Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14378 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 08/02/2010, dep. 15/06/2010), n.14378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e Agenzia delle Entrate,

rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA DELLO STATO e domiciliati

presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

A.C., D.L.M., G.P., P.S.,

S.P.A., M.M., V.C., B.G.,

V.L., G.C.I., M.C.,

A.R.B., Z.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 62/29/05 della Commissione tributaria

regionale di Milano, emessa il 18 marzo 2005, depositata il 13

aprile 2005, R.G. 2591/04;

udita la relazione della causa svolta all’udienza dell’8 febbraio

2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

e conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso

introduttivo e, in subordine, per l’accoglimento nel merito del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.C., D.L.M., G.P., P.S., S.P.A., M.M., V.C., B.G., V.L., G.C.I., M.C., A.R.B., Z.R., con istanze a vari Uffici delle Entrate della Lombardia chiedevano il rimborso dell’I.R.A.P. corrisposta negli anni dal 1998 al 2000 sostenendo di essere sprovvisti del requisito dell’autonoma organizzazione nello svolgimento della loro attività professionale. A seguito del rigetto delle istanze da parte dell’Amministrazione finanziaria i contribuenti adivano la Commissione tributaria provinciale di Milano che respingeva i ricorsi con sentenza 192/33/03.

La C.T.R. ha invece accolto l’appello dei contribuenti rilevando che l’attività professionale era svolta senza l’ausilio di dipendenti e senza significativa organizzazione.

Ricorrono per cassazione il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi di impugnazione.

Non svolgono difese i contribuenti.

All’udienza di discussione del ricorso il PM ha concluso per l’accoglimento del ricorso con dichiarazione inammissibilità del ricorso introduttivo e in subordine per l’accoglimento nel merito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 103 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4 e 8, e degli artt. 2222 e 2229 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Per quanto concerne il primo motivo di ricorso occorre rilevare che le amministrazioni ricorrenti insistono nella deduzione di inammissibilità del ricorso congiunto e affermano che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibili i ricorsi di primo grado e gli appelli in quanto proposti cumulativamente. Infatti la decisione delle diverse domande proposte da diversi contribuenti, anche se tutte tendenti al rimborso dell’IRAP sul presupposto della mancanza di autonoma organizzazione, non poteva dipendere dalla risoluzione di identiche questioni, come richiede l’art. 103 c.p.c., (richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, per il processo tributario) per consentire il litisconsorzio facoltativo. Ciò in relazione all’eterogeneità delle attività professionali svolte dai ricorrenti, fra i quali non sussiste alcun legame economico o operativo.

Osserva la Corte che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel processo tributario le ipotesi di litisconsorzio necessario e facoltativo ricorrono quando si sia di fronte ad un unico atto impositivo (cfr. Cassazione civile, sezione 5^, n. 22523 del 26 ottobre 2007 secondo cui nel processo tributario, la nozione di litisconsorzio necessario, come regolato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, ha una dimensione eminentemente processuale, collegata all’inscindibilità dell’oggetto, e presuppone pertanto, in primo luogo, che la fattispecie costitutiva dell’obbligazione, rappresentata dall’atto autoritativo impugnato, presenti elementi comuni ad una pluralità di soggetti (e, quindi, si sia in presenza di un atto impositivo unitario, coinvolgente, nella unicità della fattispecie costitutiva dell’obbligazione, una pluralità di soggetti) ed, in secondo luogo, che siano proprio gli elementi comuni ad essere posti a fondamento del ricorso proposto da uno dei soggetti obbligati. La indispensabilità di un concreto nesso tra l’atto di imposizione e la contestazione del singolo contribuente richiede necessariamente che ricorrano questioni di fatto comuni, che non siano soltanto uguali astrattamente ma consistano anche in un identico fatto storico. Il litisconsorzio facoltativo, regolato dal medesimo art. 14, comma 3, ricorre quando pure si è in presenza di un atto impositivo unitario con pluralità di destinatari, ma l’impugnazione proposta da uno dei coobbligati non è fondata su elementi impositivi comuni a tutti i destinatari. E’ soltanto a quest’ultima ipotesi che si riferisce la previsione dell’art. 14, comma 6, quando dispone che chiamati o intervenuti non possono impugnare autonomamente l’atto se per essi, al momento della costituzione, è già decorso il termine di decadenza.

La Corte ritiene conseguentemente che la C.T.P. di Milano avrebbe dovuto accertare la insussistenza del litisconsorzio facoltativo e disporre la riassunzione in forma individuale dei ricorsi davanti alle C.T.P. competenti per territorio.

Va dichiarata pertanto la nullità del giudizio con remissione delle parti davanti la C.T.P. di Milano

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso dichiara la nullità dell’intero giudizio e rimette le parti davanti la C.T.P. di Milano.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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