Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14381 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/06/2017, (ud. 13/12/2016, dep.09/06/2017),  n. 14381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23020-2011 proposto da:

EQUITALIA BASILICATA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 2, presso lo

studio dell’avvocato PLACIDI GIUSEPPE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROCCO PEDOTO con studio in IRSINA VIA LA PIRA 2

(avviso postale ex art. 135), giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COSTRUZIONI GENERALI INFRASTRUTTURE SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10/2011 della COMM.TRIB.REG. della BASILICATA,

depositata il 25/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO ANDRONIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PEDOTO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza del 8 novembre 2010 – 25 febbraio 2011, la Commissione tributaria regionale di Potenza ha accolto l’appello proposto da Costruzioni generali infrastrutture s.r.l. nei confronti di Equitalia Basilicata s.p.a. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Potenza del 12 maggio 2008, con la quale era stato rigettato il ricorso della contribuente avverso l’intimazione di pagamento riferita a una cartella esattoriale, per Euro 2.667.611,92. Secondo la Commissione regionale, l’atto impugnato risulterebbe “totalmente privo di qualsiasi motivazione attinente alla debenza non risultando, espressamente, i motivi dell’iscrizione a ruolo essendo sconosciuti”. Mancherebbe, inoltre, la prova certa della notificazione della cartella esattoriale.

2. – Avverso la sentenza d’appello Equitalia Basilicata s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.

La contribuente non si è costituita nel presente grado di giudizio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Con un unico motivo di doglianza, la ricorrente deduce l’erronea applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 3, evidenziando che i giudici di secondo grado avrebbero erroneamente posto alla base del loro convincimento la carenza di motivazione dell’intimazione di pagamento e la mancata notifica della prodromica cartella di pagamento. Rileva la stessa ricorrente che la notificazione era avvenuta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, con il deposito della relativa relata. Quanto alle modalità di redazione dell’atto di intimazione di pagamento, le stesse erano conformi al modello approvato con decreto ministeriale 28 giugno 1999 e contenevano l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di cinque giorni dalla notificazione.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata risulta sostanzialmente priva di motivazione perchè si limita ad asserire che l’atto impugnato “sarebbe privo di motivazioni attinenti alla debenza”, ma non contiene puntuali riferimenti all’atto stesso che siano idonei a sostenere tale asserzione. Dalla documentazione in atti risulta, peraltro, che la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, con consegna a P.F., soggetto addetto alla ricezione dell’atto dalla destinataria. Inoltre, l’intimazione di pagamento risulta del tutto conforme, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, commi 2 e 3, al modello approvato con D.M. 28 giugno 1999, perchè contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di cinque giorni dalla notificazione. Nell’atto risulta anche indicata la somma, aumentata degli interessi di mora e del compenso a carico del contribuente nonchè degli altri oneri, che corrisponde a quella portata alla richiamata cartella di pagamento, già in possesso della resistente e, dunque, da questa pienamente conosciuta.

4. – In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale di Potenza, perchè proceda a nuovo giudizio, anche ai fini delle spese, fornendo adeguata motivazione circa gli elementi rilevanti ai fini della decisione.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale di Potenza, diversa sezione.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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