Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14378 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14378 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia del Territorio, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale
dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
– ricorrente —
Contro
Vesta S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Bolzano 28, presso l’avv. Marco Mascí, che, unitamente all’avv. Raimondo Fulcheri, lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano — Sez. staccata Brescia), Sez. 65, n. 173/65106 del 28 settembre
2006, depositata il 6 ottobre 2006, notificata il 27 ottobre 2006;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 4 aprile 2013 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuna delle parti è presente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio
Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di classamento che
mutava la categoria catastale da A/3 ad A/2 per otto alloggi di un fabbricato

Oggetto:
Classamento. Variazione. Obbligo
di motivazione.
Contenuto.

Data pubblicazione: 07/06/2013

sito in Rivolta d’Adda di proprietà della società contribuente, la quale ne sosteneva l’illegittimità, da un lato, per vizio di motivazione e, dall’altro, perché si trattava di immobile edificato in zona a destinazione edilizia economica e popolare.
La Commissione adita rigettava il ricorso, ma la decisione era modificata in
A13 sulla base della documentazione prodotta in atti e rilevando la necessità
che anche l’atto di classamento debba rispondere ai requisiti della motivazione previsti dallo Statuto del contribuente.
Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con
tre motivi. Resiste la società con controricorso.
MOTIVAZIONE
Con il primo motivo di ricorso l’amministrazione lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 7, L. n. 212 del 2000, affermando che basta a rendere
congrua la motivazione dell’atto di classamento l’indicazione dei dati afferenti alla categoria, alla classe e alla rendita attribuite all’immobile.
Il motivo non è fondato. In verità nel caso di specie non si tratta di un atto di
classamento, bensì di atto di revisione di un classamento già attribuito e tale
circostanza rende del tutto insufficiente a sorreggere la motivazione dell’atto
la mera indicazione di categoria, classe e rendita: perché la motivazione
dell’atto possa ritenersi congrua occorre che siano esplicitate le ragioni della
variazione e le condizioni o i mutamenti (ad es. socio-territoriali o di specifiche caratteristiche dell’edilizia di zona) che abbiano reso non più coerente
il classamento già attribuito all’unità immobiliare. Ove questo manchi, e nel
caso di specie è pacifico che questo manchi, il difetto di motivazione che ne
consegue costituisce ragione autonoma sufficiente a sorreggere la successiva pronunzia di annullamento (v. in questa prospettiva Cass. nn. 19820 del
2012; 13174 del 2012; 9629 del 2012), alla luce del seguente principio di
diritto: «L’atto di classamento con il quale è disposta la modificazione (o
variazione) del classamento precedentemente già attribuito ad una unità
immobiliare non è congruamente motivato, e deve esserne, quindi, dichiarata la nullità per difetto di motivazione, con i riferimenti alla mera indicazione di categoria, classe e rendita, ma occorre che siano esplicitate le ragioni
della variazione e le specifiche condizioni che abbiano reso non più coerente
il classamento già attribuito».
Nel rigetto del primo motivo di ricorso, che assume carattere assorbente, restano assorbiti i restanti motivi di ricorso. La formazione del richiamato indirizzo giurisprudenziale in epoca successiva alla proposizione del ricorso
giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
2

appello, con la sentenza in epigrafe, che riteneva di confermare la categoria

leeNTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/191k
N. 131 TA. ALI. W – N. 3
1~A 114131/IMIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 aprile 2013.

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