Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14382 del 30/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14382
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
selettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
O.R., elettivamente domiciliata in Roma, via Lazio 2,
presso l’avv. La Scala Giuseppe, che la rappresenta e difende, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
Agenzia del Territorio, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata –
contro
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia (Milano), Sez. 31, n. 105/31/05 del 9 giugno 2005,
depositata il 12 luglio 2005, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 5
maggio 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso per manifesta fondatezza.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso dell’amministrazione concernente una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di liquidazione per maggiori imposte di successione, avviso fondato anche sull’attribuzione di una rendita catastale effettuata dall’UTE D.L. n. 70 del 1988, ex art. 12;
Letto il controricorso della contribuente;
Rilevato che il ricorso si fonda su un unico motivo con il quale si denuncia l’assoluta carenza di motivazione della sentenza impugnata;
Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata si risolve esclusivamente nell’apodittica affermazione che la sentenza di primo grado “è confermata”;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011