Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14380 del 14/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 14/07/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 14/07/2016), n.14380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21904/2012 proposto da:

CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L., (gia’ CEVA AUTOMOTIVE LOGISTICS ITALIA

S.R.L., prima CEVA IN-BOUND LOGISTICS S.R.L. e prima ancora TNT

ARVIL – JOINT VENTURE TNT ARCESE BONZANO S.P.A.) P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE BIGNAMI, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale notarile in atti;

– ricorrente –

contro

T.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRESCENZIO N. 58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU,

ELENA POLI, SAVINA BOMBOI, che lo rappresentano e difendono giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 287/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 26/03/2012 r.g.n. 857/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato BOCCIA IOLANDA per delega Avvocato BIGNAMI MICHELE;

udito l’Avvocato BOMBOI SAVINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’estinzione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 26.3.12 la Corte d’appello di Torino rigettava il gravame di CEVA Logistics Italia S.r.l. contro la sentenza con cui il Tribunale subalpino l’aveva condannata a pagare alla dipendente T.P. le differenze tra la retribuzione spettante e il trattamento economico di CIGS percepito e cio’ in forza della ritenuta illegittimita’ della sua sospensione.

In sintesi, questi i fatti.

Con atto del dicembre 2002, la societa’ comunicava alle organizzazioni sindacali la richiesta di intervento di CIGS ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 e 8, nonche’ del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, precisando che i lavoratori interessati alla sospensione sarebbero stati saranno individuati sulla base di esigenze tecniche, organizzative e produttive e per tali soggetti non vi sarebbe stata rotazione.

Seguiva l’esame congiunto con le OO.SS., conclusosi negativamente. Nel relativo verbale del 20 dicembre 2002 la societa’ ribadiva che si sarebbe fatto ricorso alla CIGS per crisi aziendale per 12 mesi a decorrere dal 2 gennaio 2003 per un massimo 665 lavoratori sospesi a zero ore settimanali, individuati in base alle esigenze tecnico- organizzative e produttive aziendali. Quanto alla rotazione, la societa’ si dichiarava disponibile nei limiti consentiti dall’organizzazione aziendale e con modalita’ da concordare con le RSU compatibilmente con le esigenze tecnico produttive.

Il 19.6.03 un primo accordo sindacale individuava diverse mansioni e stabiliva che la rotazione sarebbe stata realizzata su 54 postazioni lavorative con cadenza massima di due mesi.

Il 5.12.03 la societa’ comunicava alla RSU una seconda richiesta di CIGS per 24 mesi e per un numero massimo di 1148 dipendenti. Nella richiesta si dichiarava che i lavoratori sarebbero stati individuati sulla base di esigenze tecniche, organizzative e produttive e che per essi sarebbe stata prevista la rotazione sulla base dei criteri gia’ individuati nell’intesa aziendale del 19.6.03.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso CEVA Logistics Italia S.r.l., affidandosi a tre motivi.

Parte intimata ha resistito con controricorso.

Nelle more, in data 13.4.16 e’ sopravvenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte di CEVA Logistics Italia S.r.l., con adesione di parte controricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’intervenuta rinuncia al ricorso comporta ex art. 391 c.p.c., l’estinzione del presente giudizio di legittimita’.

Ex art. 391 c.p.c., u.c., non e’ dovuta pronuncia sulle spese, avendo parte controricorrente aderito alla rinuncia.

PQM

LA CORTE dichiara estinto il giudizio di legittimita’. Nulla per spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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