Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14376 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. I, 25/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6134/2016 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare

n. 14, presso lo studio dell’avvocato Pafundi Gabriele, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Dalponte Andrea,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 11,

presso lo studio dell’avvocato Stella Richter Paolo, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale autenticata dal Dott.

Guido Baldessarelli Dirigente del Servizio Contratti e Centrale

Acquisti della Provincia Autonoma di Trento – Rep. n. 28242 del

4.4.2016;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.A., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio

Cesare n. 14, presso lo studio dell’avvocato Pafundi Gabriele, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Dalponte Andrea,

giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

B.M., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare

n. 14, presso lo studio dell’avvocato Pafundi Gabriele, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Dalponte Andrea,

giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

Comune di Riva del Garda, Servizio Conservazione della Natura e

Valorizzazione Ambientale della P.A.T., Servizio Espropriazioni e

Gestioni Patrimoniali della P.A.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 291/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 02/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2021 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata il 10 giugno 2010, le signore B.M. e B.A. convenivano in giudizio la Provincia Autonoma di Trento e il Comune di Riva del Garda, chiedendo la rideterminazione dell’indennità di esproprio delle aree di loro proprietà, sottratte per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale. Deducevano che l’indennità era stata determinata facendo erronea applicazione della L.P. Trento n. 6 del 1993, art. 13 concernente le aree non edificabili, mentre si trattava di aree di stretta pertinenza degli edifici ivi esistenti, ciò rendendo applicabile il criterio di stima del valore di mercato di cui all’art. 14 della stessa legge.

La Corte d’appello di Trento, con sentenza del 2 settembre 2015, preliminarmente riteneva inammissibile la produzione da parte delle signore B. del certificato di destinazione urbanistica del 9 marzo 2015 del Comune di Riva del Garda, da cui si evinceva che nelle more del procedimento di esproprio i terreni delle attrici erano divenuti residenziali per effetto di una sopravvenuta variante al PRG “salvo che per le aree direttamente interessate dall’espropriazione che erano rimaste vincolate alla realizzazione della pista ciclabile”; la Corte osservava che le aree espropriate erano urbanisticamente non edificabili, a prescindere dalle eventuali varianti al PRG; che, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, si doveva comunque valutare la natura pertinenziale delle aree sottratte, costituite in parte da un giardino e un orto collegati all’edificio nel quale era l’abitazione delle interessate; che il valore venale di aree a destinazione agricola prospicienti a un’area edificata, come nella specie, doveva essere determinato tenendo conto di tale ubicazione e della vicinanza funzionale delle une all’altra, mediante una valutazione di insieme; di conseguenza, rideterminava l’indennità in misura (Euro 87 a mq) superiore alla stima, cioè in Euro 41151,00 in favore di B.M. e in Euro 12354,0 in favore di B.A..

Avverso questa sentenza la signora B.M. propone ricorso per cassazione, resistito dalla Provincia Autonoma di Trento che propone ricorso incidentale notificato anche alla signora B.A., la quale ha resistito con controricorso. Il Comune di Riva del Garda, cui i ricorsi sono stati notificati, non ha svolto attività difensiva. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L.P. Trento n. 6 del 1993, artt. 12 e 13 per avere la Corte territoriale erroneamente valutato le aree espropriate come inedificabili, in quanto ricadenti, secondo il parere del consulente tecnico d’ufficio, in “Zona E5-aree improduttive”, ai sensi dell’art. 35 bis delle n. t.a. del PRG di Riva del Garda, e ciò tuttavia sulla base di un vincolo espropriativo, in quanto finalizzato alla realizzazione dell’opera, di cui non si sarebbe dovuto tenere conto in sede di stima. Osserva che si trattava di aree sostanzialmente edificabili (anche prima della variante urbanistica attestata dal certificato di destinazione urbanistica del 9 marzo 2015) in quanto confinanti con aree ricomprese in zona residenziale, come risultava dall’estratto di mappa allegato alla relazione del c.t.u., e che tale situazione urbanistica era presente al momento della stima dell’indennità da parte dell’autorità amministrativa.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, incertezza nella determinazione dell’oggetto delle censure e impropria finalizzazione ad un improprio riesame di questioni di fatto.

Ed infatti, della questione della natura del vincolo – che si assume espropriativo e non conformativo – e della portata dell’art. 35 bis n. t.a., ai fini dell’asserita edificabilità intrinseca delle aree direttamente espropriate, la sentenza impugnata non tratta specificamente, occupandosi indirettamente della diversa questione – a sua volta non trattata nel motivo in modo diretto e comprensibile – (della prova) del sopravvenuto mutamento di destinazione urbanistica delle aree principali connesse.

Il motivo neppure precisa se la questione concernente la natura espropriativa del vincolo sia stata introdotta (e tempestivamente) nel giudizio e, in tal senso, non valutata dai giudici di merito (la Provincia di Trento ha affermato che la questione era stata introdotta solo tardivamente, in sede di comparsa conclusionale), nel qual caso, peraltro, diverso sarebbe stato il vizio e, di conseguenza, il mezzo adeguato a censurarlo.

Inoltre, la contestazione della qualificazione urbanistica delle aree sottratte è svolta in modo astratto, non essendo individuata la ratio decidendi cui si vorrebbe indirizzare la censura e rimanendo incerti i termini specifici della denunciata violazione o falsa applicazione dei parametri normativi indicati.

Infine, se si considera che la Corte territoriale, pur valutando come non edificabili “le aree direttamente interessate dall’espropriazione che erano rimaste vincolate alla realizzazione della pista ciclabile”, ha valorizzato la loro natura pertinenziale e le ha stimate secondo il loro valore venale, l’effettiva doglianza proposta risulta indirizzata, piuttosto, verso il quantum della stima, ma si tratta di una quaestio facti non riesaminabile in sede di legittimità.

Il ricorso incidentale della Provincia Autonoma di Trento è inefficace, a norma dell’art. 334 c.p.c., comma 2, essendo stato tardivamente notificato il 9 aprile 2016 – avverso la sentenza del 2 settembre 2015 (non notificata) – cioè oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis nel nuovo testo ai giudizi introdotti successivamente al 4 luglio 2009.

In conclusione, il ricorso principale è inammissibile e il ricorso incidentale è inefficace.

Le spese vanno poste a carico della ricorrente principale B.M. nel suo rapporto con la Provincia Autonoma di Trento, non rilevando che il ricorso incidentale di quest’ultima sia inefficace, alla luce del principio secondo cui, nel caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e inefficacia del ricorso incidentale tardivo, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale (v. Cass. n. 15220 del 2018); le spese devono essere compensate nel rapporto tra la controricorrente B.A., la quale si è limitata a chiedere il rigetto del ricorso incidentale, e la Provincia Autonoma, la quale non è soccombente, non essendo il suo ricorso incidentale stato esaminato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; condanna la ricorrente B.M. alle spese in favore della Provincia Autonoma di Trento, liquidate in Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; compensa le spese nel rapporto tra B.A. e la Provincia Autonoma.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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