Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14381 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 08/07/2020), n.14381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20131-2015 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE e CARLA D’ALOISIO;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE TRE

MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO DE FEO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 352/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 07/08/2014, R.G.N. 341/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2020 dal Consigliere Dott. PAGETTA ANTONELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI;

udito l’Avvocato PAOLA PIGNATARO per delega avvocato DOMENICO DE FEO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.G., premesso di avere lavorato presso l’Aeronautica militare dall’8 settembre 1980 al 21 settembre 1996 con iscrizione per l’intero periodo presso il relativo Fondo previdenziale Inpdap e dall’ottobre dello stesso anno presso la Compagnia di Trasporto aereo privato Alitalia, come pilota, con contestuale iscrizione presso la speciale gestione Inps del Fondo Volo, premesso di avere, nell’ottobre 1996, presentato domanda di ricongiunzione dei periodi di contribuzione versati presso l’INPDAP, che l’Inps, nel determinare l’onere a carico del richiedente, aveva omesso di calcolare in detrazione gli interessi sulla contribuzione da ricongiungere previsti dalla L. n. 79 del 1979, art. 2, comma 2, adiva il giudice del lavoro chiedendo l’accertamento del diritto alla detrazione e la condanna dell’INPS all’adeguamento della somma dovuta a titolo di ricongiunzione.

2. Il giudice di prime cure ha accolto la domanda con statuizione confermata dalla Corte di appello di Trieste.

3. Il giudice di appello ha respinto la tesi dell’INPS fondata, in sintesi, sulla considerazione che l’amministrazione statale aveva dato corso al trasferimento all’istituto di previdenza nazionale della contribuzione maturata dal C. solamente nell’aprile 2003 di talchè alla data del 1 ottobre 1996, presa in considerazione ai fini del calcolo degli oneri di ricongiunzione a carico del dipendente, la contribuzione non era suscettibile di maturare interessi presso l’Inps in quanto ancora accreditata nell’amministrazione statale la quale aveva l’obbligo di costituire presso l’AGO una posizione assicurativa in favore del dipendente e ciò a prescindere dalla presentazione da parte di questi di una domanda di ricongiunzione. Ha, infatti, ritenuto che la norma di cui alla L. n. 322 del 1958 invocata dall’INPS fosse stata superata dalla successiva L. n. 29 del 1979 e che non potesse farsi carico al privato interessato – sotto il profilo dell’addebito di una maggiore somma da corrispondere al fine di conseguire la richiesta ricongiunzione – dell’eventuale mancato pagamento tra gli istituti pubblici degli interessi in questione, previsti ex lege come dovuti.

4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso, illustrato con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’istituto di previdenza nazionale, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 322 del 1958, articolo unico e L. n. 29 del 1979, art. 2, censura la sentenza impugnata sostenendo, in sintesi, che alla stregua della corretta ricognizione della disciplina di riferimento, l’istituto della costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo di previdenza dei lavoratori trovava applicazione nei confronti dei lavoratori pubblici cessati dal servizio senza diritto a pensione mentre la ricongiunzione prevista dalla L. n. 29 del 1979 trovava applicazione in presenza di contribuzioni accreditate presso forme di previdenza obbligatoria sostitutiva allorchè i contributi accreditati presso questa forma di previdenza fossero di per sè sufficienti per il riconoscimento del diritto a pensione. Da tanto conseguiva che, nel caso di specie, pacifico che presso la precedente gestione il C. non avesse maturato una contribuzione utile al diritto a pensione, l’accredito della contribuzione maturata presso l’Inpdap non poteva scaturire dalla disciplina in tema di ricongiunzione trovando applicazione il diverso istituto della costituzione ex L. n. 322 del 1958 che non contemplava a carico della gestione precedente alcun obbligo di corresponsione degli interessi compensativi come previsto, invece, dalla L. n. 29 del 1979, art. 2, in tema di ricongiunzione.

