Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14379 del 14/07/2016
Cassazione civile sez. lav., 14/07/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 14/07/2016), n.14379
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6700/2012 proposto da:
CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L., (gia’ CEVA AUTOMOTIVE LOGISTICS ITALIA
S.R.L., prima CEVA IN-BOUND LOGISTICS S.R.L. e prima ancora TNT
ARVIL – JOINT VENTURE TNT ARCESE BONZANO S.P.A.) P.I. (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio
dell’avvocato MICHELE BIGNAMI, che la rappresenta e difende giusta
procura speciale notarile in atti;
– ricorrente –
contro
L.M.L., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato FAUSTO RAFFONE, giusta delega
in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 851/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 02/09/2011 r.g.n. 1648/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito l’Avvocato BOCCIA IOLANDA per delega Avvocato BIGNAMI MICHELE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per: estinzione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 2.9.11 la Corte d’appello di Torino rigettava il gravame di CEVA Logistics Italia S.r.l. contro la sentenza del 30.4.10 con cui il Tribunale subalpino l’aveva condannata a pagare alla dipendente L.M.L. le differenze tra la retribuzione spettante e il trattamento economico di CIGS percepito e cio’ in forza della ritenuta illegittimita’ della sua sospensione.
In sintesi, questi i fatti.
Con atto del dicembre 2002, la societa’ comunicava alle organizzazioni sindacali la richiesta di intervento di CIGS ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 e 8, nonche’ del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, precisando che i lavoratori interessati alla sospensione sarebbero stati saranno individuati sulla base di esigenze tecniche, organizzative e produttive e per tali soggetti non vi sarebbe stata rotazione.
Seguiva l’esame congiunto con le OO.SS., conclusosi negativamente. Nel relativo verbale del 20 dicembre 2002 la societa’ ribadiva che si sarebbe fatto ricorso alla CIGS per crisi aziendale per 12 mesi a decorrere dal 2 gennaio 2003 per un massimo 665 lavoratori sospesi a zero ore settimanali, individuati in base alle esigenze tecnico- organizzative e produttive aziendali. Quanto alla rotazione, la societa’ si dichiarava disponibile nei limiti consentiti dall’organizzazione aziendale e con modalita’ da concordare con le RSU compatibilmente con le esigenze tecnico produttive.
Il 19.6.03 un primo accordo sindacale individuava diverse mansioni e stabiliva che la rotazione sarebbe stata realizzata su 54 postazioni lavorative con cadenza massima di due mesi.
Il 5.12.03 la societa’ comunicava alla RSU una seconda richiesta di CIGS per 24 mesi e per un numero massimo di 1148 dipendenti. Nella richiesta si dichiarava che i lavoratori sarebbero stati individuati sulla base di esigenze tecniche, organizzative e produttive e che per essi sarebbe stata prevista la rotazione sulla base dei criteri gia’ individuati nell’intesa aziendale del 19.6.03.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso CEVA Logistics Italia S.r.l., affidandosi a tre motivi.
Parte intimata ha resistito con controricorso.
Nelle more, in data 13.4.16 e’ sopravvenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte di CEVA Logistics Italia S.r.l., con adesione di parte controricorrente.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’intervenuta rinuncia al ricorso comporta ex art. 391 c.p.c., l’estinzione del presente giudizio di legittimita’.
Ex art. 391 c.p.c., u.c., non e’ dovuta pronuncia sulle spese, avendo parte controricorrente aderito alla rinuncia.
PQM
LA CORTE dichiara estinto il giudizio di legittimita’. Nulla per spese.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016