Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14376 del 14/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 14/07/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 14/07/2016), n.14376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27821/2012 proposto da:

EQUITALIA CENTRO S.P.A., C.F. (OMISSIS), gia’ EQUITALIA MARCHE

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI 17, presso

lo studio dell’avvocato DAVID GIUSEPPE APOLLONI, rappresentata e

difesa dall’avvocato SALVATORE MENDITTO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AVICOLA MARCHIGIANA – SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L., IN LIQUIDAZIONE,

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEL FORTE TTRBURTINO 160, presso lo studio dell’avvocato

ANNUNZIATO SAMMARCO, che la rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 02/11/2012

r.g.n. 1013/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato MENDITTO SALVATORE;

udito l’Avvocato SAMMARCO ANNUNZIATO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con decreto depositato il 2.11.2012, il Tribunale di Ancona, decidendo in sede di opposizione allo stato passivo, rigettava l’opposizione proposta da Equitalia Marche s.p.a. (oggi Equitalia Centro s.p.a.) avverso l’esclusione dei crediti iscritti a ruolo dall’INPS dallo stato passivo dell’amministrazione straordinaria di Avicola Marchigiana s.c. a r.l..

Il Tribunale, in particolare, reputava fondata l’eccezione di compensazione fatta valere dall’amministrazione, straordinaria e dichiarava estinto il credito iscritto a ruolo in dipendenza del maggior credito vantato dall’azienda a titolo di sgravi ex L. n. 67 del 1988.

Contro queste statuizioni ricorre Equitalia Centro s.p.a. con ricorso articolato in tre motivi, illustrati con memoria. Resiste la societa’ in amministrazione straordinaria con controricorso.

Diritto

Con il primo motivo, la societa’ ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 67 del 1988, art. 9, comma 5, per avere il Tribunale escluso il proprio credito sulla scorta della compensazione con il maggior credito vantato da Avicola Marchigiana s.c. a r.l. per sgravi di cui, pero’, non aveva dato idonea prova.

Con il secondo motivo, la societa’ ricorrente si duole di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, concernente la mancata ammissione dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., avente ad oggetto l’esibizione della documentazione relativa alle cartelle esattoriali notificate alla societa’ in amministrazione straordinaria.

Con il terzo motivo, infine, la societa’ ricorrente lamenta nullita’ della sentenza e del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, nei cui confronti aveva formulato istanza di chiamata in causa D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39.

Tale ultimo motivo appare all’evidenza logicamente preliminare rispetto ai primi due ed e’ fondato nei termini che seguono.

Questa Corte ha invero consolidato l’insegnamento secondo cui, nelle controversie aventi ad oggetto la debenza di tributi e contributi soggetti a riscossione mediante iscrizione a ruolo, la legittimazione del concessionario del servizio di riscossione dei tributi sussiste soltanto se l’impugnazione proposta dal debitore concerne vizi propri del procedimento esecutivo, mentre va esclusa qualora la materia del contendere attenga alla debenza del tributo o del contributo, dovendosi in tal caso integrare il contraddittorio con l’ente impositore (cfr. in tal senso Cass. nn. 6450 del 2002 e 18972 del 2007): non solo infatti quest’ultimo resta l’unico titolare della pretesa creditoria, al punto che, ove non vengano in rilievo vizi della procedura di riscossione, la notifica dell’impugnazione al concessionario ha valore di mera denuntiatio litis, che non gli,attribuisce la qualita’ di parte (Cass. n. 23984 del 2014), ma la stessa iscrizione a ruolo del credito e la conseguente attribuzione al concessionario della legittimazione a farlo valere in executivis hanno valenza esclusivamente processuale, nel senso che il potere rappresentativo a tal fine attribuito agli organi della riscossione non esclude la concorrente legittimazione dell’ente impositore, il quale conserva la titolarita’ del credito azionato (Cass. n. 24202 del 2015). Prova ne sia che D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, impone al concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarita’ o validita’ degli atti esecutivi, di chiamare in causa l’ente impositore, rispondendo diversamente in proprio delle conseguenze della lite.

Vero e’ che, nel caso di specie, non di un’impugnazione tecnicamente si trattava, bensi’ di un’eccezione di compensazione con la quale l’amministrazione straordinaria di Avicola Marchigiana s.c. a r.l., nell’ambito di un’opposizione instaurata dall’esattore contro lo stato passivo, aveva fatto valere il proprio maggior credito a titolo di sgravi ex L. n. 67 del 1988, onde potrebbe soccorrere il principio secondo cui, non avendo l’amministrazione straordinaria proposto alcuna domanda riconvenzionale ed essendosi piuttosto limitata a eccepire il proprio controcredito al solo fine di contrastare la domanda di ammissione al passivo, non sussisterebbe alcuna necessita’ di integrazione del contraddittorio con l’ente impositore (arg. ex Cass. n. 543 del 1977).

Reputa tuttavia il Collegio che ragioni di coerenza sistematica, oltre che di economia processuale, impongano di circoscrivere la possibilita’ che il processo per opposizione allo stato passivo intentato dal concessionario possa svolgersi senza la presenza dell’ente impositore al solo caso in cui la materia del contendere concerna per l’appunto vizi propri del procedimento di riscossione: e’ infatti evidente che, non potendo la statuizione concernente il merito della pretesa creditoria far stato nei confronti del titolare del credito, essendo questi rimasto estraneo al processo, l’unico suo effetto consisterebbe nella paralisi dell’azione esecutiva intrapresa dal concessionario dei servizi di riscossione, che obbligherebbe l’ente impositore a far valere il proprio credito in via ordinaria, frustrando cosi’ le finalita’ acceleratorie perseguite dal legislatore merce’ il ricorso al procedimento di iscrizione a ruolo. E cio’ senza alcuna plausibile ragione logico-sistematica, se e’ vero che l’iscrizione a ruolo non fa comunque venir meno la legitimatio ad causam in capo all’ente impositore, al punto che questi potrebbe comunque intervenire autonomamente nel procedimento promosso dal concessionario.

Dovendo pertanto ritenersi che, anche in tema di opposizione allo stato passivo promossa dal concessionario dei servizi di riscossione di crediti per contributi e premi, D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, qualora il debitore sottoposto alla procedura concorsuale deduca fatti o circostanze che incidono sul merito della pretesa creditoria o, a fortiori, eccepisca in compensazione un proprio controcredito nei confronti dell’ente impositore, sussiste la necessita’ di integrare il contraddittorio con quest’ultimo, ex art. 102 c.p.c., resta da dire che la soluzione prescelta non impinge contro il consolidato orientamento di questa Corte di legittimita’ secondo cui la proposizione di un’eccezione riconvenzionale involgente un rapporto giuridico plurisoggettivo non da’ luogo, di norma, a litisconsorzio necessario con gli altri collegittimati (cfr. da ult. Cass. n. 4624 del 2013), giacche’ nel caso di specie, come anzidetto, non puo’ parlarsi di vera e propria collegittimazione tra il concessionario dei servizi di riscossione e l’ente impositore, dal momento che quest’ultimo e’ in realta’ l’unico legittimato ad causam, essendo quella del concessionario una legittimazione meramente processuale (Cass. n. 24202 del 2015, cit.).

Non essendosi il Tribunale attenuto al superiore principio, il decreto impugnato, assorbiti i primi due motivi di censura, va cassato con rinvio della causa per nuovo esame al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo, assorbiti i primi due. Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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