Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14383 del 14/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 14/07/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 14/07/2016), n.14383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16450-2013 proposto da:

DOLCE & GABBANA S.R.L., (società nella quale si è fusa

per

incorporazione la Dolce & Gabbana Industria s.p.a.)

C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. S. MANCINI 2, presso lo

studio dell’avvocato PIETRO CICERCHIA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANTONIO BOLONDI, FORTUNATO TAGLIORETTI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato

LUCIANO TAMBURRO, che la rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2106/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/04/2013 R.G.N. 602/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato TAGLIORETTI FORTUNATO;

udito l’Avvocato TAMBURRO LUCIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.D. chiedeva al Tribunale di Milano la dichiarazione di nullità e/o illegittimità del recesso per giusta causa intimatole da Dolce & Gabbana Industria spa il 5.5.2009 con le conseguenze di cui all’art. 18 In relazione alla contestazione disciplinare di note spese presentate per Il rimborso alla datrice di lavoro con lettera del 24.4.2009 relativamente ai consumi effettuati con la propria vettura (carburante, olio, lavaggio), per scontrini tra loro Incompatibili, per pagamenti effettuati Con la carta di credito aziendale. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte di appello con sentenza del 3.4.2013 accoglieva l’appello della S. e conseguentemente dichiarava l’illegittimità del recesso intimato il 5.5.2009 alla stessa e condannava la società appellata alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro L. n. 300 del 1970, ex art. 18 con il pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del recesso sino alla reintegrazione, detratto quanto percepito come corrispettivo di lavoro negli anni 2010-2012. La Corte territoriale rigettava l’eccezione di inammissibilità dell’appello e ricostruiva la complessa contestazione mossa alla S.; rilevava l’infondatezza della censura relativa alla mancata affissione del codice disciplinare posto che li recesso era stato intimato per comportamenti ritenuti lesivi dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro. La Corte di appello riteneva però tardiva la contestazione relativa ad un periodo tra il maggio 2008 e il gennaio 2009 ed effettuata sulla base delle note di rimborso consegnate mese per mese dalla lavoratrice che potevano essere facilmente verificabili per tempo senza dover contestare fatti avvenuti a distanza di quasi un anno dal primo episodio (mentre il termine di 10 giorni per l’applicazione della sanzione risultava essere rispettato). In ogni caso il primo addebito relativo ad un consumo di carburante superiore a quello indicato dalla casa costruttrice appariva generico perchè la società produttrice indicava che il consumo era puramente indicativo e che non era chiaro se si trattasse di consumo dl carburante in zona urbana o extraurbana visto che la lavoratrice era abilitata all’uso promiscuo dell’autovettura anche per esigenze personali. Discorso analogo doveva farsi per i contestati rifornimenti oltre le capacità di capienza del serbatoio visto che lo sforamento era di poco superiore alla capienza del serbatoio e che notoriamente le pompe di benzina non sono correttamente tarate; anche per il consumo d’olio l’anomalia poteva essere attribuita alle caratteristiche dell’auto e comunque le indicazioni della casa costruttrice erano puramente indicative.

Infine per gli scontrini tra loro obiettivamente per orario e distanza incompatibili la Corte riteneva si trattasse o di un errore di taratura oppure di un errore di inserimento da parte della lavoratrice, impossibile da verificare a distanza di sei mesi dalla loro emissione. In ogni caso certamente non si trattava, per l’entità delle somme e per “l’assoluta trasparenza, desumibile dagli scontrini, di orari e causali degli acquisti” di un fatto idoneo a giustificare l’intimato recesso.

Per la cessazione di tale decisione propone ricorso la Dolce&Gabbana con nove motivi corredati da memoria; resiste controparte con controricorso corredato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e della L. n. 300 del 1970, art. 7 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. La contestazione non era tardiva essendo stata mossa la contestazione alla S. il 7.4.2009 ad appena due mesi dai verificarsi dell’ultimo episodio: i fatti necessitavano di un’ampia verifica e di una valutazione complessiva.

Con il secondo motivo si allega l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la procedura di controllo e liquidazione delle note spese seguita dalla DG e i fatti emersi dall’istruttori espletata durante Il giudizio di primo grado. La verifica sulle note spese consegnate dalla S. era conseguente ad un controllo puramente formale da parte della Direzione amministrativa che doveva verificare centinaia di note spese del dipendenti: dopo la verifica della anomalie formali delle note spese era necessario comunque un accertamento specifico, nel caso di specie con la verifica del consumi dell’automobile in uso alla S. presso la casa produttrice, nonchè una valutazione complessiva della condotta della stessa.

Con il terzo motivo si allega l’omissione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; insufficienza dei dati evincibili dal doc n 31 per effettuare i controlli dai quali è scaturita la contestazione. Per una valutazione del fatto erano necessari accertamenti ulteriori rispetto al controllo puramente formale delle note spese.

