Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14380 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14380 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale
dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
– ricorrente —

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Contro
t
Carcano Carlo, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria
della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Pace giusta
delega a margine del controricorso;
– controricorrente —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), Sez. 26, n. 137/26/06 del 28 settembre 2006, depositata il 23 ottobre 2006, notificata il 21 dicembre 2006;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 4 aprile 2013 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Uditi l’avv. Alessandro Maddalo per l’Avvocatura Generale dello Stato e
l’avv. Ernesto De Sanctis per delega per la parte controricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio
Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia è relativa al preteso rimborso delle ritenute operate dal
FONDENEL (in precedenza denominato PIA) nel momento in cui, all’atto

Oggetto:
Irpef. Rimborso.
Fondo previdenza
complementare.
Dirigente Enel.

Data pubblicazione: 07/06/2013

della cessazione del rapporto di lavoro come dirigente ENEL, il fondo previdenziale predetto aveva corrisposto al contribuente una somma di denaro,
in luogo del trattamento di pensione integrativa.
La Commissione adita accoglieva il ricorso, condannando l’Ufficio al rimborso della differenza tra quanto trattenuto dal datore di lavoro e quanto invece dovuto applicando l’aliquota del 12,50% sull’imponibile determinato
secondo i criteri di cui all’art. 42 TUIR. L’appello dell’amministrazione era
parzialmente accolto, con la sentenza in epigrafe, con la quale veniva ritenuAvverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con
due motivi, illustrato anche con memoria. Resiste il contribuente con controricorso, illustrato anche con memoria.
MOTIVAZIONE
L’amministrazione censura la sentenza impugnata, sotto il profilo del vizio
di motivazione e del vizio di violazione di legge, per aver escluso nel caso
di specie l’applicazione della tassazione di cui all’art. 16 TUIR.
Il ricorso è fondato nei limiti di cui alle seguenti considerazioni.
Le Sezioni Unite di questa Corte, esaminando la questione dei criteri di tassazione applicabili in una analoga controversia, hanno affermato che la
somma percepita dal contribuente, e sulla quale sono state operate le ritenute contestate, è stata erogata da «un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente,
sono composte da una “sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura
dal lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul
mercato da parte del Fondo del capitale accantonato» (Cass. S.U. n. 13642
del 2011, in motivazione, punto 6.1). Su questa base nella medesima sentenza, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale
prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione

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ta applicabile l’aliquota del 12,50% sulla parte relativa al rendimento.

del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del
cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della 1.
26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dall’ l
gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui
agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.» (Cass. S.U. n.
13642 del 2011, in motivazione punto 7).
Di recente, l’Agenzia delle Entrate ha adottato una risoluzione — la n. 102/E
decisione delle Sezioni Unite, afferma che «qualora un Fondo pensione corrisponda una prestazione in forma di capitale a un “vecchio iscritto”, il trattamento fiscale è indifferente alla natura della gestione sottostante (assicurativa o finanziaria), dovendo le somme erogate essere comunque assoggettate
alla ritenuta a titolo d’imposta del 12,5 per cento di cui al citato art. 6 della
L. n. 482 del 1985, per la quota relativa al rendimento finanziario, e
all’aliquota del TFR per quella corrispondente ai contributi versati.., la ritenuta nella misura del 12,50 per cento trova applicazione sugli importi corrisposti dal Fondo che derivino effettivamente dall’investimento sul mercato
finanziario, da parte dello stesso Fondo, del capitale accantonato e ne costituiscono il rendimento, in quanto solo tali somme sono assimilabili, anche
sotto il profilo fiscale, ai redditi di capitale».
Quanto agli impieghi del capitale sul mercato finanziario, rispetto ai quali
può calcolarsi il rendimento cui applicare la ritenuta del 12,50%, il Collegio
ritiene che possa farsi riferimento a titolo esemplificativo ai commi 1-bis, Iter e 2 dell’art. 1, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata non è in linea con il surrichiamato
principio. In particolare, non è stato compiuto un accertamento sulla natura
e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l’impiego da parte del
Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il
rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%.
Sicché il ricorso deve essere parzialmente accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata nel senso indicato e con rinvio della causa
ad altra Sezione della Commissione Tributaria del Lazio perché accerti, in
coerente applicazione con il principio enunciato, il rendimento derivante
dall’impiego sul mercato del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore.

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del 26 novembre 2012 —, la quale, correttamente interpretando la ricordata

EISENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D1′.17t. 2f,; 4i,`;91iti
N. 131 TAB.

N. 5

MATERIA TRIBLITAIIM,
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso nel senso e nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria del Lazio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 aprile 2013.

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