Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14383 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. I, 25/05/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 25/05/2021), n.14383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17556/2017 proposto da:

O.T., rappresentata e difesa dall’Avv. Saverio Cosi, ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via

Crescenzio, n. 20, giusta delega a margine del ricorso per

cassazione.

– ricorrente –

contro

Z.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Federico

Pernazza, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,

alla via Po, n. 22, giusta procura in calce al controricorso.

– controricorrente –

e nei confronti di:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nella persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

Giuseppina Giannico, Luigi Caliulo, Antonella Patteri e Sergio

Preden, in virtù di procura speciale in calce al controricorso ed

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto medesimo.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di ROMA, n. 1742/2017,

pubblicata il 15 marzo 2017, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 aprile 2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 15 marzo 2017, la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da O.T. avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 30 gennaio 2015, che aveva determinato la quota del trattamento di reversibilità spettante alla Z. nella misura del 70% e quella spettante alla O. nella misura del 30% e condannato l’I.N.P.S. al pagamento delle quote di reversibilità come determinata, con decorrenza dall’1 ottobre 2013.

2. La Corte di appello di Roma, a sostegno della decisione impugnata, ha evidenziato che il matrimonio della Z. era durato per circa 36 anni, dal 7 settembre 2015 alla data del passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio; mentre il matrimonio con la O. era durato meno di due anni, dal (OMISSIS), al decesso di P.M., avvenuto il (OMISSIS) e che non poteva desumersi la prova della convivenza more uxorio dal mero certificato di residenza della O. al medesimo indirizzo del P., risalente al 9 dicembre 2013, alla luce della circostanza che, come documentato dalla Z. con l’estratto contributivo INPS non contestato, questa aveva avuto con il P. un rapporto di lavoro dipendente quale collaboratrice familiare dal giugno 2002 fino quantomeno al marzo 2010, con il pagamento dei relativi contributi, nè la O. aveva articolato delle prove dirette a dimostrare che il rapporto tra le parti avesse assunto già prima del matrimonio una finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa.

3. I giudici di secondo grado hanno confermato, quindi, la ripartizione delle quote della pensione di reversibilità effettuata dal Tribunale, tenuto conto anche dell’incidenza delle condizioni economiche e della capacità lavorativa delle parti e, per converso, ritenendo ininfluente la circostanza che il P., gravemente malato, avesse usufruito, negli ultimi mesi di vita, dell’assistenza domiciliare da parte di un Hospice presso la casa della prima moglie.

4. O.T. ricorre per la cassazione avverso la sentenza impugnata con atto affidato a due motivi.

5. Z.L. e l’I.N.P.S. hanno depositato rispettivi controricorsi.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. e, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, l’omessa valutazione di circostanze determinanti, perchè la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità della domanda della Z., in quanto, non essendo il documento prodotto agli atti un certificato storico di stato civile, lo stesso non era idoneo a fornire la prova dell’effettivo stato di famiglia della Z. e dell’esistenza di matrimoni contratti dalla stessa successivamente alla morte del P..

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 11 e dell’art. 2697 c.c. e, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa valutazione di circostanze determinanti.

Si duole la ricorrente, in particolare, che la Corte di appello aveva considerato, nella durata del matrimonio, anche il periodo compreso tra la data del provvedimento di separazione e quella di divorzio, pari a circa 10 anni, nonostante i certificati di residenza attestassero una diversa e distinta residenza del P.; aveva operato una illegittima inversione dell’onere della prova, dando rilievo solo alla durata legale e non a quella effettiva del matrimonio, valutando, allo stesso modo, il periodo ante e post separazione, anche se non era stata fornita la prova della “sua effettiva rilevanza rispetto alle singole condizioni”; aveva escluso il periodo di convivenza dal 9 dicembre 2003, limitando la durata del matrimonio in circa due anni, ancora una volta operando una illegittima inversione dell’onere della prova, non considerando il certificato prodotto in atti che attestava la comune residenza e la comune convivenza dal 2003; non aveva considerato che l’importo dell’assegno divorzile non era superiore al 20 – 33% della pensione del P. e che la potenzialità reddituale della Z. era migliorata; nè che Ella non lavorava dal 2003, aveva due figli, pagava un canone di locazione di Euro 7.200,00 annuali e che la sua attitudine lavorativa era mitigata dall’età, oltre la circostanza che il mantenimento del P. costituiva l’unica fonte di sostentamento.

2.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perchè connessi, sono inammissibili perchè diretti a censurare la ricostruzione delle risultanze probatorie al fine di ottenere dal giudice di legittimità l’avallo della diversa prospettazione in fatto in senso favorevole alla domanda della ricorrente.

