Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14375 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14375 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 10182-2009 proposto da:
CLAUDI GIANFRANCO, CIRCOLO ARCI LIBERTÀ in persona
del suo legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIOVANNI
ANTONELLI 3, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO GIANNUZZI, rappresentati e difesi
2013
1187

dall’avvocato CHIARELLI LEANDRO giusta delega in
calce;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 07/06/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controri corrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FIRENZE 3;
– intimato –

FIRENZE, depositata il 14/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/04/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il controricorrente l’Avvocato PISANA che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 3/2008 della COMM.TRIB.REG. di

RG. 10182/2009

Fatto
La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 3/21/2008, depositata il
14.7.2008, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze
92/16/2005, ritenendo la legittimità del’avviso di irrogazioni sanzioni, nei confronti del Circolo
Arci Libertà di Firenze, ai sensi dell’art. 3 1. 73/2002, per complessivi E 48.305,58, essendo stata

27.7..2004, la presenza di lavoratori irregolarmente occupati e non registrati nel libro matricola
Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo i seguenti motivi:
a) falsa applicazione dell’art. tre D.L. 22/2/2002 n. 12, conv. in 1. 23/4/2002 n. 73, in relazione
all’art. 115 c.p.c., con riferimento all’art. 360, n. tre, c.p.c. rilevando come il fatto presupposto
costituito dal verbale di Inps, posto a fondamento dell’avviso di irrogazione sanzioni, risulta essere
stato disapplicato ai fini previdenziali del giudice ordinario, non avendo ammesso il giudice di
merito le istanze istruttorie della parte;
b) falsa applicazione dell’art. tre D.L. 22/2/2002 n. 12, conv. in 1. 23/4/2002 n. 73, in relazione
all’art. 115 c.p.c., con riferimento all’art. 360, n. tre, c.p.c., sotto altro profilo, avendo accertato la
sezione lavoro del tribunale ordinario, con sentenza passata in giudicato, che, in relazione ai
medesimi rapporti contestati, non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato, dichiarando
infondata la pretesa contributiva;
c) falsa applicazione dell’art. tre D.L. 22/2/2002 n. 12, conv. in 1. 23/4/2002 n. 73 in relazione
all’art. 115 c.p.c., con riferimento all’art. 360, n. tre, c.p.c., sotto un ulteriore profilo emergente
dalla interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 144/2005, consentendo al datore di
lavoro di fornire la prova dell’effettiva data di inizio del rapporto di lavoro irregolare, senza
prevedere idonei mezzi di prova alternativi e adeguati.;
d) violazione dell’art. tre D.L. 463/ 1983, conv. In 1. 638/ 1983, in relazione all’art. 360, n. tre,
c.p.c., non avendo la CTR rilevato la illegittimità del verbale Inps, adottato in assenza di istruttoria
amministrativa, essendo stati i fatti accertati non veri a seguito di sentenza passata in giudicato.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 4.4. 2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
Tutti i motivi difettano di autosufficienza.
1

accertata, da parte degli ispettori di vigilanza dell’Inps, a seguito di ispezione compiuta il

Non risultano infatti allegati o riprodotti i contenuti della sentenza del tribunale ordinario che
avrebbe dichiarato non dovuta la somma di € 1358 per contributi, con riferimento i primi tre motivi
di ricorso, e del verbale Inps, in relazione all’ultimo motivo, documenti al quali questa Corte non
può accedere direttamente e la cui conoscenza è necessaria per valutare la fondatezza delle censure
proposte in questa sede.
Non può, peraltro, attribuirsi autorità di cosa giudicata a una sentenza resa inter alios, senza la
partecipazione dell’Agenzia delle entrate, non prodotta in giudizio.

normativa comunitaria dell’art. 7, comma 4, D.lgs 546/92, con riferimento alla asserita limitazione
in ordine ai mezzi di prova del processo tributario rispetto al processo del lavoro ordinario.
I rilievi dedotti sono manifestamente infondati, sia perché la prova testimoniale non costituisce
l’unico mezzo di prova al fine di fornire la dimostrazione di un fatto negativo, potendo essere
assolto mediante l’onere della prova posto a carico del datore di lavoro con la dimostrazione di un
fatto positivo contrario, oltre che mediante la prova presuntiva dello stesso fatto negativo (cfr Cass.
9.6.2008,n. 15162), nonché con uno dichiarazioni di terzi che, ancorché sprovviste del valore
probatorio tipico della prova testimoniale, possono essere valutate dal giudice tributario quali
elementi di prova.
Peraltro i ricorrenti avrebbero potuto dedurre nel giudizio di merito la illegittimità costituzionale
del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 (come sostituito dalla L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2) nella
parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative a tutte le sanzioni irrogate
dagli Uffici finanziari, anche quando conseguano a violazione di disposizioni non aventi natura
fiscale(quali quelle in esame), avendo la Corte Costituzionale con sentenza n. 130 del 2008,
dichiarato la illegittimità costituzionale lamentata riconoscendo la giurisdizione del giudice
ordinario (Cass. S.U. 15846/2008), ancorchè la pronuncia del giudice delle legge non può incidere
su una situazione già esaurita, quale – nella specie – il giudicato implicito sulla giurisdizione
formatosi a seguito della decisione di merito pronunciata in primo grado e non impugnata in sede
d’appello in punto di difetto di giurisdizione, sebbene tale difetto fosse stato già rilevato dalla Corte
Costituzionale con le ordinanze n. 34 e 35 del 2006 e 395/2007, che avevano sottolineato
l’imprescindibile collegamento tra la giurisdizione del giudice tributario e la natura tributaria del
rapporto.
Inoltre non vi è prova che, nel corso del giudizio, i ricorrenti abbiano richiesto di assolvere l’onere
probatorio mediante la testimonianza.

