Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14376 del 09/06/2017

Cassazione civile, sez. trib., 09/06/2017, (ud. 17/11/2016, dep.09/06/2017),  n. 14376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24715-2011 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO MOSCHETTI

giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 80/2010 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 15/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE FELICE per delega dell’avvocato

MOSCHETTI che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.L. propone ricorso per cassazione con tre motivi nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che, accogliendone solo parzialmente l’appello – avendo riconosciuto costi minori che l’ufficio aveva recuperato a tassazione -, ha per il resto confermato il fondamento della pretesa avanzata da due avvisi di accertamento emessi ai fini dell’IRPEF e dell’IRAP, non essendo riuscito il contribuente, dopo l’invio del questionario ed all’esito del contraddittorio poi instaurato con l’ufficio, “a motivare alcune voci”; per essere stata riscontrata la mancanza di documenti fiscali obbligatori; e per la mancata giustificazione di consistenti somme nei c/c bancari in relazione all’attività di medico dentista svolta dal contribuente medesimo.

Il giudice d’appello ha osservato che “il problema dell’odierna controversia si incentra sui versamenti, effettuati dal contribuente, in contanti in cassa per un importo di Euro 222.000, dei quali la parte non è stata in grado di indicare la provenienza, da ciò la presunzione di ricavi non dichiarati. Tale fatto, indimostrato dal contribuente, a parere del Collegio, legittima la tassazione operata dall’ufficio…. Le altre eccezioni poste dal contribuente sono irrilevanti ai fini della presente controversia”.

L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il contribuente denuncia la “violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4”, e quindi la nullità della sentenza, in quanto nella esposizione del “fatto” mancherebbe totalmente la descrizione del contenuto dell’accertamento, dei motivi di impugnazione proposti dal ricorrente in primo grado, delle difese dell’A.F. e delle motivazioni assunte dalla CTP”.

La censura è infondata, atteso che “in forza del generale rinvio materiale alle norme del c.p.c. compatibili contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, è applicabile al rito tributario, così come disciplinato dal citato decreto, il principio desumibile dalle norme di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c. (come novellati entrambi dalla L. n. 69 del 2009), secondo il quale la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo” (Cass. n. 9745 del 2017).

Così non è nella specie, anche solo alla luce delle parti del testo della sentenza impugnata riportate supra.

Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, “vizio di erroneo apprezzamento delle risultanze processuali, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto controverso e decisivo per il giudizio”. Ad avviso del contribuente, il reddito sarebbe stato rettificato dall’Ufficio con il metodo analitico, assumendo come grave incongruenza la mancata dichiarazione di compensi, annotati nel registro cronologico dei componenti di reddito e dei movimenti finanziari, laddove la CTR avrebbe rigettato l’appello assumendo che l’ufficio avesse emesso un accertamento di tipo induttivo, con riferimento alla necessità di indicare la provenienza di asseriti versamenti in contanti. “A cagione di tale vizio della motivazione il giudice avrebbe erroneamente individuato la disciplina applicabile, riconoscendo la legittimità degli avvisi impugnati”.

Con il terzo motivo lamenta inadeguata e insufficiente motivazione “laddove il giudice d’appello convalida l’accertamento induttivo effettuato dall’amministrazione senza valutare gli elementi di controprova forniti da esso contribuente”.

I due motivi, con i quali si denuncia vizio di motivazione, sono infondati.

Questa Corte ha chiarito come “il discrimine tra l’accertamento condotto con metodo analitico contabile e quello condotto con metodo induttivo sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili, laddove nel metodo induttivo le omissioni o le false ed inesatte indicazioni risultano tali da inficiare l’attendibilità e dunque l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento, anche degli altri dati contabili, apparentemente regolari. Ne consegue che il mutamento della linea difensiva dell’Ufficio finanziario, che, pur avendo proceduto all’accertamento con metodo analitico extracontabile, abbia, nel ricorso in appello, dichiarato di aver utilizzato quello induttivo, non comporta di per sè una “immutatio libelli” tardiva e non consentita, se non mutino i presupposti di fatto sui quali si basano le due valutazioni (nella specie irregolarità contabili relative alle rimanenze finali), attesa la necessità che, fin dall’accertamento, siano valutati gli elementi presuntivi attraverso cui sia possibile individuare induttivamente un reddito imponibile diverso rispetto a quello dichiarato” (Cass. n. 24278 del 2013).

Quel che dunque rileva è che, rispetto alle valutazioni compiute in sede amministrativa dall’ufficio, nella valutazione compiuta dal giudice in sede contenziosa – al di là del metodo di accertamento, ovvero della denominazione del metodo di accertamento, applicato – non mutino i presupposti di fatto su cui le due valutazioni si fondano.

Nella specie – in un quadro caratterizzato dall’invio del questionario, dallo spiegarsi del contraddittorio con il contribuente, dalla contestata mancanza di documenti fiscali obbligatori, e dalla contestata mancata giustificazione di consistenti somme nei c/c correnti bancari in relazione all’attività svolta – all’esito del giudizio, la CTR ha confermato l’accertamento, compiuto dall’ufficio, di versamenti del contribuente, “in contanti per cassa per un importo di Euro 222.000”, anche in relazione alla circostanza che la parte non era “stata in grado di indicarne la provenienza”, pervenendo alla presunzione che si trattasse di ricavi non dichiarati.

Del resto, il contribuente non nega, ancora nel ricorso per cassazione, il fatto che quei “movimenti” fossero presenti nel registro cronologico dei componenti di reddito e dei movimenti finanziari.

La tesi difensiva del contribuente, tuttavia, che “si trattasse di registrazioni contabili, originatesi per un errore di elaborazione dei dati”, tesi valutata ma disattesa dal giudice d’appello (che parla di “fatto indimostrato” dal contribuente), comporterebbe nella presente sede un non consentito nuovo esame delle risultanze processuali.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività da parte dell’intimato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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