Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14377 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 30/06/2011), n.14377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34722-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

STS SRL;

– intimato –

sul ricorso 3330-2007 proposto da:

STS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORAZIO 3 presso lo studio

dell’avvocato AURELI BEATRICE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CANEPA ENRICO, giusta delega a margine;

-controricorrente e ricorrente incid. –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4418/2 005 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata

il 21/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale, assorbito quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova del il 21/12/2005 che aveva accolto il ricorso della S.T.S. srl avverso i decreti dirigenziali del superiore Ministero con cui erano state irrogate le sanzioni amministrative di Euro 752.063,00 ed Euro 37.541,00 essendo stato accertato in data (OMISSIS) che la stessa aveva esportato merci in (OMISSIS) senza la prescritta autorizzazione.

Il Tribunale aveva osservato che il D.L. n. 220 del 1990 sanzionava le transazioni o gli atti di disposizione dei beni iracheni alla data dell’emanazione del decreto (6/08/1990) laddove l’esportazione era successiva.

Il Ministero ricorrente pone a fondamento del ricorso un unico motivo fondato sulla violazione di legge.

La contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto appello incidentale condizionato.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il Ministero deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 220 del 1990, art. 1 conv. in L. n. 278 del 1990 nel senso che la norma doveva essere interpretata nel senso che era rilevante la destinazione delle merci e non già la circostanza che le stesse fossero o meno già di proprietà dello Stato Iracheno.

Il ricorso è fondato nei limiti delle successive osservazioni.

Il D.L. n. 220 del 1990, art. 1 prevede “Sono vietati gli atti di disposizione e le transazioni, a qualsiasi titolo effettuati, concernenti beni mobili anche immateriali, beni immobili, aziende o altre universalità di beni, valori o titoli di natura finanziaria o valutaria comunque denominati, allorchè detti beni, valori o titoli appartengano, anche tramite intermediari, alla repubblica dell’Iraq o a qualsiasi soggetto, agenzia, ente od organismo partecipato, controllato o diretto dalla repubblica dell’Iraq medesima”.

Non vi è nessun elemento testuale per ritenere che il divieto si applichi, come ritenuto nella sentenza, solo ai beni già appartenenti all’Iraq alla data di entrata in vigore del D.L. in questione (appartengono non è sinonimo di acquistati o acquisiti entro il …) ma, per la naturale efficacia della legge che dispone per l’avvenire, anche a beni acquistati successivamente.

Sarebbe poi irrazionale un “embargo” riferito solo ai beni posseduti dallo Stato sanzionato, e non alle sue acquisizioni successive.

Nè la circostanza che il D.L. n. 220 del 1990 possa avere previsto il solo congelamento dei beni già posseduti può dedursi, come appare fare la sentenza impugnata, ritenendo che il vuoto sia stato riempito dal successivo D.L. n. 247 del 1990, in quanto questo ultimo si occupa invece della esportazione di merci straniere in Iraq e allarga, altresì, le disposizioni del D.L. n. 220/1990 alle attività compiute da cittadini italiani all’estero.

Orbene il Tribunale, nel momento in cui ritiene irrilevante la questione dell’acquisto della proprietà a norma dell’art. 1510 c.c. (a prescindere dalla fondatezza o meno della questione) non fa corretto uso dei superiori principi, onde la sentenza impugnata deve essere cassata, con necessità di rinvio al Tribunale di Genova in diversa composizione perchè si adegui al seguente principio di diritto: “la disposizione del D.L. n. 220 del 1990, art. 1 non può essere intesa riferita ai soli beni acquisiti entro la data di entrata in vigore del medesimo atto normativo, ma deve intendersi riferita anche ai beni acquisiti successivamente”.

Per quanto concerne il ricorso incidentale condizionato proposto dalla contribuente, (in cui si deducono estinzione del credito, illegittimità delle sanzioni ecc), lo stesso non era necessario essendo la parte totalmente vittoriosa ed essendo sufficiente la riproposizione delle relative ragioni.

L’eccedenza del mezzo non può comportarne l’inammissibilità ma solo l’assorbimento.

Essendo state le superiori questioni ritenute dal Tribunale assorbite, sarà il giudice del rinvio a doverle esaminare e a provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce il ricorso principale e quello incidentale. Accoglie il ricorso del Ministero, dichiara assorbito l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Genova.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA