Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14376 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 15/06/2010), n.14376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CASALBORGONE, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avv. CAPIROSSI Massimo ed elettivamente

domiciliato in Roma presso l’avv. Paola Razzano in via di Villa

Albani n. 8;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in Roma in Via

Crescenzio n. 91, presso l’avv. LUCISANO Claudio che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

UNIRISCOSSIONI spa di (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 16/29/06, depositata il 18 maggio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 3

febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

Udito l’avv. Claudio Lucisano per il controricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Torino, accogliendo il ricorso proposto da B.F. avverso la cartella di pagamento relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2000, notificatagli dal Comune di Casalborgone il 17 marzo 2004 tramite il concessionario per la riscossione, annullava l’atto impositivo sul rilievo che esso era basato su una delibera di approvazione delle tariffe della tassa della Giunta comunale, laddove la materia rientrava nella competenza del Consiglio comunale.

La Commissione regionale tributaria del Piemonte confermava la decisione ritenendo, nel solco dell’orientamento espresso dalla Corte di cassazione nelle sentenze n. 16870 del 2003 e n. 21310 del 2004, che la competenza a deliberare sulla determinazione e l’adeguamento della tassa, attribuita genericamente al comune dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 49, andava riconosciuta al consiglio comunale, in quanto con la locuzione “istituzione e ordinamento dei tributi” di cui alla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. g), il legislatore aveva inteso riferirsi alla regolamentazione di tutti gli elementi fondamentali del rapporto tributario, compresa la determinazione della sua misura, del quantum della prestazione.

Ciò trovava conferma nella disciplina dettata nel nuovo testo unico dell’ordinamento degli enti locali, approvato col D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che all’art. 42, comma 2, lett. f), assegna al consiglio comunale e provinciale la “competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ..f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote”.

Nei confronti della decisione il Comune di Casalborgone propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo l’ente ricorrente, denunciando “omessa e contraddittoria motivazione in punto di conferma della sentenza di primo grado relativamente alla ritenuta illegittimità della pretesa tributaria del Comune di Casalborgone relativamente a Tarsu 2000 per incompetenza della Giunta a variare le tariffe”, censura la pronuncia, in quanto si sarebbe limitata a ritenere corretta l’interpretazione della sentenza di questa Corte n. 16870 del 2003, richiamandone in sintesi il contenuto e facendolo proprio, “senza motivare perchè l’interpretazione dei giudici di primo grado dovrebbe ritenersi corretta in rapporto alla fattispecie concreta oggetto del giudizio”. Nel caso in esame la tariffa sarebbe stata legittimamente istituita con delibera del Consiglio comunale del 1997, mentre la Delib. Giunta 7 febbraio 2000, oggetto di disapplicazione si sarebbe limitata al mero adeguamento della tariffa.

Con il secondo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69 – L. n. 142 del 1990, artt. 32 e 35 (D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 42 e 48) in punto conferma della sentenza di primo grado relativamente alla ritenuta illegittimità della pretesa tributaria del Comune di Casalborgone relativamente a Tarsu 2000 per incompetenza della Giunta comunale a variare le tariffe”, assume che, in conformità delle disposizioni indicate, la Giunta comunale sarebbe competente a variare le tariffe t.a.r.s.u.

già istituite con pregressa delibera del Consiglio comunale.

Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 161 cod. proc. civ., in quanto essa non reca nell’intestazione l’indicazione della Uniriscossioni spa, parte del giudizio ancorchè non costituita nè in primo nè in secondo grado.

I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.

Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che “in tema di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, nel vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142, di riforma del sistema delle autonomie locali, il cui art. 32, lett. g), demandava alla competenza dei consigli comunali “l’istituzione e l’ordinamento dei tributi”, competente in via esclusiva ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione ed all’adeguamento delle aliquote del tributo era il predetto organo consiliare. Deve pertanto ritenersi illegittima, in quanto affetta da incompetenza funzionale e va disapplicata dal giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 7, comma 5, con consequenziale travolgimento dell’atto applicativo, una delibera della giunta comunale di variazione delle tariffe TARSU emanata sotto la vigenza della L. n. 142 del 1990, su cui risulti basato l’atto impositivo impugnato dall’interessato” (ex multis, Cass. n. 23836 del 2009 e n. 16870 del 2003). Ed ha in particolare chiarito come il Consiglio comunale sia “competente in via esclusiva non solo per l’istituzione, ma anche per l’adeguamento delle tariffe, sia perchè l’enunciato normativo non consente codesta discriminazione sia in quanto anche l’adeguamento implica l’esercizio di un potere impositivo attribuito dalla legge in via esclusiva all’organo comunale rappresentativo, altro non essendo che la determinazione ex novo del quantum debeatur, sicchè non ha natura diversa dall’atto istitutivo della prestazione patrimoniale” Cass. n. 16870 del 2003 cit., in motivazione).

Nè è dato riscontrare il vizio di motivazione denunciato nella sentenza impugnata, perchè in essa sono indicati chiaramente il periodo d’imposta in relazione al quale si controverte, il 2000, e la fonte della disciplina ritenuta applicabile, individuata nel D.Lgs. 8 giugno 1990, n. 142.

Il terzo motivo del ricorso è del pari infondato, ove si consideri che “nel processo tributario, il fatto che il contribuente venga a conoscenza del ruolo, formato dall’ente locale, soltanto tramite la notificazione dello stesso ad opera del concessionario della riscossione, non determina, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 1, una situazione di litisconsorzio necessario, nè sostanziale nè processuale, tra l’ente impositore ed il concessionario stesso, atteso che quest’ultimo (a parte l’esercizio dei poteri propri, volti alla riscossione delle imposte iscritte nel ruolo), nell’operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come (salva l’ipotesi di errore materiale) formato dall’ente e, pertanto, non è passivamente legittimato a rispondere di vizi propri del ruolo, come trasfuso nella cartella (Cass. n. 933 del 2009). In particolare, questa Corte ha affermato che “la disposizione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, secondo cui l’appello dev’essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili: pertanto, ove la controversia abbia ad oggetto l’esistenza dell’obbligazione tributaria, la mancata proposizione dell’appello anche nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto in primo grado unitamente all’Amministrazione finanziaria, non comporta l’obbligo di disporre la notificazione del ricorso in suo favore, quando sia ormai decorso il termine per l’impugnazione, essendo egli estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguente scindibilità della causa nei suoi confronti, anche nel caso in cui non sia stato eccepito o rilevato il suo difetto di legittimazione” (Cass. n. 10580 del 2007).

Il ricorso va pertanto rigettato.

In considerazione della peculiarità della fattispecie si ritiene di dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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