Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14382 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 08/02/2010, dep. 15/06/2010), n.14382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello

Stato e domiciliata presso i suoi uffici in Roma Via dei Portoghesi

12;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 15/02/05 della Commissione tributaria di

secondo grado di Trento, emessa il 17 marzo 2005, depositata il 29

aprile 2005, R.G. 205/04;

udita la relazione della causa svolta all’udienza dell’8 febbraio

2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Fabrizio Urbani Neri;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente C.F., esercente l’attività di perito edile, ha proposto ricorso avverso il rifiuto dell’Amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 1998 al 2002 deducendo di non fruire di alcuna autonoma organizzazione nello svolgimento della sua attività professionale.

La C.T. di primo grado di Trento rigettava il ricorso.

Tale decisione è stata riformata dalla C.T.R. di Trento che ha invece riscontrato come il C. svolgesse la sua attività senza personale dipendente o collaboratori esterni e con un apporto strumentale di minima consistenza.

Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione.

Non svolge difese il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la inammissibilità del ricorso proposto oltre il termine prescrizionale di sessanta giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, e del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27, 36, nonchè la omessa, illogica, incoerente motivazione. L’Agenzia ricorrente contesta il carattere estensivo attribuito dalla CTR al requisito dell’autonoma organizzazione con conseguente ricaduta sulla completezza e congruità della motivazione.

Rileva la Corte che nell’ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o, in difetto, dalle norme sul contenzioso tributario (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, comma 6, e, ora, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g, e art. 21, comma 2), regime che impedisce, in linea di principio, l’applicazione della disciplina prevista per l’indebito di diritto comune. Nella specie trova applicazione l’art. 21 citato, che prescrive la proposizione del ricorso a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. L’Ufficio finanziario aveva comunicato il 12 giugno 2002 un provvedimento espresso di diniego e pertanto non può non rilevarsi che il ricorso è stato proposto intempestivamente in data 11 ottobre 2002.

Il primo motivo ricorso va pertanto accolto con conseguente assorbimento del secondo motivo. La causa può essere decisa con dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. Sussistono giusti motivi, in relazione al suo esito nei vari gradi, per compensare le spese processuali dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio. Spese dell’intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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