Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14379 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4796-2018 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

M.F., P.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA PAOLA FALCONIERI n. 100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA

FIECCHI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA;

– controricorrenti –

nonchè contro

NIKE S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 223/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 02/10/2017 R.G.N. 360/2015.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con sentenza n. 223/2017, depositata il 2 ottobre 2017, la Corte d’appello di Cagliari, accolti i gravami dei lavoratori, ha riformato le sentenze emesse nei loro confronti dal Tribunale della medesima sede e, ritenuto fittizio l’appalto stipulato da Nike S.r.l. e Poste Italiane S.p.A., ha dichiarato sussistente tra quest’ultima società, da un lato, e M.F. e P.A., dall’altro, con decorrenza dall’8 ottobre 2008, rapporti di lavoro subordinato per lo svolgimento di mansioni di fattorini.

– che la Corte di appello, respinta preliminarmente la rinnovata eccezione di nullità dei ricorsi introduttivi, ha rilevato come i lavoratori non fossero onerati dell’impugnazione, nè stragiudiziale, nè giudiziale, del licenziamento intimato dal datore di lavoro interposto, o fittizio, trattandosi di atto giuridicamente inesistente; nè – ha rilevato ancora la Corte l’eccezione di decadenza formulata da Poste aveva riguardato, oltre all’impugnazione del licenziamento, anche l’impugnazione L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 4, lett. d), della somministrazione irregolare, in cui si risolveva la violazione denunciata dai lavoratori;

– che la Corte ha poi osservato, circa il carattere fittizio del ruolo datoriale di Nike S.r.l., come le direttive emanate da Poste Italiane S.p.A. per l’esecuzione del servizio, sebbene indirizzate all’appaltatrice, fossero così precise e stringenti da non lasciare alcuno spazio a tale impresa per l’organizzazione dello stesso e ne riducessero l’attività a quella di mera gestione amministrativa dei lavoratori utilizzati nell’appalto;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane S.p.A. con tre motivi, assistiti da memoria, cui hanno resistito i lavoratori con controricorso;

– che Nike S.r.l. è rimasta contumace, come già nei precedenti gradi di giudizio.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. nonchè del L. n. 183 del 2010, art. 32 per avere la sentenza impugnata disatteso l’eccezione di decadenza formulata da Poste Italiane S.p.A., erroneamente non valutando che l’eccezione non era stata sollevata dalla società con esclusivo riferimento al dell’art. 32, comma 1 e dunque al solo licenziamento, ma in relazione all’art. 32 nella sua interezza; ed inoltre per non avere accertato, nell’inosservanza del principio iura novit curia e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il rispetto dei termini posti da tale disposizione non solo con riferimento all’impugnazione del licenziamento ma anche e soprattutto con riferimento alla domanda di accertamento della illegittima interposizione di manodopera;

– che con il secondo motivo viene dedotta ex art. 360 c.p.c., n. 4 la nullità della sentenza per avere la Corte di appello erroneamente ritenute sufficienti, ai sensi dell’art. 414 c.p.c., le allegazioni del ricorso introduttivo, malgrado le stesse risultassero generiche e quindi inidonee a consentire l’individuazione degli elementi fondamentali del rapporto di lavoro;

– che con il terzo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, per avere la Corte ritenuto che Nike S.r.l. costituisse un tramite fittizio tra Poste Italiane e i lavoratori appellanti, sul rilievo che i “capitolati tecnici” ed i “manuali operativi” allegati al contratto di appalto disciplinavano in modo molto preciso le modalità operative con cui il servizio di consegna della posta doveva essere eseguito, in tal modo, tuttavia, confondendo piani che dovevano rimanere distinti, nella valutazione di liceità o meno dell’appalto, e cioè l’organizzazione del servizio, che necessariamente doveva essere dettagliata per essere fruibile da Poste Italiane, e l’organizzazione del lavoro da parte dell’appaltatore;

osservato:

che il primo motivo è infondato;

– che, infatti, diversamente da quanto dedotto dalla società ricorrente (e, d’altra parte, secondo ciò che risulta dallo stesso ricorso per cassazione: cfr. p. 3), Poste Italiane ha formulato l’eccezione di decadenza L. n. 183 del 2010, ex art. 32, in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, con riguardo solo ed esclusivamente al licenziamento, in quanto il richiamo all’art. 32, che vi è presente, risulta chiaramente riferito alla fonte normativa di previsione del termine ma non all’oggetto dell’eccezione (“si eccepisce la decadenza dall’azione in quanto il licenziamento è stato impugnato oltre il termine di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, così come modificato dalla L. 28 giugno 2012, art. 1, comma 11”);

– che si deve poi rilevare, quanto all’ulteriore profilo di censura svolto nel motivo ora in esame, che la decadenza (nella specie, dal diritto ad impugnare il contratto), attenendo ad un diritto disponibile, non può essere rilevata d’ufficio a norma dell’art. 2969 c.c., ma dà luogo a un’eccezione in senso stretto, che nel rito del lavoro deve essere proposta dal convenuto nella memoria di costituzione (cfr. già in tal senso, per l’impugnazione L. n. 604 del 1966, ex art. 6, ma con affermazione di un principio di diritto cui deve riconoscersi portata generale, Cass. n. 5035/1981 e successive numerose conformi);

– che parimenti non può trovare accoglimento il secondo motivo di ricorso;

– che al riguardo deve richiamarsi il principio di diritto, secondo il quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l’individuazione attraverso l’esame complessivo dell’atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. n. 7199/2018, fra le pronunce più recenti); nonchè il principio, per il quale la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto, sulle quali questa si fonda, implica un’interpretazione dell’atto introduttivo della lite riservata al giudice del merito, salva la censurabilità in sede di legittimità per vizi della motivazione (Cass. n. 7843/2003; conforme n. 7097/2012);

– che nel caso di specie il giudice di appello, con adeguata e comunque non censurata motivazione, ha posto in rilievo, in esito ad un esame complessivo degli atti, come entrambi i ricorsi introduttivi avessero chiaramente delineato le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, indicando attraverso quali meccanismi e quali persone fisiche tale prestazione era di fatto diretta da Poste Italiane, anzichè da Nike S.r.l. (cfr. sentenza, pp. 4-5);

– che anche il terzo motivo non può essere accolto: esso, infatti, dietro lo schermo del vizio di cui all’art. 360 n. 3, si volge a criticare, nella effettività delle censure proposte, la ricostruzione della fattispecie compiuta dal giudice di merito, il quale, sulla scorta di puntuali riferimenti alla documentazione prodotta, ha accertato, in primo luogo, come il contratto di appalto, e in particolare i “capitolati tecnici” e i “manuali operativi” ad esso allegati, lungi dal limitarsi a definire l’oggetto, le caratteristiche e le modalità operative del servizio in relazione all’interesse e alle esigenze del committente, si fossero estesi ad una disciplina delle operazioni di ritiro, consegna e documentazione della corrispondenza tanto dettagliata e minuziosa “da non lasciare alcun margine” di autoorganizzazione all’appaltatrice; ed ha inoltre accertato, al di là degli elementi di origine contrattuale, in una più ampia e articolata valutazione del materiale probatorio, come anche le concrete modalità esecutive del servizio convergessero a tale conclusione, essendo le “direttive emanate dalle Poste, sia di carattere generale che occasionale”, per quanto indirizzate alla Nike, “così precise e stringenti da non lasciare alcuno spazio a tale impresa per l’organizzazione del servizio” (cfr. ancora sentenza, pp. 6-7);

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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