Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14379 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14379 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Nagni Alessandro e Alfonsetti Silvana, nella loro qualità di eredi di Nagni

Gabriele, elettivamente domiciliati in Roma, via G.B. Tiepolo 4, presso
l’avv. Isidoro Sperti, che, unitamente all’avv. Alfonso Maria Capriolo, li
rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

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– ricorrenti —

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Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche
(Ancona), Sez. 2, n. 140/02/05 del 4 novembre 2005, depositata il 15 dicembre 2005, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 4 aprile 2013 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Uditi l’avv. Alfonso Maria Capriolo per le parti ricorrenti;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio
Attilio Sepe, che ha per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne il preteso rimborso dell’IRAP per gli anni 19982001 che il contribuente deceduto Gabriele Nagni, dante causa degli odierni

ricorrenti — che svolgeva l’attività di commercialista —, non avrebbe dovuto

Oggetto:
IRAP. Autonoma
organizzazione.
Attività di commercialista. Condizioni.

Data pubblicazione: 07/06/2013

corrispondere per difetto delle necessarie condizioni relative all’autonoma
organizzazione.
La Commissione adita accoglieva il ricorso, ma la decisione era riformata in
appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale gli eredi del contribuente propongono ricorso per cassazione con unico motivo. L’amministrazione non si è costituita anche dopo che la notifica del ricorso è stata rinnovata nei confronti dell’Agenzia delle entrate su ordinanza di questa Corte a
fronte della prima notifica effettuata presso l’Avvocatura dello Stato.
Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti contestano, sotto il profilo della
violazione di legge, la affermata assoggettabilità ad IRAP della attività del
proprio dante causa, sulla base del ragionamento che «l’organizzazione è in
re ipsa ed è rappresentata dalla mera attività del professionista».
Il motivo è fondato. Questa Corte ha affermato che: «In tema di IRAP, a
norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3,
comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all’art. 53, comma primo, del medesimo d.P.R. (nella versione vigente dal 10
gennaio 2004) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si
tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma
organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il
contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo
l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle
predette condizioni» (Cass. n. 3677 del 2007).
Nel caso di specie il giudice di merito ha, invece, escluso qualsiasi rilevanza
agli elementi individuati da questa Corte come necessari per potersi parlare
di attività autonomamente organizzata: l’attività del contribuente, afferma
infatti il giudice di merito, «proprio perché non occasionale sia da qualificare come attività di lavoro autonomo assoggettabile ad IRAP, a prescindere
dalla circostanza che l’interessato non si avvale di collaboratori».

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MOTIVAZIONE

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Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere
cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria

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ARIA –

Regionale delle Marche, che provvederà anche in ordine alle spese della
presente fase del giudizio.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,
ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 aprile 2013.

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