Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1438 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

C.E.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto n. 20/2007/04 depositata l’11/6/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 15/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da C.E. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Treviso n. 68/09/2005 che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) Iva, irpef ed Irap 2000.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il Presidente ha fissato l’udienza del 15/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 112 c.p.c.. La CTR nell’accogliere il gravame limitatamente all’Irap ed alle sanzioni, avrebbe violato l’art. 112 c.p.c., non essendo stata formulata alcuna impugnativa a riguardo da parte del contribuente.

La censura è fondata. L’esame dell’atto di appello evidenzia che il C., con l’appello, nel contestare la soggettività IVA, dedusse che il proprio reddito derivava da una collaborazione di natura occasionale. La pronuncia impugnata pertanto, nell’accertare la sussistenza dell'”autonoma organizzazione” ai fini dell’Irap, nonchè nell’annullare le sanzioni, risulta emessa in violazione dell’art. 112 c.p.c..

Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso formulato in via subordinata. Va pertanto accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, va rigettato l’appello proposto dal C.. La natura della controversia e le pregresse incertezze giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto dal C., compensa tutto.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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