Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14380 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Fallimento Finlocat S.p.A., in persona del curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresento e difeso dall’avv. Dittrich Vincenzo (con

Studio in Milano, via Santa Croce 4), giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– intimata costituita –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 44, n. 104/44/05 del 6 giugno 2005,

depositata il 24 giugno 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 5

maggio 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso della curatela del fallimento della società contribuente concernente una controversia relativa all’impugnazione di una cartella per omesso, insufficiente o tardivo pagamento IVA per l’anno 1990 e connessa sanzioni;

Preso atto che l’amministrazione non ha notificato controricorso ma depositato un atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione;

Letta la memoria depositata dalla parte ricorrente;

Rilevato che il ricorso si basa su tre motivi: a) con il primo si denuncia l’assoluta nullità della notificazione dell’appello per mancata consegna e comunque mancata identificazione del destinatario del plico raccomandato; b) con il secondo si denuncia l’assoluta nullità della notificazione dell’appello per mancata consegna dell’atto presso il domicilio eletto in primo grado; c) con il terzo, nel merito, si evidenzia l’esistenza di una domanda di condono ex L. n. 413 del 1991 che si assume implicitamente riconosciuto dall’amministrazione;

Ritenuto che la notifica è stata comunque eseguita in un luogo (in Milano, via Visconti di Modrone 1) che non può dirsi privo di un astratta collegamento con il destinatario (essendo in quel luogo pacificamente situato lo studio del curatore fallimentare) e che a tanto consegue esclusivamente la nullità della notifica, sanabile con la costituzione della parte intimata o con la rinnovazione della notifica stessa disposta dal giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c.;

Ritenuto che nel caso di specie, stante la mancata costituzione della parte intimata, avrebbe dovuto essere disposta la rinnovazione della notifica e che a ciò il giudice non ha provveduto;

Ritenuto che conseguenzialmente debba essere accolto il ricorso, nei limiti di cui alla sopraesposta motivazione e che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa, per l’esame del merito, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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