Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14383 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 08/02/2010, dep. 15/06/2010), n.14383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello

Stato e domiciliata presso i suoi uffici in Roma Via dei Portoghesi

12;

– ricorrente –

contro

M.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 34/09/06 della Commissione tributaria

regionale di Bologna, emessa il 14 marzo 2006, depositata l’11 aprile

2006, R.G. 1679/05;

udita la relazione della causa svolta all’udienza dell’8 febbraio

2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Fabrizio Urbani Neri per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente M.L. ha impugnato il diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 1998 al 2000 deducendo di aver svolto in quegli anni l’attività di agente di commercio senza avvalersi di nessun dipendente o collaboratore e con l’impiego di mezzi strumentali strettamente necessari.

La C.T.P. ha accolto il ricorso.

Tale decisione è stata confermata dalla C.T.R. secondo la quale la normativa in materia di IRAP va letta nel senso per cui, allorquando il lavoratore autonomo non possiede beni strumentali per ammontare rilevante e non ha in organico dipendenti in grado di sostituirlo nell’attività professionale, vengono a mancare gli elementi che caratterizzano un’autonoma organizzazione e, di conseguenza, i presupposti per l’assoggettabilità all’IRAP. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione.

Non svolge difese il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e art. 3, comma 1, lett. b), nonchè degli artt. 2082, 2083, 2195 e 2222 cod. civ. e del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 53 e 55.

L’Agenzia ricorrente formula il seguente quesito di diritto: se l’attività di agente di commercio ha natura imprenditoriale e, come tale, è assoggettabile ad IRAP senza necessità di indagini di fatto relative all’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione che è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta.

Al quesito deve essere data risposta negativa in conformità all’indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. civ. SS.UU. n. 12108 del 26 maggio 2009) secondo cui in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

Il ricorso va pertanto respinto e nessuna statuizione deve essere emessa sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA