Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14382 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 08/07/2020), n.14382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 219-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, ADER AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (OMISSIS), in

persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

L.P.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 591/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Liguria, di accoglimento dell’appello proposto dal contribuente L.P.B. avverso una decisione della CTP di Savona, che aveva respinto il suo ricorso avverso una comunicazione preventiva di avviso di fermo.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate deduce violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR non aveva tenuto conto del fatto che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo poteva essere notificata direttamente per il tramite del servizio postale e che, inoltre, la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto che l’eventuale nullità della notificazione non poteva essere sanata ex art. 156 c.p.c., in ragione della natura non processuale dell’atto; al contrario il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, consentiva agli agenti della riscossione di inviare gli atti da notificare per posta, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento; e la norma di cui sopra consentiva di utilizzare tale modalità di notifica anche per la comunicazione preventiva di fermo amministrativo;

che, col secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR avrebbe dovuto ritenere in ogni caso sanato il supposto vizio di notifica del preavviso di fermo amministrativo per raggiungimento dello scopo, in quanto sia la notifica dell’avviso di accertamento, sia la notifica della cartella di pagamento e del preavviso di fermo amministrativo, pur non essendo atti processuali, erano da ritenere suscettibili di sanatoria per raggiungimento dello scopo, stante l’espresso richiamo contenuto nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, alle norme sulla notificazione contenute nel c.p.c.;

che il contribuente non si è costituito;

che i due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro, sono fondati, in quanto la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che l’agente della riscossione può legittimamente notificare gli atti di sua competenza, quali le cartelle di pagamento ed i preavvisi di fermo amministrativo, a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento; invero la notifica di una cartella esattoriale, come di ogni altro atto tributario, ivi compresi i preavvisi di fermo amministrativo, può avvenire, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, anche direttamente a mezzo del concessionario della riscossione, inteso come struttura unitariamente organizzata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento; ed in tal caso, la notifica è da ritenere perfezionata qualora la spedizione postale risulti avvenuta con consegna del plico nelle mani del destinatario o di persona di famiglia (cfr. Cass. n. 11708 del 2011); ed, in tali ipotesi, la notifica è da ritenere avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritta dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere apposita relata di notifica; nella specie, pertanto, la notifica del preavviso di fermo amministrativo impugnato nella presente sede, avvenuta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, è da ritenere rituale e valida, essendo applicabili le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta, ai sensi della L. n. 890 del 1982 (cfr., in termini, Cass. n. 14327 del 2009; Cass. n. 8086 del 2018; Cass. n. 29710 del 2018);

che neppure può dubitarsi dell’applicabilità alla specie della sanatoria prevista dall’art. 156 c.p.c., comma 3, secondo la quale la nullità di un atto non può essere pronunciata se esso ha raggiunto lo scopo per il quale era destinato, stante l’espresso richiamo contenuto nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, alle norme sulle notificazioni del c.p.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 19854 del 2004); nè è contestato che le censure addotte dal contribuente concernevano la nullità e non l’inesistenza della notifica del preavviso di fermo amministrativo impugnato, con conseguente applicabilità alla specie della sanatoria di cui sopra, per avere la notifica del preavviso di fermo impugnato comunque raggiunto lo scopo al quale era destinato, avendo il contribuente esattamente percepito che il preavviso di fermo gli era stato inviato proprio dall’Agenzia delle entrate riscossione, consentendogli di proporre tempestiva impugnazione avverso il preavviso medesimo (cfr., in termini, Cass. n. 654 del 2014); che pertanto il ricorso in esame va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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