Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14378 del 30/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14378
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.G. e A.A., elettivamente domiciliati
in Roma, viale Paridi 43, presso l’avv. prof. D’Ayala Valva
Francesco, che, unitamente agli avv.ti prof. Carmine Pepe e Gerardo
Mauriello, li rappresenta e difende, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
Agenzia del Territorio, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania (Napoli – Sez. staccata di Salerno), Sez. 04, n. 186/04/05
del 3 maggio 2005, depositata il 10 maggio 2005, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 5
maggio 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del
ricorso per manifesta infondatezza.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso della contribuente che concerne una controversia relativa all’impugnazione di avvisi di classamento e di attribuzione di rendita per un fabbricato di proprietà della contribuente; Letto il controricorso dell’amministrazione;
Rilevato che il ricorso è fondato su quattro motivi con i quali si denuncia, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la nullità della sentenza impugnata: a) in quanto illeggibile (perchè scritta a mano) e, pertanto, incomprensibile; b) per aver motivato per relationem alla decisione dei primi giudici senza valutare l’eccezione relativa al denunciato mancato coinvolgimento della contribuente nella procedura di classamento effettata senza sopraluogo; c) per non aver valutato, nel merito, l’assenza nel fabbricato in questione delle caratteristiche previste per le abitazioni di lusso;
Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato: la sentenza impugnata, che risulta chiaramente leggibile e intellegibile, evidenzia la propria ratio decidendi che non risulta adeguatamente censurata nell’impugnazione in esame. Il giudice d’appello, che non motiva per relationem alla sentenza di prime cure, afferma che il classamento nella specie prescinde dalle categorie (A/1 e A/8) aventi quelle caratteristiche di lusso elencate dal D.M. 2 agosto 1969, sulla assenza delle quali (“puntigliosamente”, secondo la sentenza impugnata) insiste la contribuente. La categoria attribuita al fabbricato (A/7) non è compresa tra quelle che devono avere i requisiti prescritti dal richiamato decreto ministeriale ed è correttamente eseguita, perchè le caratteristiche dell’immobile rilevabili dagli atti processuali, corrispondono a quella di una “abitazione in villino”, intesa come “fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, aventi caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato per tutte o parte delle unità immobiliari di aree coltivate o no a giardino”;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato e che le spese seguano la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in Euro 800,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011