Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14377 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 15/06/2010), n.14377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.P., rappresentato e difeso dall’avv. ODINO Luigi,

dall’avv. Gianni Marongiu e dall’avv. Francesco D’Ayale Valva, presso

il quale è elettivamente domiciliato in Roma in Viale dei Parioli n.

43;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall’avv. ODONE Edda e dall’avv. Gabriele Pafundi, presso il

quale è elettivamente domiciliato in Roma in Viale Giulio Cesare n.

14, sc. A, int. 4;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

GEST LINE SPA, con sede in (OMISSIS), in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Esilio

Gavino e dall’avv. Giovanni Calisi, presso lo studio dei quali è

elettivamente domiciliata in Genova in via Maragliano n. 10, int. 6;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, sezione 17, n. 70, depositata il 14 novembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 3

febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

Udito l’avv. Andrea Bodrito per il ricorrente e l’avv. Gabriele

Pafundi per il controricorrente e ricorrente incidentale;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso, quanto al ricorso

principale, per l’accoglimento del primo motivo, assorbito il terzo,

e l’inammissibilità del secondo motivo, e per il rigetto del ricorso

incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale della Liguria, rigettando l’appello di P.P. ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso avverso la cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo della t.a.r.s.u. emessa dalla concessionaria per la riscossione del Comune di Genova. Il contribuente aveva impugnato la cartella deducendo, tra l’altro, la mancata previa notifica di un autonomo atto di accertamento; la mancanza nella cartella degli elementi essenziali prescritti dalla legge ed indicativi della pretesa tributaria che, in assenza del prodromico atto accertativo, erano essenziali per conoscere e verificare la congruità delle somme richieste; la decadenza dell’ente dal potere di procedere ad atti accertativi ed alla riscossione della tassa per il mancato rispetto dei termini; la mancanza dei presupposti di tassabilità dell’area occupata, per il tipo di attività svolta, per la tipologia del residuo di lavorazione prodotto, per l’autonomo smaltimento del residuo a cura del contribuente; la mancanza nella cartella dell’avvertenza dell’avvio della fase coattiva del tributo decorso il termine di sessanta giorni.

Il giudice d’appello, premesso che “il ricorrente propone sostanzialmente le argomentazioni del giudizio di primo grado”, ha ritenuto la sentenza della Commissione provinciale “immune da censure”, per avere “correttamente rilevato” che il contribuente “non ha impugnato la cartella per vizi propri ma per circostanze di fatto- diritto inerenti il processo di formazione della cartella medesima, alla quale peraltro il contribuente ha direttamente partecipato avendo effettuato una denuncia dei locali ai fini dell’applicazione della tassa”, ed ha perciò affermato “la totale mancanza di fondamento della proposta impugnazione”.

Nei confronti della decisione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Comune di Genova resiste con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale, cui replica con controricorso il contribuente.

La Gest Line spa, concessionaria per la riscossione dell’ente territoriale, resiste anch’essa con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, siccome proposti nei confronti della medesima sentenza, devono essere riuniti per essere definiti con un’unica decisione.

Col primo motivo del ricorso principale il contribuente, denunciando “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, censura come contraddittoria la motivazione della sentenza perchè, per un verso, mentre evoca il principio in forza del quale ogni atto autonomamente impugnabile può essere impugnato esclusivamente per vizi propri, afferma invece che nella specie tale principio sarebbe stato violato avendo il contribuente sollevato “circostanze di fatto- diritto inerenti il processo di formazione della cartella medesima”, ed avrebbe perciò gravemente errato nel ritenere precluso l’esame delle doglianze, proposte, attinenti a vizi propri della cartella;

per altro verso, avrebbe errato nel ritenere precluse le doglianze relative al merito della pretesa, atteso che la cartella ed il ruolo in essa indicato, non essendo stati preceduti da atti di accertamento, costituivano il primo atto con il quale La pretesa veniva portata a conoscenza del contribuente.

Con il secondo motivo, denunciando “omessa pronuncia e/o omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 e art. 112 c.p.c.)”, si duole dell’omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza dell’ente per non aver formato e consegnato al concessionario il ruolo al concessionario entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo, carne previsto dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72; e dell’omessa pronuncia sul motivo, riproposto in appello, concernente l’illegittimità e la nullità della cartella per vizi suoi propri, costituiti dalla carenza dei requisiti previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, nonchè dalla idoneità della motivazione a consentire la difesa del contribuente.

Col terzo motivo il ricorrente, denunciando “omessa pronuncia e/o omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 e art. 112 c.p.c.)”, censura la sentenza per non essersi pronunciata sul motivo, anch’esso riproposto in appello, concernente l’insussistenza del presupposto impositivo, in quanto gli scarti di lavorazione dell’attività produttiva svolta dall’esponente non potevano qualificarsi, neppure per assimilazione, rifiuti solidi urbani, alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n. 507 del 1993 e del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e del principio ivi recepito, secondo cui le superfici dove si generano di regola rifiuti speciali sono esenti da imposizione.

Con il ricorso incidentale il Comune di Genova, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, omessa pronuncia e/o motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia”, si duole che il giudice d’appello non abbia dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione per essersi la parte limitata a riprodurre il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ma sia entrato nel merito della controversia.

Il motivo di ricorso incidentale, che va anzitutto esaminato per ragioni di priorità logica, è infondato.

“Allorquando la sentenza di primo grado – ha affermato questa Corte – abbia statuito soltanto sulla ammissibilità della domanda (o come nella specie dell’opposizione a decreto ingiuntivo), il precetto di cui all’art. 342 cod. proc. civ., è soddisfatto ove alla specifica censura della contestata inammissibilità si giustapponga la mera riproposizione, concisa e comprensibile, delle proprie ragioni di merito neanche prese in esame dalla sentenza impugnata” (Cass. n. 5938 del 2000). Nella specie, il giudice di primo grado, sul rilievo che il contribuente non aveva “impugnato la cartella per vizi propri ma per circostanze di fatto-diritto inerenti il processo di formazione della cartella medesima”, ha ritenuto sostanzialmente precluso l’esame dei motivi di impugnazione dell’atto.

I tre motivi del ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono invece fondati.

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti, infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte “la cartella esattoriale contenente la richiesta di pagamento della tassa annuale costituisce il primo atto con il quale è portata a conoscenza del contribuente la pretesa impositiva dell’Amministrazione, atteso che essa viene emessa – salvo il caso della denuncia di variazioni da parte dell’interessato o di una rettifica da parte dell’ente locale – sulla base dell’iscrizione a ruolo per l’anno precedente, non avendo il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, previsto alcun accertamento con cadenza annuale. Ne consegue che il ricorso giurisdizionale avverso la cartella, per ragioni inerenti alla liquidazione annuale del tributo, è in tali casi ammissibile, nè esso a contrasta con la previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3” (ex multis, Cass. n. 17602 del 2009 e n. 7951 del 2002).

Il giudice adito con una siffatta impugnazione della cartella di pagamento, con la quale si proponevano doglianze concernenti sia vizi propri dell’atto che la legittimità della pretesa impositiva, era perciò tenuto all’esame di entrambe le specie di censure.

Il giudice d’appello, regolarmente investito in sede di gravame, come si è appena visto, di tutti i motivi, non solo ha erroneamente ritenuto la “totale mancanza di fondamento della proposta impugnazione”, perchè non relativa a vizi propri della cartella, ma ha omesso di esaminare le censure, pure proposte, aventi ad oggetto i vizi propri della cartella.

In conclusione, il ricorso principale va accolto, mentre va rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia uniformandosi ai principi enunciati, oltre a disporre in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA