Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14379 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

San Lino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Anapo 20, presso l’avv. Rizzo

Carla, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia del Territorio, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 34, n. 307/34/05 del 30 novembre 2005, depositata il 15

dicembre 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 5

maggio 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto dei

ricorsi per manifesta infondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letti i ricorsi della società contribuente, concernenti una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di classamento e attribuzione di rendita per un complesso alberghiero di proprietà della società contribuente;

Ritenuto che si tratti di ricorsi avverso il medesimo provvedimento, entrambi notificati nei termini (e che differiscono esclusivamente per il fatto che il ricorso notificato successivamente al primo incorpora l’atto impositivo originariamente impugnato), per cui se ne deve disporre la riunione;

Letto il controricorso dell’amministrazione;

Letta la memoria depositata dalla parte ricorrente;

Dichiarata preliminarmente l’infondatezza dell’eccezione relativa alla inammissibilità del ricorso perchè notificato ad un ufficio periferico dell’Agenzia e presso l’Avvocatura generale dello Stato sollevata dall’amministrazione nel controricorso, in quanto tale notifica: a) nell’un caso è da ritenersi validamente effettuata in ragione dell’unitarietà dell’Agenzia e della effettività della tutela giurisdizionale che impone di ridurre al minimo le ipotesi di inammissibilità (Cass. n. 22889 del 2006); b) e nell’altro, deve ritenersi semplicemente nulla e sanata con la costituzione della parte intimata (Cass. S.U., n. 22641 del 2007), come nel caso di specie è avvenuto;

Rilevato che il ricorso si fonda su due motivi, con i quali si contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta sufficienza della motivazione dell’atto impositivo impugnato;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto la sentenza è basata su un accertamento di fatto congruamente motivato (“nell’atto impugnato sono indicati tutti gli elementi, sia pur succintamente, ma in modo chiaro, da consentire al contribuente una adeguata difesa nei confronti dell’amministrazione finanziaria”) e coerente con il principio affermato da questa Corte secondo cui “l’avviso di classificazione di un immobile in una determinata categoria è soggetto all’obbligo della motivazione, il quale deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarati dall’ufficio tecnico erariale, trattandosi di dati sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi” (Cass. nn. 12068 del 2004; 333 del 2006);

Considerato, peraltro, che, con riguardo al merito, la sentenza impugnata rileva che “le doglianze di parte circa l’eccessività del valore accertato restano pure e semplici argomentazioni di principio del tutto generiche ed inconferenti e insufficienti a confutare le precise contestazioni dell’Ufficio”, senza che sul punto il ricorso contenga alcuna adeguata censura;

Ritenuto, pertanto, che il consolidarsi dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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