Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14378 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6425-2014 proposto da:

P.R.O.C., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 108, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DE

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONELLA SPAGNOLO;

– ricorrente –

contro

AMIAT – AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO – S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato

GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVANNA PACCHIANA PARRAVICINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza non definitiva n. 2812/2013 del TRIBUNALE di

TORINO, depositata il 07/01/2014 R.G.N. 4340/2013.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con sentenza n. 2812/2013, pubblicata il 7 gennaio 2014, il Tribunale di Torino, pronunciando ex art. 420 bis c.p.c., ha dichiarato che il C.C.N.L. 31 ottobre 1995, art. 40, per i dipendenti da aziende municipalizzate addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, applicato al rapporto di lavoro già in essere fra P.R. e l’Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A., doveva essere interpretato nel senso che la somma una tantum – prevista al comma 12, lett. a), a favore dei lavoratori riconosciuti inidonei alle mansioni per cui erano stati assunti o a cui erano stati successivamente adibiti, in caso di infruttuoso esperimento della procedura di riallocazione e successiva risoluzione del rapporto – non compete nell’ipotesi, ricorrente nella fattispecie dedotta, in cui la mancata ricollocazione del dipendente in mansioni inferiori offerte dall’impresa, compatibili con le sue diminuite condizioni fisiche e accompagnate dalla conservazione del trattamento retributivo acquisito, sia conseguente ad una scelta volontaria del dipendente medesimo: conclusione cui il Tribunale ha ritenuto di dover pervenire, in consapevole dissenso con Cass. n. 9967/2012 pronunciata a seguito di ricorso immediato avverso altra sentenza ex art. 420 bis c.p.c., in esito a una complessiva lettura delle disposizioni contenute nell’art. 40 e, su di un piano generale, alla stregua del principio, secondo il quale è fatto divieto di invocare la tutela giuridica quando essa sia in contrasto con il comportamento realizzato in precedenza da colui che la richiede, comportamento nella specie costituito dalla richiesta, da parte del lavoratore, di avvio della procedura di ricollocazione e dal successivo rifiuto della opportunità occupazionale offerta;

– che avverso detta sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito la società con controricorso;

– che all’udienza del 13 settembre 2018, sul rilievo che l’unico difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Zampini, risultava cancellato dall’albo degli avvocati abilitati al patrocinio avanti questa Corte, è stato disposto rinvio a nuovo ruolo, con comunicazione dell’avviso di udienza alla parte personalmente;

– che altro rinvio a nuovo ruolo è stato disposto alla successiva udienza del 7/3/2019, stante l’irregolarità della comunicazione dell’avviso di udienza alla parte personalmente;

– che nelle more si sono costituiti i nuovi difensori del ricorrente.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che con unico motivo, articolato in vari profili di censura, il ricorrente critica la sentenza impugnata per avere erroneamente interpretato il C.C.N.L. 31 ottobre 1995, art. 40, per i dipendenti da aziende municipalizzate addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in contrasto con la lettera e le finalità della norma e fornendo della stessa una lettura già disattesa dalla sentenza di questa Corte n. 9967/2012 e dalle numerose successive conformi;

osservato:

preliminarmente che il ricorso è da ritenersi ammissibile, posto che esso – al di là delle carenze formali di enunciazione con riguardo al tipo di censura proposta – sviluppa, nella sostanza delle deduzioni e argomentazioni portate al vaglio del giudice di legittimità, una critica chiaramente riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3;

– che, d’altra parte, “la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, art. 2, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicchè anch’essa comporta, in sede di legittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, nè del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti” (Cass. n. 6335/2014; conforme, fra le altre: n. 18946/2014);

– che, tanto premesso, ritiene questa Corte, non emergendo nuove e apprezzabili ragioni che possano condurre ad una sua rivisitazione, di confermare il consolidato orientamento di cui a Cass. n. 9967/2012, per la quale “In tema di estinzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta inidoneità del lavoratore, l’art. 40 C.C.N.L. per le aziende municipalizzate di igiene urbana – per cui il lavoratore riconosciuto inidoneo alle mansioni di assunzione o di successiva assegnazione ha diritto ad una somma una tantum in caso di infruttuoso esperimento della procedura di riallocazione – deve essere interpretato nel senso che l’indennità compete in tutti i casi nei quali non sia stato raggiunto l’accordo per lo svolgimento di mansioni alternative, non distinguendo il contratto collettivo tra il caso in cui l’azienda non abbia offerto al lavoratore una mansione diversa e il caso in cui il lavoratore l’abbia rifiutata” (conformi: n. 16348/2016; n. 25074/2013; 21918/2013; n. 19358/2013);

ritenuto:

pertanto che, in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza del Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, n. 2812/2013, pubblicata il 7 gennaio 2014, deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, allo stesso Tribunale perchè proceda a nuovo esame della fattispecie alla stregua del principio di diritto sopra richiamato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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