2

Vanno anche disattese le censure di incostituzionalità e, sotto altro profilo, di contrarietà alla

Inoltre, il primo e terzo motivo risultano erroneamente dedotti sub specie di falsa applicazione di
legge in quanto la violazione dell’art. 115 c.p.c. integra gli estremi di un error in procedendo,
denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, n. quattro, c.p.c..
Peraltro il vizio lamentato avrebbe dovuto essere censurato sub art. 360, n. cinque c.p.c. quale vizio
di motivazione vertendo sulla correttezza della ricostruzione della fattispecie concreta operata dal
giudice di merito
In relazione all’ultimo motivo di ricorso la CTR ha ritenuto la valenza probatoria del verbale per

all’interno del circolo, non violando alcuna delle disposizioni indicate ma giudicato secondo diritto,
attenendosi al principio di legalità di cui all’art. tre D.lgs 472/1997.
Il quesito di diritto formulato in relazione al terzo motivo risulta, inoltre, inconferente rispetto al
contenuto del motivo stesso in particolare evidenziandosi l’assenza di qualsiasi riferimento alla
pretesa violazione dell’art. tre, comma tre D.L. n. 12/2002.
Inoltre, si contesta la ricostruzione dei fatti, effettuata dal giudice di merito con valutazione non
illogica e censurabile in sede di legittimità prospettando fatti ipotetici incerti derivati da una
presunta istruttoria processuale, ritenuta superflua dalla CTR, consistendo in una richiesta di
informazioni alle medesime pubbliche amministrazioni ( carabinieri e Inps) che hanno già preso le
loro chiare indicazioni, in sede di istruttoria amministrativa, senza che risulti accertata o provata
alcuna violazione dell’art. 3 d.1.463/1983, genericamente dedotta con l’ultimo motivo di ricorso.
Non opera più, a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 144/2005, il diverso
meccanismo di determinazione della sanzione fondato su una presunzione assoluta, divenuta
relativa, comminandosi la sanzione in base al tempo intercorso tra l’inizio dell’anno e la
constatazione della violazione, ponendosi, tuttavia, a carico del datore di lavoro l’onere di fornire la
prova contraria, escludendosi qualsiasi obbligo dell’ente, che irroga la sanzione, di provare
l’effettiva prestazione di attività lavorativa subordinata per il periodo intermedio compreso tra il
giorno di accertamento dell’infrazione ed il primo gennaio dello stesso anno e prescrive al
medesimo ente di commisurare la sanzione a quella durata, fino a prova contraria, facente carico
all’autore della violazione. (Cass. Sez. U, del 13/01/2010 n. 356)
La CTR, disattendendo la valenza probatoria del verbale per essere basato sulle sole dichiarazioni
delle parti non ha violato alcuna delle disposizioni indicate ma ha giudicato secondo diritto,
attenendosi al principio di legalità di cui all’art. tre D.lgs 472/1997.
Nel caso di specie le doglianze proposte dal ricorrente, si risolvono nella sola esposizione della sua
contraria (ma interessata) valutazione della (oggettivamente) sufficienza probatoria delle prove
emerse, senza fornire alcun elemento di prova contraria.
3

essere basato su dichiarazioni delle parti e sull’osservazione diretta delle attività che si svolgevano

13SEN’TE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.1),R. 26/4/19«,
N.5
N. 131 TAB. ALL.

MAICAIATRIBUTAKIA
Il verbale di accertamento dell’ispettorato del lavoro e dei funzionari ispettivi degli enti
previdenziali, in materia di omesso versamento di contributi, fanno fede, fino a querela di falso,
sulla loro provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonche sui fatti che il medesimo
attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e possono,altresi, fornire utili elementi di giudizio,
liberamente apprezzabili, in ordine agli altri fatti che i verbalizzanti abbiano dichiarato di aver
desunto o attinto dall’inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di terzi tra cui vanno
ricomprese anche le dichiarazioni dei lavoratori oggetto di indagine ispettiva, restando, comunque,

Sentenza n. 14965 del 06/09/2012), oppure anche da solo in mancanza di riscontri di segno
contrario.
Quindi legittimamente il giudice di merito può ritenere insufficiente a integrare la prova contraria
prevista dalla legge le risultanze del verbale dell’Inps, sia da solo che per la mancanza di ulteriori
elementi probatori a conforto non essendo fornito di completa efficacia probatoria.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce
giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità

PQM
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 4.4.2013

liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. (Cass. Sez. L,

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