Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14381 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia del Territorio, in persona del Direttore pro tempore,

selettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

D.V.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia (Bari), Sez. 01, n. 45/01/05 del 12 luglio 2005, depositata il

27 settembre 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 5

maggio 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso dell’amministrazione concernente una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di classamento e attribuzione di rendita per un fabbricato di proprietà del contribuente; Preso atto che il contribuente non si è costituito;

Rilevato che il ricorso si basa su un unico motivo con il quale si censura, sotto il profilo della violazione di legge ed il vizio di motivazione, la sentenza impugnata per aver “valorizzato l’ubicazione dell’immobile e la circostanza della avvenuta costruzione nell’ambito dell’edilizia convenzionata”, omettendo di considerare le caratteristiche morfologiche dell’unità immobiliare e la categoria attribuita ad immobili limitrofi aventi le stesse caratteristiche;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto tende inammissibilmente ad una revisione del merito, volendo sostituite a quelle del giudice le proprie valutazioni sul “fatto”, a fronte di una sentenza adeguatamente motivata e coerente con gli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato e che non occorra provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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