In tale prospettiva questa Corte non può che ribadire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (Cass., 3 ottobre 2019, n. 24738Cass., 28 novembre 2014, n. 25332).

2.2 Tanto premesso, la Corte territoriale si è attenuta ai principi elaborati in tema di determinazione della quota della pensione di reversibilità da questa Corte che ha affermato che la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza “more uxorio” non una semplice valenza “correttiva” dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale” (Cass., 26 febbraio 2020, n. 5268; Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358).

Ai fini, poi, della ripartizione del trattamento di reversibilità vanno considerati pure l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata delle convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, nè individuare nell’entità dell’assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass., 21 settembre 2012, n. 16093; Cass., 21 giugno 2012, n. 10391).

In conclusione, il giudice deve tenere conto dell’elemento temporale (durata del matrimonio), la cui valutazione non può in nessun caso mancare, ma che, al contempo, non può divenire esclusivo nell’apprezzamento del giudice e deve tenere conto (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 419 del 4 novembre 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonchè alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali; non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere nè essere valutati in egual misura, rientrando nell’ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (Corte Cass., 30 marzo 2004, n. 6272; Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358; Cass., 15 ottobre 2020, n. 22399).

2.3 Ciò posto, la Corte di appello di Roma ha evidenziato che il matrimonio della Z. era durato per circa 36 anni, dal 7 settembre 2015 alla data del passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre il matrimonio con la O. era durato meno di due anni, dal (OMISSIS), al decesso di P.M., avvenuto il (OMISSIS) e che non poteva desumersi la prova della convivenza more uxorio dal mero certificato di residenza della O. al medesimo indirizzo del P., risalente al 9 dicembre 2013, alla luce della circostanza che, come documentato dalla Z. con l’estratto contributivo INPS non contestato, questa aveva avuto con il P. un rapporto di lavoro dipendente quale collaboratrice familiare dal giugno 2002 fino quantomeno al marzo 2010, con il pagamento dei relativi contributi, nè la O. aveva articolato delle prove dirette a dimostrare che il rapporto tra le parti avesse assunto già prima del matrimonio una finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa.

2.4 Mette conto rilevare che le doglianze proposte trascurano del tutto di censurare quest’ultimo iter argomentativo della corte del merito, laddove essa ha escluso la possibilità di dare rilievo ad un periodo di convivenza più esteso in ragione dal certificato di residenza prodotto dalla ricorrente, risalente al 9 dicembre 2013, perchè la Z. aveva dato la prova, con l’estratto contributivo INPS (non contestato), della sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente della ricorrente con il P., quale collaboratrice familiare dal giugno 2002 fino quantomeno al marzo 2010, con il pagamento dei relativi contributi e tenuto conto anche la ricorrente non aveva dato la prova che il rapporto tra le parti avesse assunto già prima del matrimonio una finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa.

2.5 I giudici di secondo grado hanno, poi, confermato la ripartizione delle quote della pensione di reversibilità effettuata dal Tribunale, tenuto conto anche dell’incidenza delle condizioni economiche e della capacità lavorativa delle parti e, per converso, ritenendo ininfluente la circostanza che il P., gravemente malato, avesse usufruito negli ultimi mesi di vita dell’assistenza domiciliare da parte di un Hospice presso la casa della prima moglie.

In particolare, anche in questo caso con una ratio decidendi che non è stata del tutto censurata dalla ricorrente, i giudici di secondo grado hanno affermato che la differenza economica tra la Z. e la O., si riduceva considerato che la O. aveva dodici anni meno dell’ex coniuge del marito e una capacità lavorativa che nel passato le aveva consentito di lavorare come collaboratrice domestica, attività lavorativa che poteva esercitare ancora oggi; mentre la Z. era affetta da varie patologie osteoarticolari, per cui difficilmente avrebbe potuto integrare il suo reddito e, in ogni caso, aveva una maggiore necessità di cure per l’età e le condizioni di salute.

2.6 La sentenza impugnata ha, dunque, correttamente applicato i principi esposti nel determinare le quote rispettivamente spettanti alle odierne parti e ciò, secondo il prudente apprezzamento delle concrete circostanze acquisite al processo, nell’esercizio del potere giurisdizionale tipicamente attribuito al giudice del merito, che, come già detto, non è suscettibile di valutazione in sede di legittimità.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata giustificano la compensazione delle spese processuali fra tutte le parti del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa le spese processuali fra tutte le parti del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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