Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14380 del 09/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 09/06/2017, (ud. 13/12/2016, dep.09/06/2017),  n. 14380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13568-2011 proposto da:

D.M.S., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO DELLA VALLE, che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/2010 della COMM.TRIB.REG. dell’Abruzzo,

depositata il 30/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO ANDRONIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DELLA VALLE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza del 22 dicembre 2009 – 30 marzo 2010, la Commissione tributaria regionale dell’Aquila ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di D.M. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Teramo, con la quale era stato accolto il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento, sul presupposto della tardiva notificazione della stessa. Secondo la Commissione regionale, il giudice di primo grado non avrebbe valutato il profilo, pregiudiziale, dell’omessa notificazione del ricorso introduttivo del contribuente al concessionario della riscossione, litisconsorte necessario.

2. – Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento, sul rilievo pregiudiziale della mancata notificazione dell’atto di appello nei suoi confronti. Deduce, inoltre, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 14, sostenendo che il concessionario della riscossione non potrebbe essere considerato litisconsorte necessario, trattandosi del mero destinatario del pagamento.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso e, in via subordinata, la rimessione in termini ex art. 184 bis c.p.c. o la rinnovazione della notificazione dell’atto di appello ex art. 291 c.p.c..

La parte contribuente ha depositato memoria, con la quale replica al controricorso, ribadendo quanto già sostenuto nel ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di appello, rilevando di non avere partecipato a tale giudizio, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, secondo cui “resisteva in giudizio il ricorrente chiedendo il rigetto dell’atto di gravame”.

Premesso che la mancata partecipazione del contribuente al giudizio di appello risulta confermata dalle stesse controdeduzioni dell’Agenzia delle Entrate – ad onta dell’evidente refuso contenuto nella sentenza di appello – il motivo si rivela fondato.

La difesa dell’Agenzia sostiene che: 1) la notificazione dell’atto di appello è avvenuta con spedizione postale di plico raccomandato in data 24 dicembre 2008 all’indirizzo di residenza del contribuente; 2) alla data del 30 dicembre 2008 risultava, dall’interrogazione telematica, che il plico era in giacenza presso l’ufficio postale; 3) tale documentazione era stata depositata dall’amministrazione al momento della costituzione in giudizio; 4) successivamente alla costituzione in giudizio, il plico raccomandato contenente l’atto di appello era stato restituito dalle poste all’amministrazione con il timbro di compiuta giacenza unicamente a un timbro recante la data dell’11 gennaio 2009, successiva allo spirare dei prescritti 10 giorni di giacenza.

Risulta dall’esame degli atti che l’amministrazione non ha prodotto un avviso di ricevimento dal quale risultino il tentativo di consegna svolto dall’ufficiale postale e l’esito dello stesso, essendosi limitata a depositare l’avviso di spedizione e una comunicazione di compiuta giacenza dalla quale non risulta l’attività effettivamente svolta dallo stesso ufficiale postale, nè emerge con sufficiente chiarezza se il tentativo di notificazione abbia effettivamente raggiunto la sfera del destinatario. Il giudizio di appello si è dunque svolto in mancanza di prova della avvenuta instaurazione del contraddittorio. Nè, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (ex plurimís, Sez. U, n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441 – 01; Sez. 5, n. 19060 del 25/09/2015, Rv. 636563 – 01; Sez. U, n. 17352 del 24/07/2009, Rv. 609264 – 01), può essere in questa sede concessa la rimessione in termini richiesta in via subordinata dall’amministrazione finanziaria. Del tutto generiche risultano, poi, le affermazioni di parte resistente secondo cui la produzione di ulteriore documentazione comprovante il perfezionamento della notificazione sarebbe stata resa impossibile in conseguenza del terremoto verificatosi all’Aquila nell’aprile 2009, con chiusura temporanea della Commissione tributaria e spostamento della sua sede.

Deve farsi dunque applicazione del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, per la corretta introduzione del giudizio tributario, nel caso in cui la notifica dell’atto introduttivo avvenga a mezzo del servizio postale, non è sufficiente che l’attore depositi la sola ricevuta di spedizione della raccomandata, dovendosi dare prova, in assenza di costituzione di parte convenuta, dell’effettivo ricevimento dell’atto, ovvero della regolare effettuazione di tutti gli adempimenti previsti dalla norma in caso di assenza, irreperibilità o rifiuto (ex plurimis, Sez. 5, n. 425 del 10/01/2013). Sicchè va rilevata l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate.

4. – In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, e con compensazione delle spese di appello, in considerazione della mancata costituzione dell’appellato. L’Agenzia delle Entrate deve essere condannata alla rifusione, in favore della controparte, delle spese sostenute nel giudizio di cassazione, da liquidarsi in Euro 900,00, oltre spese generali e accessori di legge.

PQM

 

Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Dichiara compensate le spese del giudizio di appello. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore della controparte, delle spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in Euro 900,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA