Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14375 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 08/07/2020), n.14375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23863-2014 proposto da:

NUOVA PINETA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 5,

presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO CONTESSA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1930/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/03/2014 R.G.N. 180/2013.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. la Corte di Appello di Roma, con sentenza pubblicata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., in data 21 marzo 2014, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla società La Nuova Pineta srl nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la pronuncia del Tribunale di Velletri – sez. dist. di Frascati, pubblicata il 14 febbraio 2012, che aveva solo parzialmente accolto la sua opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione dell’Agenzia, emessa per avere impiegato in azienda lavoratori non iscritti nei libri obbligatori;

2. secondo la Corte romana, “essendo decorso il termine semestrale di decadenza dell’impugnazione – termine introdotto in seguito alla modifica dell’art. 327 c.p.c., comma 1, ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, a decorrere dal 4/7/2009 e quindi applicabile al giudizio in esame, instaurato nel 2011, quindi dopo tale data – la sentenza impugnata è ormai passata in giudicato, donde l’inammissibilità dell’appello”;

3. per la cassazione di tale sentenza, in data 8/13 ottobre 2014, ha proposto ricorso la società con 3 motivi; non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata;

4. con istanza del 5 dicembre 2019 il procuratore della società, sull’assunto che avverso la medesima sentenza qui impugnata è stato proposto giudizio di revocazione in attesa di decisione della Corte di Appello di Roma, ha chiesto il differimento della trattazione del processo;

5. tale richiesta non è accolta dal Collegio tenuto conto che, a mente dell’art. 398 c.p.c., u.c., la proposizione della revocazione non sospende il procedimento attivato con il ricorso per cassazione, che può essere sospeso dal giudice davanti a cui è proposta la revocazione “qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. il primo motivo di ricorso denuncia: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. nel testo vigente sino al 4/7/2009, della L.18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, e art. 58, nonchè della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”;

si premette che l’ordinanza ingiunzione oggetto di contesa era stata impugnata da La Nuova Pineta Srl innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma con atto depositato in data 6 giugno 2006 e che la stessa Commissione, con sentenza comunicata in data 21 luglio 2010, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, disponendo il termine di sei mesi dalla comunicazione per la riassunzione;

si deduce che la riassunzione di detto giudizio era stata depositata in data 21 gennaio 2011 innanzi al Tribunale di Velletri – sez. dist. di Velletri, dando luogo al giudizio culminato poi con la sentenza qui impugnata;

si argomenta che, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 59, in caso di declaratoria di difetto di giurisdizione, anche da parte del giudice tributario, ove la domanda sia riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del giudizio, per cui, nella specie, essendo stato introdotto il giudizio innanzi al giudice tributario nel 2006, e quindi prima del 4 luglio 2009, doveva trovare applicazione l’art. 327 c.p.c., nel testo previgente che prevedeva il termine di decadenza di un anno dalla pubblicazione della sentenza e non quello semestrale applicato dalla Corte territoriale;

2. il motivo è fondato per le ragioni già esposte da questa Corte nella sentenza n. 19501 del 2018;

invero il principio della transiatio iudicii è stato introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 59, allo scopo di evitare che le parti incorrano in preclusioni e decadenze a motivo dell’incertezza nell’individuazione del giudice fornito della giurisdizione. La novella è stata emanata in ottemperanza all’arresto n. (OMISSIS) della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità della L. n. 1034 del 1971, art. 30, nella parte in cui non prevedeva che gli effetti processuali e sostanziali, prodotti dalla domanda proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione, si conservassero, a seguito della declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito innanzi al giudice munito di potestas iudicandi. Detto principio comporta che, ai fini del rispetto dei termini processuali, la domanda si finga proposta sin dall’inizio di fronte al giudice fornito della giurisdizione. Dispone infatti l’art. 59 che, se entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia sulla giurisdizione, “la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute”. Questa Corte ha chiarito nella sentenza n. 4247 del 2017 che la transiatio iudicii, che assicura la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda giudiziale, è applicabile anche nel regime antecedente all’entrata in vigore della già citata L. n. 69 del 2009, art. 59: a tale soluzione si perviene “utilizzando gli strumenti ermeneutici” (Corte Cost. sentenza n. 77/2007) atteso che, ai sensi dall’art. 125 disp. att. c.p.c., il giudizio riassunto prosegue tra le parti originarie, indipendentemente da chi abbia assunto l’iniziativa di provvedere ai relativi incombenti. Il principio opera inoltre anche nei rapporti tra diverse giurisdizioni e pure con riferimento alle pronunce declinatorie di giurisdizione dei giudici di merito, atteso che, da un lato, le differenze di organizzazione tra giudice ordinario e speciale non possono danneggiare l’efficienza e l’efficacia del servizio giustizia e, dall’altro, che le parti dispongono, per la soluzione dell’eventuale conflitto negativo di giurisdizione tra i giudici di merito, del ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c., comma 2;

poichè nel caso il ricorso di fronte alla Commissione tributaria è stato proposto anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l’art. 327 c.p.c., comma 1, portando a sei mesi il termine di un anno per proporre gravame, e sono stati rispettati i tempi per la proposizione della domanda di fronte al giudice fornito della giurisdizione previsti dal richiamato art. 59, la salvezza degli effetti processuali della domanda originariamente proposta determina l’operatività del termine annuale per impugnare previsto dall’art. 327 c.p.c., nella formulazione previgente;

per completezza si rileva che detto termine annuale conseguentemente vale anche per il presente ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello;

3. conclusivamente il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento degli altri espressamente proposti in via subordinata, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte indicata in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito e regolerà anche le spese;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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