Con il quarto motivo si allega la nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 156 c.p.c. al sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Non era chiaro nella motivazione della sentenza impugnata quali fossero gli Illeciti ritenuti contestati tempestivamente e quali non. I quattro motivi possono essere esaminati insieme in quanto sviluppano censure riguardanti la questione della tempestività o meno della contestazione ed appaiono inammissibili per difetto dl interesse posto che, anche a voler ammettere che il sistema di controllo delle note spese dei dipendenti non consentisse una contestazione immediata dopo il controllo formale delle stesse (visto il gran numero di note da controllare) e che i due mesi intercorsi tra l’ultimo episodio e la contestazione costituissero un periodo di tempo congruo per i necessari approfondimenti del caso, l’accoglimento della censura non porterebbe all’accoglimento del ricorso visto che gli illeciti sono stati esaminati nel merito della Corte di appello che li ha giudicati o non provati o non idonei a legittimare l’intimato recesso per giusta causa. Va comunque osservato che ritardi eccessivi nella contestazione che impediscano o rendano al lavoratore più difficile difendersi, come rimarcato in concreto nella presente controversia dai Giudici di appello, non possono essere giustificati in relazione ai soli sistemi aziendali di verifica che, se troppo farraginosi e complessi, mostrano solo una Inadempienza organizzativa del datore di lavoro nell’apprestare verifiche sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali dei dipendenti rispettose dell’art. 7 dello Statuto. Pur essendo insindacabili le scelte organizzative del datore di lavoro queste devono consentire allo stesso di esercitare il potere disciplinare in modo rispettoso dei principi di i cui all’art. 7. Inoltre il secondo e terzo motivo sono inammissibili perchè non coerenti con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 applicabile ratione temporis in quanto il “fatto” e cioè la tardività della contestazione è stata gi esaminato dalla Corte di appello e non possono essere dedotti come vizi della motivazione le omissioni di specifiche circostanze o singoli elementi probatori attinenti comunque alla stessa vicenda già valutata dal Giudice alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo il quale “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuall, che abbia costituito oggetto dl discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, li cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. SSUU n. 8053/2014). Analogamente appare inammissibile Il quarto motivo per le medesime considerazione posto che in realtà il motivo muove censure relative ad un difetto ed una carenza motivazionale.

Con il quinto motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176, 2104, 2119 e 2697 c.c., della L. n. 604 del 1966, art. 5, della L. n. 300 del 1970, art. 7, degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Erano fondate le contestazioni circa le percorrenze chilometriche e non era contestato che la S. effettuasse abitualmente percorrenze al di fuori del nuclei urbani; così come quelle relative a rifornimenti di carburante oltre la capacità massima del serbatoio ed in ordine ad un consumo eccessivo di olio e sugli scontrini tra loro incompatibili.

li motivo è inammissibile in quanto, pur formulato ex art. 360 c.p.c., n. 4, in realtà sviluppa una serie di censure di merito in ordine alla fondatezza delle contestazioni che attengono ad una pretesa carenza della motivazione che non possono essere più proposte dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 a meno che sia stato rispettato il cosidetto “minimo costituzionale”, certamente rispettato dalla Corte di appello che, per ciascuna delle contestazioni, ha analiticamente ed esaurientemente offerto le ragioni del proprio convincimento alla luce del già ricordato orientamento di questa Corte.

Con il sesto motivo si allega la violazione falsa applicazione degli artt. 24 e della L. n. 300 del 1970, art. 7 al sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 in relazione all’asserito omesso addebito di alcun comportamento attivo ed omissivo nel confronti della sig.ra S..

La contestazione era specifica anche perchè era stata poi integrata in giudizio.

Il motivo è Inammissibile per difetto di interesse: come già ricordato gli addebiti o sono stati ritenuti infondati in quanto non provati o comunque inidonei a giustificare il recesso; mentre li motivo insiste sulla sola correttezza della contestazione (cfr.

motivazione in ordine al primo motivo).

Con il settimo motivo si allega la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riferimento all’asserito omesso addebito di alcun comportamento attivo ed omissivo nei confronti della sig.ra S..

Il motivo appare inammissibile per quanto già detto in ordine al quinto motivo: pur formulato ex art. 360 c.p.c., n. 4, in realtà sviluppa una serie dl censure di merito in ordine alla fondatezza delle contestazioni che attengono ad una pretesa carenza della motivazione che non può essere più proposta dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, purchè sia stato rispettato il cosidetto “minimo costituzionale”, certamente rispettato dalla Corte di appello che per ciascuna delle contestazioni ha analiticamente ed esaurientemente offerto le ragioni del proprio convincimento alla luce del già ricordato orientamento dl questa Corte.

Con l’ottavo motivo si deduce la violazione / falsa applicazione dell’art. 2119 c.c.: I fatti erano certamente molto gravi e tali da legittimare il recesso per giusta causa.

Il motivo appare Infondato in quanto i fatti contestati sono stati ritenuti non provati salvo l’addebito degli scontrini sul quale la Corte dl appello, salva l’ipotesi che si potesse trattare di un errore, ha valutato che comunque l’episodio non era di tale gravità (anche perchè erano stati prodotti scontrini comunque verificabili anche per la loro causale senza quindi alcun artificio) da comportare un recesso per giusta causa. Nel motivo si allude alla necessità di un giudizio complessivo sulla gravità degli episodi che non può essere accolte perchè gli altri addebiti non sono stati ritenuti provati, anche perchè contestati in gran parte sulla base di avvertenze della case produttrici notoriamente ed espressamente dal mero valore indicativo.

Con il nono motivo si chiede la restituzione di quanto già corrisposto alla lavoratrice a titolo di spese di lite in relazione all’accoglimento del ricorso che non può essere accolto essendo stati rigettati o dichiarati inammissibili i motivi che precedono.

Deve quindi rigettarsi li ricorso: le spese di lite- liquidate come al dispositivo- seguono la soccombenza.

La Corte ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza del presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso nel sensi di cui In motivazione. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi, nonchè in Euro 4.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

La Corte ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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