Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14374 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 30/06/2011), n.14374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19396-2006 proposto da:

G.T.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

A. IMPERATORE 22 presso lo studio dell’avvocato GIULIANI MARCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LACERRA SALVATORE, giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

UFFICIO DELLE ENTRATE DI POTENZA;

– intimato –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 29/2005 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 11/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il resistente l’Avvocato URBANI NERI FABRIZIO, che ha

chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia attiene a una verifica fiscale eseguita dall’amministrazione finanziaria di Potenza a seguito di p.v.c. della polizia tributaria elevato nei confronti di G.T. A..

La verifica, conclusasi con la rideterminazione in aumento della percentuale di ricarico sul costo del venduto, consentì il recupero a tassazione di un maggiori imposte Irpef e Ilor per l’anno d’imposta 1996, oltre all’applicazione delle sanzioni di legge.

La commissione tributaria regionale della Basilicata, con l’impugnata sentenza, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’agenzia delle entrate di Potenza contro la sentenza della locale commissione provinciale, la quale era stata totalmente favorevole alla contribuente, determinò la ridetta percentuale di ricarico nella misura del 61,24% (inferiore a quella accertata dall’ufficio finanziario, ma comunque superiore al dichiarato) in coerenza con quanto appurato dalla polizia tributaria mediante ispezione sull’intera gamma delle merci commercializzate dalla G..

Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato atto di asserita costituzione in giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 39 e del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies.

Sostiene che: (a) non essendo state accertate violazioni tali da rendere inattendibili le scritture contabili, non era consentito all’ufficio accertatore di rettificare l’imponibile; (b) l’accertamento del maggior ricarico aveva fatto riferimento a ricavi del 1996, pur essendo il periodo d’imposta relativo al 1995.

Con il secondo motivo denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che la commissione avrebbe completamento omesso di considerare che l’azione accertatrice, ai fini della relativa attendibilità, deve fondarsi su ulteriori elementi – quali l’ubicazione dell’esercizio commerciale, la località, il settore merceologico, la situazione di concorrenza sul mercato – nella specie ampiamente rappresentati dalla contribuente in appello.

2. – Entrambi i mezzi sono inammissibili, e tanto si rivela assorbente di ogni ulteriore rilievo.

Il primo motivo si risolve in una generica contestazione dell’accertamento di merito attinente al presupposto dell’intervenuta rettifica dell’imponibile, si da risultare irricevibile in questa sede.

La censura afferente gli utilizzati indici di maggiori ricavi per annualità distinte da quella oggetto di accertamento è assertoria, dal momento che dalla sentenza impugnata non risulta – nè altrimenti si apprezza – che l’aliquota di ricarico sia stata determinata sulla base di dati unicamente attinenti all’anno 1996; risulta invece che in data 7.11.1996 fu redatto il p.v.c., nel quale vennero infine sintetizzate le circostanze, desunte da “una accorta e puntuale verifica delle scritture contabili e di ogni altra documentazione esibita”, poste al fondo della rettifica dell’imponibile di tutti gli anni in contestazione.

E ciò anche prescindendo dal fatto che il periodo d’imposta, considerato dalla commissione ai fini che ne occupano, non è il 1995, sebbene proprio il 1996.

Il secondo, nell’allusione a quanto rappresentato dalla contribuente in appello, in vista della censura di insufficiente (o contraddittoria) motivazione, è altrettanto generico e completamente privo di autosufficienza, non essendo riportato il tenore delle asserite, svolte difese cui associare l’apprezzamento del vizio denunciato. Consegue il rigetto del ricorso.

3. – Nulla devesi statuire in punto di spese processuali. Si osserva che l’atto depositato dal Ministero, per come redatto in appena un rigo unicamente alludente alla mera volontà di costituzione in giudizio, priva di assunzione di una qualsivoglia linea di difesa, non assume dignità di controricorso.

L’agenzia delle entrate, cui pure il ricorso risulta notificato, non si è costituita in giudizio a mezzo di controricorso.

L’attività difensiva svolta in udienza dall’avvocatura erariale non è stata imputata – nè il relativo profilo è evincibile dal collegio – all’uno o all’altro dei distinti soggetti destinatari dell’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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