2. Il motivo deve essere accolto in continuità con precedente di questa Corte (Cass. n. 20522 del 2019), al quale si rinvia anche per la completa ricognizione della disciplina di riferimento, il quale ha chiarito che la costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla L. n. 29 del 1979 in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell’ordinamento speciale il trasferimento nell’ordinamento comune della contribuzione versata a condizione che l’assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico della gestione speciale al momento della cessazione dell’attività lavorativa, ipotesi questa non ricorrente, per come pacifico, nella fattispecie in esame. A differenza della normale ricongiunzione – che può essere richiesta in qualsiasi momento, anche in costanza di contribuzione obbligatoria al Fondo e in relazione a tutta la contribuzione maturata dal richiedente fino alla data della relativa domanda – il trasferimento della posizione assicurativa opera a condizione che il richiedente: 1) abbia cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale; 2) non abbia raggiunto al momento della cessazione dal servizio nè i requisiti anagrafici nè quelli contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di anzianità nel fondo speciale. Inoltre, a differenza della ricongiunzione, la costituzione della posizione assicurativa può avvenire solo presso il fondo pensione lavoratori dipendenti dell’INPS (e non presso altri fondi pensionistici obbligatori alternativi) e il trasferimento può avvenire anche in assenza di iscrizione presso qualsiasi altro fondo previdenziale obbligatorio (la ricongiunzione richiede, invero, che l’interessato risulti iscritto ad almeno due fondi pensionistici);

l’indicata facoltà, completamente gratuita per l’interessato, regolata dalla L. n. 322 del 1958, art. 1 è stata poi abrogata a far data dal 31 luglio 2010 dalla L. n. 122 del 2010, art. 12, previsione non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.

2.1. La costituzione della posizione assicurativa per la contribuzione maturata nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego, ipotesi alla quale è riconducibile il rapporto prestato dal C. presso l’Aeronautica militare, è regolata dal D.P.R. n. 1092 del 1973.

L’art. 124 (Costituzione della posizione assicurativa) del D.P.R. in oggetto, normativa speciale per il pubblico impiego rispetto alla L. n. 29 del 1979, stabilisce che “Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato”.

In base a detta norma, al verificarsi delle condizioni delineate dalla legge, si costituisce ope legis la posizione assicurativa presso l’INPS ed i contributi maturati presso la gestione sostitutiva sono trasferiti dalla forma di previdenza sostitutiva all’INPS FPLD. L’art. 125 del D.P.R. citato stabilisce, inoltre, che “I contributi da versare all’Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione della posizione anzidetta”. Tale diversa disciplina sugli interessi rispetto alla ricongiunzione ha dato vita al presente contenzioso atteso che l’Istituto riceverà un importo a titolo di onere di ricongiunzione superiore in applicazione dell’art. 125 citato.

Le disposizioni di cui sopra risultano vigenti all’epoca dei fatti di causa essendo stata abrogata tale disciplina solo con la L. n. 122 del 2010, art. 12, a seguito della quale trova, in ogni caso, applicazione la disciplina della ricongiunzione di cui alla L. n. 29 del 1979.

2.2. Al momento della domanda di ricongiunzione nell’ottobre 1996, per come pacifico, il C. aveva già cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale senza aver maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza, nè poteva vantare cause di esclusione dalla costituzione della posizione assicurativa in base al citato art. 126. Tale norma stabilisce che “Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione… b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente”. Invero, la corretta interpretazione di quest’ultima disposizione impone di considerare che essa si riferisca all’ipotesi della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, proprio in quanto la norma definisce “servizio” il nuovo rapporto di lavoro; da tanto deriva che ad essa non è riconducibile la fattispecie in esame non essendo revocabile in dubbio la natura privatistica del rapporto successivamente intrattenuto dal C. con la società Alitalia.

2.3. Da quanto sopra esposto consegue che la domanda di ricongiunzione dell’ottobre 1996, frutto di una scelta volontaria del lavoratore, non può che avere ad oggetto la contribuzione (costituita) presso il FPLD dell’INPS, cedente, a quella del Fondo Volo, gestione speciale ricevente, e non già la contribuzione relativa al rapporto di pubblico impiego – automaticamente già trasferita al FPLD ai fini della costituzione della posizione previdenziale ex art. 124 citato in presenza dei presupposti di detta norma – e dunque (solo) con riferimento a detto ultimo passaggio è effettivamente richiamabile citata L. n. 29 del 1979, art. 2.

Come si evince dal tenore delle difese dell’INPS e dello stesso controricorrente (v. controricorso, pag. 1, nel quale si chiarisce che la originaria domanda era diretta ad ottenere la ricongiunzione presso il Fondo di appartenenza (Fondo Volo) dei periodi di contribuzione versati presso l’INPDAP) tale ulteriore passaggio non forma oggetto della controversia e l’Istituto riconosce che la domanda di ricongiunzione era stata accolta con riferimento al passaggio della contribuzione dal FPLD gestione INPS cedente al Fondo Volo ricevente e non già in ordine alla contribuzione relativa al rapporto di pubblico impiego, automaticamente già trasferita al FPLD D.P.R. n. 1092 del 1973, ex art. 124.

3. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa con il rigetto dell’originaria domanda.

4. La complessità della materia compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decidendo nel merito, rigetta la originaria spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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