Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14378 del 14/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 14/07/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 14/07/2016), n.14378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3176-2015 proposto da:

D.M. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA VENTALORO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

COSMO S.p.a. c.f. (OMISSIS) gia’ COSMO S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato BARBARA AQUILANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELE RAPALI, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1686/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/11/2014 R.G.N. 717/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato AQUILANI BARBARA per delega verbale RAPALI GABRIELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Bologna con sentenza del 20.11.2014 rigettava il reclamo proposto (per l’impugnazione del licenziamento intimato a D.M. dalla Cosmo srl il 12.11.2011) avverso il provvedimento del Tribunale di Rimini che aveva ritenuto la decadenza dall’impugnazione dl recesso per essere stato il ricorso giudiziario proposto dopo i 270 gg. dal momento in cui era stato impugnato il licenziamento ex art. 32 Collegato lavoro (applicabile alla fattispecie in quanto l’impugnazione era avvenuta il 5.1.12). La Corte di appello osservava che il termine per la proposizione del ricorso giudiziario decorreva dal momento in cui lo stesso era stato impugnato e non dallo spirare del termine di 60 giorni alla stregua del tenore letterale della norma: inoltre la preventiva impugnazione del solo difensore del 5.1 era stata poi ratificata dal lavoratore il 9.1.2012 con effetti retroattivi sicche’ il termine dei 270 gg. era spirato.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il lavoratore con tre motivi illustrati da memoria; resiste la controparte con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2 in riferimento agli artt. 1392 e 1399 c.c. in relazione al profilo di individuazione del termine iniziale di decorrenza del termine decadenziale per il deposito del ricorso giudiziale. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto. Il licenziamento era stato impugnato solo con la raccomandata del 9.1.2012 firmata dal lavoratore, il precedente fax del 5.1.2012 non era firmato dal lavoratore ma solo dal difensore che era privo di mandato. Nessuna ratifica era stata voluta dal lavoratore; il termine di 270 giorni non era quindi decorso.

Il motivo appare infondato. La Corte di appello ha recepito l’orientamento di questa Corte che si condivide e cui si intende dare continuita’ per cui in tema di licenziamento individuale l’impugnativa che – secondo il disposto della L. n. 604 del 1966, art. 6 deve essere proposta dal lavoratore entro il termine di 60 gg. dalla ricezione della comunicazione dell’atto di recesso del datore di lavoro, costituisce un atto negoziale dispositivo e formale che puo’ essere posto in essere unicamente dal lavoratore medesimo. Da un rappresentante del primo munito di specifica procura scritta e quindi anche da un terzo, ancorche’ avvocato o procuratore legale sprovvisto di procura, il cui operato venga successivamente ratificato dal lavoratore sempre che tale ratifica rivesta la forma scritta e come l’impugnativa sia comunicata o notificata al datore di lavoro prima della scadenza del suddetto termine di decadenza” (Cass. m. 9182/2014). Pertanto posto che emerge dalla sentenza impugnata che la comunicazione del 5 e quella del 9 sono identico tenore e che nella lettera del 9 a firma anche del lavoratore ” per adesione e conferma” figura la locuzione ” anticipata via fax e pec” non vi e’ dubbio che l’atto del 9 ha ratificato quello del 5 che viene definito una sua” anticipazione”, il che peraltro porta ad escludere che il procuratore abbia agito da falsus procurator visto che e’ lo stesso lavoratore che definisce la lettera del primo di 4 giorni prima come un’anticipazione della sua volonta’ di impugnare il licenziamento. Conseguentemente correttamente la Corte di appello ha ritenuto, visto gli indubitabili effetti retroattivi della ratifica da parte del lavoratore dell’operato del difensore, il recesso impugnato sin dal 5.1.2012.

Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione di norme di diritto: il termine di 270 gg. decorre dalla scadenza del termine di 60 gg. e non dal momento in cui concretamente il recesso e’ stato impugnato.

Il motivo e’ infondato posto che la norma applicabile e’ chiarissima: del novellato art. 6, il comma 1 dispone che il licenziamento deve essere impugnato entro 60 gg. dalla ricezione della comunicazione di recesso ed il capoverso dispone che l’impugnazione e’ inefficace se non e’ seguita “entro il successivo termine di 270 gg. dal deposito del ricorso nella cancelleria..”. Ora appare evidente che il secondo termine non puo’ che decorrere dal momento in cui il licenziamento e’ stato concretamente impugnato non essendovi ragione di sorta per collegare tale termine al termine di decadenza in astratto applicabile e non al momento in cui il datore di lavoro e’ stato investito della decisione dell’impugnazione del recesso. Con la comunicazione della decisione del lavoratore infatti il recesso diventa annullabile con il conseguente onere del lavoratore di investire la magistratura del caso per evitare incertezze e conseguenze organizzative e risarcitorie eccessive, ma e’ certamente solo questo atto che provoca il decorrere di un secondo termine decadenziale.

Con il terzo motivo si richiama la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonche’ l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti. Nella fase di reclamo non era stato depositato il documento concernente la pretesa impugnazione a mezzo fax del recesso.

Il motivo appare infondato in quanto la Corte di appello ha gia’ correttamente osservato che in primo grado il documento era stato prodotto e quindi faceva parte degli atti del processo per cui la successiva costituzione in sede di reclamo non poteva determinare la tardivita’ nella produzione di documentazione gia’ ritualmente allegata.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come al dispositivo, seguono la soccombenza.

La Corte ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi nonche’ in Euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

La Corte ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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