Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14383 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19990-2018 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA

1256, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PAOLUCCI, rappresentato

e difeso dall’avvocato LUIGI SORACE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 523/26/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il

20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.-. C.P. ha impugnato la cartella esattoriale di Euro 27.934,73 per recupero imposte dichiarate e non versate emessa dalla Agenzia delle entrate a seguito di controlli automatizzati effettuati D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 36 bis, relativi al modello unico dell’anno 2009; deduce di avere già provveduto alla correzione della dichiarazione errata trasmettendo una dichiarazione integrativa in data 2 aprile 2012. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Propone appello l’agenzia e la CTR della Puglia, con sentenza depositata il 20 febbraio 2018, ha riformato la sentenza di primo grado, affermando che la iscrizione a ruolo deve considerarsi legittima perchè il contribuente ha presentato la dichiarazione integrativa a suo favore soltanto in data 2 aprile 2012 e cioè oltre il termine previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis.

2.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a tre motivi. L’Agenzia, non costituita nei termini, ha presentato richiesta di partecipare alla eventuale discussione in pubblica udienza. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, e con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43. Il contribuente deduce che indipendentemente dalla modalità e dei termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, e dall’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, egli può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria della amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sulla obbligazione tributaria. Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la omessa valutazione del fatto che gli errori commessi dal contribuente nella fase di redazione della dichiarazione, sono stati emendati in sede di opposizione giudiziale alla maggiore pretesa tributaria, iscritta a ruolo dalla amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. In particolare il ricorrente lamenta la omessa valutazione delle risultanza della consulenza tecnica d’ufficio eseguita nel giudizio di primo grado che ha validato la correttezza dei dati riportati nella dichiarazione rettificata.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati.

La CTR ha ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo per la tardività della dichiarazione integrativa, rilevando che gli errori commessi nella dichiarazione del redditi possono essere rettificati mediante una dichiarazione integrativa da presentarsi entro e non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Il ricorrente deduce che ha errato la CTR a ritenere che l’errore relativo al periodo di imposta 2008 non fosse comunque emendabile neppure in sede contenziosa.

I principi di diritto enunciati in materia da questa Corte non sono stati correttamente applicati dalla CTR perchè questa Corte ha affermato che in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, come nel caso di specie, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo con compensazione del credito eventualmente risultante. Inoltre, le sezioni unite di questa Corte hanno anche affermato che il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, e dall’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sulla obbligazione tributaria (Cass., s.u. 13378/2016; Cass. 11507/2018).

La parte deduce inoltre che il giudice d’appello non ha valutato fatti processuali rilevanti ai fini della decisione, in particolare una consulenza tecnica d’ufficio che ha validato la correttezza della dichiarazione rettificata e la sua conformità alle scritture contabili relativi all’anno fiscale in esame.

La CTR in verità ha fatto riferimento alla predetta consulenza, ma solo per evidenziare che essa “non contiene alcun riferimento a versamenti effettuati, nè in prima nè in seconda istanza, nè avrebbe potuto contenerli perchè essi non esistono” Nella sentenza impugnata si evidenza che nonostante la rettifica, la parte non ha effettuato neppure i versamenti afferenti la seconda dichiarazione (però di importo inferiore a quelli pretesi con la cartella opposta). L’omesso versamento, tuttavia, non esenta il giudice dalla verifica sul quantum della pretesa tributaria contestata. Il processo tributario non è infatti un mero giudizio di annullamento ma è diretto ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio (Cass. 27650/2018; Cass. 13294/2016).

Ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione, per un nuovo esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia in diversa composizione per un nuovo esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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