di una congrua tassazione secondo le diverse leggi di imposta, al contribuente deve essere riconosciuto il diritto di modificare, senza alcun limite temporale, la rendita proposta all’UTE, quando la situazione di fatto o di diritto ab origine denunziata non sia veritiera” (Cass. n. 19379 del 2008).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza debba essere cassata e che, ricorrendone le condizioni, la causa possa essere decisa nel merito indicando nella misura del 2% il saggio di fruttuosità applicabile alla valutazione dell’immobile operata dall’Ufficio;

Ritenuto che in ragione della particolarità della fattispecie sia giustificata la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accogli il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, indica nel 2% il tasso di fruttuosità applicabile. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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