Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14377 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. I, 25/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6135/2016 proposto da:

Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Parigi n. 11, presso lo

studio dell’avvocato D’Albora Maurizio, (Studio Carnelutti), che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro

tempore, ed il Commissario Straordinario di Governo per il

coordinamento delle attività del Titolo VIII della L. n. 219 del

1981, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 647/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/03/2021 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 1 febbraio 2006, l’ANAS spa conveniva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) e il Commissario straordinario del Governo per il contenzioso e il trasferimento delle opere di cui al titolo VIII della L. n. 219 del 1981, dinanzi al Tribunale di Napoli, al fine di far accertare di non essere tenuta al pagamento delle somme dovute al Consorzio ASCOSA, in esecuzione del lodo arbitrale n. 78 del 1998.

Con atto di citazione del 31 gennaio 2006, la PCM e il Commissario Straordinario convenivano in giudizio l’ANAS per chiederne la condanna a rimborsare la metà della somma già versata in esecuzione del predetto lodo, in relazione all’affermata responsabilità solidale della PCM e dell’ANAS.

Riuniti i giudizi, il tribunale dichiarava che l’ANAS non era tenuta a rimborsare a PCM e al Commissario straordinario le somme portate dal lodo arbitrale.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 6 febbraio 2015, dopo avere osservato che, con statuizione non censurata, il tribunale aveva ritenuto che la decisione arbitrale di condanna solidale di ANAS e di PCM non ostasse all’accertamento dei rapporti interni tra i condebitori solidali, rigettava la domanda dell’ANAS e la condannava a rimborsare al PCM e al Commissario straordinario la metà di quanto corrisposto al Consorzio ASCOSA, in esecuzione del lodo, oltre accessori.

Avverso questa sentenza l’ANAS propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, resistiti da PCM e dal Commissario straordinario del Governo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’ANAS formula quattro motivi, con i quali denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen. (primo); L. n. 144 del 1999, art. 42,D.Lgs. n. 354 del 1999, artt. 1, 4 e 8, D.L. n. 244 del 1995, art. 22, conv. in L. 341 del 1995, D.Lgs. n. 354 del 1999, artt. 1 e 4 (secondo); L. n. 144 del 1999, art. 42,D.Lgs. n. 354 del 1999, artt. 2 e 8 (terzo), con i quali deduce la sussistenza dell’accollo statale ex lege in ordine agli oneri del contenzioso antecedente il trasferimento delle opere infrastrutturali, qual è quella relativa al cosiddetto asse “(OMISSIS)” di cui è causa, essendo tali opere assimilabili a quelle di urbanizzazione; omesso esame di fatto che si assume decisivo per il giudizio (quarto), in ordine alla rilevanza di atti di transazione stipulati dal Commissario straordinario.

I primi tre motivi sono connessi e possono essere trattati congiuntamente.

La ricorrente contesta la decisione della corte d’appello, nella parte in cui ha ritenuto che il legislatore con della L. n. 144 del 1999, citato art. 42, con disposizione di carattere eccezionale, aveva inteso limitare l’ambito dell’accollo statale agli oneri relativi alle controversie concernenti solamente le opere acquedottistiche, gli alloggi e le relative opere di urbanizzazione, escludendone quelli derivanti dalle controversie relative alle opere infrastrutturali, già trasferite agli enti destinatari ai sensi della L. n. 341 del 1995, art. 22.

Il ricorso è fondato alla luce dell’orientamento di questa Corte, cui si deve dare continuità, espresso con l’ordinanza n. 12381 del 2017, recentemente ribadito dall’ordinanza n. 28874 del 2020 e condiviso dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta.

Nella fattispecie esaminata da Cass. n. 12381 citata, era stata sostenuta l’erroneità della sentenza impugnata per aver posto carico dello Stato agli oneri del contenzioso relativo ad un’opera infrastrutturale trasferita, in quel caso, all’Amministrazione provinciale, che era subentrata nella titolarità di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, ad essa inerenti e che il trasferimento allo Stato degli oneri del contenzioso non riguardasse tutti gli oneri relativi alle opere infrastrutturali, ma solo quelli relativi alle opere acquedottistiche, agli alloggi non ancora trasferiti e alle pertinenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a norma della L. n. 144 del 1999, art. 42, comma 3.

Il D.L. n. 244 del 1995, art. 22, comma 2, convertito con L. n. 341 del 1995, ha previsto che “le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali” realizzate nell’ambito degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981 fossero acquisite dagli enti indicati e che questi subentrassero “in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto”; è stata così instaurata una correlazione tra il disposto trasferimento delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturali ed il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi in atto, che era però condizionato ad una previa attività amministrativa di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza delle opere e formale consegna delle stesse, senza trasferimento immediato delle opere in questione ope legis.

Ciò indebolisce la tesi secondo la quale vi sarebbe stato un subentro immediato nei rapporti giuridici e, di conseguenza, nei relativi oneri del contenzioso da parte degli enti destinatari di quelle opere, mentre rafforza la rilevanza della L. n. 144 del 1999, art. 43, comma 3, norma non solo successiva del D.L. n. 244 del 1995, citato art. 22, comma 2, convertito con L. n. 341 del 1995, ma anche speciale, nella parte in cui ha previsto che gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari.

Il riferimento in tal modo effettuato alle “opere”, senza ulteriori specificazioni, preclude l’interpretazione restrittiva alle sole opere acquedottistiche sostenuta dalla corte d’appello ed è idoneo a ricomprendere anche altre opere, di urbanizzazione ed infrastrutturali, quali sono il cosiddetto asse “(OMISSIS)”, per cui è causa, o la Circonvallazione esterna di (OMISSIS) (nel caso deciso dalla sentenza n. 12381 del 2017). E’ ulteriormente significativo l’analogo riferimento generico alle “opere” contenuto nel D.Lgs. n. 354 del 1999, art. 8, a proposito della ricognizione del contenzioso da parte del Commissario straordinario, ai fini della definizione transattiva delle controversie.

Il riferimento contenuto della L. n. 144 del 1999, art. 42, comma 3, alle opere acquedottistiche e agli interventi necessari per la loro ultimazione (oltre che alle opere di urbanizzazione) è operato ai soli fini dell’attuazione del piano demandato al Commissario straordinario per la definizione e chiusura del programma di cui al titolo VIII della L. n. 219 del 1981, ma non si prefigge di individuare i soggetti tenuti a farsi carico degli oneri del contenzioso, che la medesima norma pone chiaramente, con disposizione speciale, a carico dello Stato per tutte le controversie inerenti al trasferimento delle opere in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali.

In accoglimento dei primi tre motivi, assorbito il quarto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame e per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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