Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14382 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14382 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Rizzardini Eugenio, elettivamente domiciliato in Roma, via Alessandro Farnese 7, presso gli avv.ti Claudio Berliri e Alessandro Cogliati Dezza, che lo
rappresentano e difendono giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente —
)”.
Contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale
dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
– controricorrente
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), Sez. 10, n. 190/10/06 del 27 novembre 2006, depositata il 15 dicembre 2006, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 4 aprile 2013 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Uditi l’avv. Claudio Berliri per la parte ricorrente e l’avv. Alessandro Maddalo per l’Avvocatura Generale dello Stato;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio
Attilio Sepe, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia è relativa al preteso rimborso delle ritenute operate dal
FONDENEL (in precedenza denominato PIA) nel momento in cui, all’atto
della cessazione del rapporto di lavoro come dirigente ENEL, il fondo previdenziale predetto aveva corrisposto al contribuente una somma di denaro,
in luogo del trattamento di pensione integrativa.

Oggetto:
Irpef. Rimborso.
Fondo previdenza
complementare.
Dirigente Enel.

Data pubblicazione: 07/06/2013

La Commissione adita accoglieva il ricorso. L’appello dell’amministrazione
era accolto, con la sentenza in epigrafe, con la quale veniva ritenuto applicabile il regime di tassazione per il TFR.
Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione con
due motivi. Resiste l’amministrazione con controricorso
MOTIVAZIONE
Il contribuente denuncia (primo motivo) l’extrapetizione per aver il giudice
ritenuto l’applicazione della tassazione di cui all’art. 16 TUIR, laddove
l’appello dell’amministrazione aveva censurato la sentenza di primo grado
nella parte in cui tale sentenza aveva ritenuto applicabile l’aliquota del
12,50% all’intero importo erogato e non sul solo rendimento. Il ricorrente
inoltre denuncia (secondo motivo), sotto il profilo della violazione di legge,
la ritenuta applicabilità nel caso del regime di tassazione previsto per il
TFR.
Il ricorso è fondato nei limiti di cui alle seguenti considerazioni.
Le Sezioni Unite di questa Corte, esaminando la questione dei criteri di tassazione applicabili in una analoga controversia, hanno affermato che la
somma percepita dal contribuente, e sulla quale sono state operate le ritenute contestate, è stata erogata da «un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente,
sono composte da una “sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura
dal lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul
mercato da parte del Fondo del capitale accantonato» (Cass. S.U. n. 13642
del 2011, in motivazione, punto 6.1). Su questa base nella medesima sentenza, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale
prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione
del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del
cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della 1.
26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dall’ l
gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui
agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.» (Cass. S.U. n.
13642 del 2011, in motivazione punto 7).
Di recente, l’Agenzia delle Entrate ha adottato una risoluzione — la n. 102/E
del 26 novembre 2012 —, la quale, correttamente interpretando la ricordata

2

I


MENTE DA REGISTR.A710Ne
Al SENSI DEL D.P.R. 26,141/19«,
N. 131 TAB. ALL. B. – N, 5

decisione delle Sezioni Unite, afferma che «qualora un Fondo pensione cor- MANONA 17#410UM,E4
risponda una prestazione in forma di capitale a un “vecchio iscritto”, il trattamento fiscale è indifferente alla natura della gestione sottostante (assicurativa o finanziaria), dovendo le somme erogate essere comunque assoggettate
alla ritenuta a titolo d’imposta del 12,5 per cento di cui al citato art. 6 della
L. n. 482 del 1985, per la quota relativa al rendimento finanziario, e
all’aliquota del TFR per quella corrispondente ai contributi versati.., la ritenuta nella misura del 12,50 per cento trova applicazione sugli importi corrisposti dal Fondo che derivino effettivamente dall’investimento sul mercato
finanziario, da parte dello stesso Fondo, del capitale accantonato e ne costituiscono il rendimento, in quanto solo tali somme sono assimilabili, anche
sotto il profilo fiscale, ai redditi di capitale».
Quanto agli impieghi del capitale sul mercato finanziario, rispetto ai quali
può calcolarsi il rendimento cui applicare la ritenuta del 12,50%, il Collegio
ritiene che possa farsi riferimento a titolo esemplificativo ai commi 1-bis, Iter e 2 dell’art. 1, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata non è in linea con il surrichiamato
principio. In particolare, non è stato compiuto un accertamento sulla natura
e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l’impiego da parte del
Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il
rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%.
Sicché il ricorso deve essere parzialmente accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata nel senso indicato e con rinvio della causa
ad altra Sezione della Commissione Tributarddel Lazio perché accerti, in
coerente applicazione con il principio enunciato, il rendimento derivante
dall’impiego sul mercato del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso nel senso e nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Com7
missione Tributaria/del Lazio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio el 4 aprile 2013.

v

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