Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14383 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/06/2017, (ud. 22/12/2016, dep.09/06/2017),  n. 14383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15188-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.I.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 11/2010 della COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA

SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 15/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso proposto dinanzi alla C.T.P. di Brescia, D.I. impugnò l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, aveva determinato, avendo il contribuente omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno 2003, un imponibile di Euro 61.540,00 relativamente ad IRPEF, IRAP ed IVA.

Avverso la sentenza di rigetto del ricorso il contribuente ha proposto appello dinanzi alla C.T.R. della Lombardia, sezione staccata di Brescia, che lo ha accolto con sentenza del 15 gennaio 2010.

Rilevava il giudice di appello, anche al fine della valutazione della buona fede del contribuente, che lo studio professionale al quale si era rivolto il ricorrente aveva commesso gravi irregolarità in danno della clientela, dalla quale aveva ricevuto l’incarico di inviare la dichiarazione dei redditi ed omettendo poi, pur rilasciando la relativa ricevuta, di provvedere a tale adempimento. Osservava, inoltre, che non risultava comprovata da idonea documentazione l’attività di esportazione contestata al contribuente, nè che i beni fossero stati effettivamente ceduti, non avendo – in ogni caso – l’Ufficio considerato i costi sostenuti dal ricorrente per approvvigionarsi della merce che si assumeva venduta.

Avverso detta pronuncia, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.

Il contribuente non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, per avere la C.T.R. posto a fondamento della decisione una circostanza di fatto mai allegata dal contribuente, e cioè di avere ricevuto dal proprio commercialista la ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la “violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere il giudice di appello ritenuto che il contribuente, poichè in buona fede, non fosse tenuto al pagamento delle imposte.

Con il terzo motivo si deduce la “violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, con riferimento anche all’annullamento delle sanzioni.

2. I tre motivi, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi censurano il capo della sentenza impugnata nel quale si afferma che “Circa la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, va evidenziato – quantomeno ai fini della valutazione della buona fede del contribuente – che lo stesso accertamento in questione muove da una segnalazione nei confronti dello Studio Cafolla S.a.s., considerato autore di diverse irregolarità a scapito della propria clientela, dalla quale riceveva l’incarico di inviare la dichiarazione dei redditi rilasciando la relativa ricevuta – senza poi materialmente provvedere a tale adempimento”.

2.1. Sussiste la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato racchiuso nel disposto dell’art. 112 c.p.c., avendo la C.T.R. posto a fondamento della decisione una circostanza il rilascio da parte del commercialista della ricevuta di invio della dichiarazione dei redditi – mai dedotta dal ricorrente, il quale si era limitato a far riferimento ad un “impegno alla trasmissione telematica rilasciata dall’intermediario incaricato” (v. pag. 4 dell’atto di appello).

2.2. la L. n. 212 del 2000, art. 10 stabilisce che: “1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 2. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorchè successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa. 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto”.

Dalla piana formulazione della norma si evince con chiarezza come la rilevanza della buona fede del contribuente sia circoscritta all’ambito della irrogazione di sanzioni, restando invece dovuto il tributo. Infatti, l’irrogazione di sanzioni – in presenza dei presupposti indicati – si porrebbe, a differenza del permanere della debenza del tributo, in stridente contrasto con il principio di collaborazione e di buona fede al quale sono improntati rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

2.3. Resta così assorbito il terzo motivo di ricorso.

3. Con il quarto ed il quinto motivo la ricorrente deduce, sotto distinti profili, la “violazione dell’art. 2967 c.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Censura la sentenza impugnata per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che l’Ufficio non avesse provato un fatto (l’esportazione delle merci) che risultava, invece, pacifico tra le parti. Rileva, inoltre, che, contrariamente a quanto asserito dal giudice di appello, non spettava all’Ufficio dimostrare che i beni fossero destinati alla cessione, essendo, per contro, onere del contribuente di provare un loro diverso utilizzo, stante la presunzione operante in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

Va, anzitutto, osservato che il contribuente non aveva contestato di aver esportato le merci, limitandosi ad affermare che tale attività non era finalizzata alla cessione dei beni (v. pag. 4 dell’atto di appello ove si legge: “il ricorrente svolge un’attività particolare che comporta operazioni di spedizione ma queste non sono cessioni di beni. Il ricorrente noleggia dagli spedizionieri dei container nel suo paese di origine ma non per vendere la merce ma per riempire tali container per conto di svariate persone che vogliono inviare al paese originario loro personali beni”).

Giova, inoltre, precisare che, in ipotesi quale quella di specie di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, i poteri accertativi dell’Ufficio trovano fondamento e disciplina non già nell’art. 38 (accertamento sintetico) o nell’art. 39 (accertamento induttivo), bensì nella diversa previsione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, (accertamento d’ufficio). A tal fine l’Ufficio, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, determina il reddito complessivo del contribuente, con facoltà di ricorso a presunzioni c.d. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale può fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o che è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio (da ultimo, Cass., sez. trib., 20-01-2017, n. 1506).

Non è, pertanto, condivisibile la sentenza impugnata nella parte in cui afferma: “L’unica risultanza documentale in atto a fondamento dell’accertamento dell’ufficio è una informativa dell’Anagrafe Tributaria, peraltro del tutto generica e non idonea a sostenere l’azione dell’Agenzia delle Entrate in assenza di ulteriori elementi di riscontro. Non risultano infatti prodotti in atti i documenti di esportazione e neppure vi è idonea prova che i beni in questione – di cui è pertanto sconosciuta la stessa natura – fossero destinati alla successiva cessione. Manca inoltre la dimostrazione dell’esistenza di un nesso tra l’attività di commerciante ambulante esercitata dal contribuente e le esportazioni contestate e, comunque, non risultando che tali beni siano stati effettivamente venduti neppure è possibile considerare il valore della merce trasferita all’estero quale reddito di impresa”. Tali argomentazioni, invero, si pongono in contrasto con il principio di diritto innanzi richiamato, in quanto non tengono conto che, a fronte degli elementi acquisiti dall’Ufficio e del dato incontestato della esportazione della merce, l’onere della prova gravava sul contribuente, che era tenuto a dimostrare che il reddito non era stato prodotto o che era stato prodotto in misura inferiore.

5. Restano assorbiti il sesto ed il settimo motivo, con i quali, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, si censura la statuizione della sentenza impugnata secondo cui nell’avviso di accertamento l’Ufficio avrebbe dovuto considerare i costi sostenuti dal contribuente per approvvigionarsi della merce.

6. In conclusione, devono essere accolti il primo, secondo, quarto e quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo, secondo, quarto e quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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