Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14377 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/06/2017, (ud. 17/11/2016, dep.09/06/2017),  n. 14377

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27914-2011 proposto da:

A.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN SABA 7,

presso lo studio dell’avvocato EMILIA FUCILE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE CRISTIANO con studio in LENTINI VIA ROSSO DI

S. SECONDO 18 (avviso postale ex art. 1345) delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TAORMINA;

– intimati –

avverso la decisione n. 1210/2010 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

PALERMO, depositata il 27/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.V., agente di commercio con deposito, propone ricorso per cassazione con quattro motivi nei confronti della sentenza della Commissione tributaria centrale, sezione di Palermo, che, rigettandone il ricorso, nel giudizio introdotto con l’impugnazione, il 4 ottobre 1988, del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso dell’ILOR versata per autotassazione sui redditi dichiarati dal 1978 al 1986 – istanza avanzata il 6 aprile 1988 a seguito della sentenza della Corte costituzionale che escludeva l’assoggettabilità all’ILOR del reddito di lavoro autonomo non assimilabile a quello d’impresa, ai sensi del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 51 -, ha dichiarato la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso.

La Commissione centrale – premesso che tanto in primo che in secondo grado l’ufficio aveva eccepito “l’inammissibilità del gravame per intempestività del ricorso ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38” – ha infatti escluso che nella fattispecie potesse produrre effetti la sentenza della Corte costituzionale, “tenuto conto che si tratta di rapporti giuridici già definiti agli effetti del diritto al rimborso delle somme pagate essendo stata presentata l’istanza di rimborso e proposto il ricorso giurisdizionale oltre il termine di decadenza stabiliti dal D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16 e dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38”.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività nella presente sede.

Diritto

RAGIONI DELIA DECISIONE

Col primo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16; D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38; in relazione all’art. 111 Cost., comma 7; inosservanza dell’obbligo di motivazione”, il contribuente sostiene che l’affermazione secondo cui si tratterebbe “di rapporti giuridici già definiti agli effetti del diritto al rimborso delle somme pagate, non essendo stata attivata la procedura contenziosa entro i termini di decadenza stabiliti… dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38”, in quanto generica e disancorata dal caso concreto si tradurrebbe in mancanza di motivazione, atteso che non rivelerebbe la ratio decidendi; col secondo motivo, formulato in subordine, denunciando “”violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38; art. 2969 c.c.; art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost., comma 7”, assume che la non meglio precisata “intempestività” della domanda di rimborso non deve ritenersi “rilevabile d’ufficio” dal giudice; col terzo motivo, formulato in ulteriore subordine, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 artt. 2033 e 2946 c.c.; artt. 345 e 112 c.p.c.; art. 3 Cost.; in relazione all’art. 111 Cost., comma 7”, assume che se la CTC avesse interpretato e applicato correttamente le norme in rubrica, avrebbe necessariamente concluso che la domanda di rimborso poteva essere tempestivamente presentata nel rispetto del termine decennale di prescrizione e non entro i più brevi termini di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38; col quarto motivo, in ulteriore subordine, denunciando “violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c., art. 2195 c.c., comma 3, artt. 2082, 2727 e 2729 c.c.; D.P.R. n. 597 del 1973, art. 51; art. 3 Cost.; in relazione all’art. 111 Cost., comma 7”, censura come frutto di errata interpretazione e applicazione delle norme in rubrica la ritenuta assoggettabilità ad ILOR del reddito di esso contribuente.

I primi tre motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente legati, sono infondati.

Questa Corte ha infatti chiarito come “la sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1980, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’assoggettamento ad ILOR dei redditi di lavoro autonome non assimilabili ai redditi di impresa, mentre incide sui rapporti pendenti, non spiega effetti rispetto a quelli già esauriti, tali dovendosi intendere quelli in cui sia intervenuto un giudicato, od un atto amministrativo definitivo, o comunque siano scaduti i termini concessi al contribuente per mettere in discussione la debenza dell’imposta. Pertanto, l’invocabilità di detta sentenza, e, conseguentemente, il diritto del contribuente al rimborso dell’imposta pagata, devono essere esclusi, in caso di pagamento eseguito in base ad iscrizione a ruolo, quando questa sia divenuta definitiva, per mancata impugnazione entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16 nonchè, in caso di versamento diretto (autotassazione), quando non sia stata presentata domanda di rimborso all’intendente di finanza nel termine di diciotto mesi dal pagamento, fissato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 – come nel caso in esame – tenendo conto che tale ultima norma trova applicazione per tutti i versamenti diretti, cioè non preceduti da atto impositivo, senza possibilità di distinguere quelli effettuati all’esattoria e quelli effettuati alle sezioni di tesoreria dello Stato (tramite gli istituti di credito all’uopo delegati)”(Cass. n. 13071 del 2012, n. 16246 del 2004).

Con riguardo alla rilevabilità di ufficio della decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, questa Corte ha affermato che “la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza entro il termine di diciotto mesi, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, dal versamento dell’imposta (nella specie ILOR) indebitamente corrisposta, ancorchè rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non può essere eccepita per la prima volta in cassazione, qualora dalla sentenza impugnata non risultino nè la data del versamento dell’imposta nè la data dell’inoltro dell’istanza per il relativo rimborso, non essendo consentita, in sede di legittimità, la proposizione di nuove questioni di diritto, anche se rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto – come l’esame di documenti – preclusi alla corte di cassazione, salvo che nelle particolari ipotesi di cui all’art. 372 c.p.c., nè essendo possibile ipotizzare un “error in procedendo” del giudice di merito – consistente nel mancato esame del documento – poichè la stessa rilevabilità d’ufficio della decadenza va coordinata con il principio della domanda, il quale non può essere fondato, per la prima volta in cassazione, su un fatto mai dedotto in precedenza, implicante un diverso tema di indagine e di decisione” (Cass. n. 24226 del 2004, n. 4491 del 2012).

Nella specie la CTR ha rilevato d’ufficio la decadenza del contribuente, accertando, sulla base degli elementi agli atti la decadenza risulta dalla sentenza impugnata essere già stata eccepita dall’ufficio in primo ed in secondo grado -, che tra i versamenti dell’imposta per gli anni dal 1978 al 1986 e la data di presentazione dell’istanza di rimborso, il 16 aprile 1988, erano trascorsi i diciotto mesi del termine fissato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

I primi tre motivi del ricorso devono essere pertanto rigettati, assorbito l’esame del quarto motivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività da parte dell’intimata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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