Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14374 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. I, 25/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6069/2016 proposto da:

Kea S.r.l., già Peltech, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Astura n. 2, presso

lo studio dell’avvocato De Beaumont Francesco, rappresentata e

difesa dall’avvocato Soddu Raffaele, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Commissione regionale per

l’Artigianato, in persona del presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Piazza Colonna n. 355, presso l’Ufficio

distaccato della Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata e

difesa dall’avvocato Croppo Beatrice, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 488/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 06/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/03/2021 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Peltech srl agiva in giudizio per ottenere l’annullamento e/o la disapplicazione del decreto del 23 agosto 2010 con cui la Direzione Centrale delle Attività Produttive della Regione Friuli Venezia Giulia (d’ora in avanti, Regione F.V.G.) le aveva revocato il contributo concessole con decreto del 18 dicembre 2006 e le aveva ordinato la restituzione di Euro 460243,17, oltre interessi L.R. 20 marzo 2000, n. 7, ex art. 49, quantificati in Euro 117845,96, dalla data di erogazione alla data del decreto di revoca e interessi successivi.

Tale contributo era stato assegnato su domanda della Peltech in conformità al bando predisposto dalla regione per il perseguimento dell’Obiettivo 2 di cui al regolamento CE n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, che prevedeva aiuti alle imprese per attività di ricerca e di sviluppo tecnologico, al fine di rafforzare le basi scientifiche tecnologiche del tessuto imprenditoriale regionale e di migliorare il quadro di competitività del mercato nella regione.

In seguito a controlli, si era appurato che, a far data dal 1 ottobre 2007, cioè a distanza di meno di un anno dalla concessione del contributo, l’unità locale di (OMISSIS) dell’impresa Peltech, in Padriciano, aveva cessato la propria attività.

La regione aveva disposto la revoca (e chiesto la restituzione) del contributo sul presupposto dell’inadempimento dell’impresa assegnataria, per violazione dell’art. 30, paragrafo 4, del regolamento citato, che prevede il rispetto del vincolo di destinazione quinquennale dalla data di liquidazione dello stesso, per quanto riguarda i programmi di investimento cofinanziati da fondi strutturali CE nelle aree regionali inserite nell’Obiettivo 2.

Il Tribunale di Trieste condannava la società alla restituzione del contributo, ma escludeva la voce relativa agli interessi, rilevando che la regione non aveva esplicitato il conteggio e le ragioni a sostegno della quantificazione della somma richiesta a tale titolo.

La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 6 agosto 2015, rigettava l’appello incidentale con cui la Peltech contestava l’esistenza dell’inadempimento e, in parziale accoglimento dell’appello principale della Regione F.V.G., condannava la società al pagamento degli interessi ai tasso previsto dalla L.R. n. 7 del 2000, art. 49, commi 1, 2 e 2 bis, sul capitale da restituire, a decorrere dalla data dell’erogazione sino alla effettiva restituzione del contributo, nonchè al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la KEA srl, quale società incorporante la Peltech, sulla base di tre motivi, cui resiste la Regione F.V.G.. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Regione F.V.G. ha sollevato una eccezione preliminare di nullità della procura alle liti conferita dall'”ing. P.G. per Peltech srl”, anzichè per conto della KEA, non rilevando, a suo avviso, che il P. sia legale rappresentante di entrambe le società.

L’eccezione è infondata. Non vi è dubbio, infatti, che la procura alle liti sia stata conferita dal P. nella veste di legale rappresentante della KEA, come risulta da circostanze inequivoche, essendo il ricorso (v. epigrafe) proposto da “KEA srl, in persona del legale rappresentante pro tempore ing. P.G.”, e la procura apposta in calce al ricorso con cui essa fa corpo, non sussistendo ragioni di ambiguità o incertezza in ordine alla riferibilità della procura al legale rappresentante della società ricorrente.

Con il primo motivo la ricorrente KEA, nel denunciare violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 4, del Regolamento CE 1260 del 1999, imputa alla corte territoriale di avere dato rilievo alla sola condizione del “cambiamento di localizzazione di un’attività produttiva” (lett. b), mentre una “modificazione sostanziale” dell’operazione finanziata – idonea a giustificare la revoca del contributo a carico dei Fondi comunitari – sussiste solo se ricorre cumulativamente – in aggiunta alla condizione di cui alla lett. b) l’ulteriore condizione – che si assume non verificata e non contestata dalla regione – della esistenza di fattori che “che ne alterino la natura e le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico” (lett. a), come si ricaverebbe dalla congiunzione “e” usata tra le proposizioni di cui alle lett. a) e b).

Il motivo è infondato, non essendo gli elementi interpretativi proposti idonei a scalfire le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata.

La corte correttamente ha ritenuto non condivisibile l’esegesi fornita dalla società volta a limitare la portata precettiva dell’art. 30, comma 4, del regolamento n. 1260 del 1999 alle sole attività produttive e non anche a quelle aventi ad oggetto progetti di ricerca. Ed infatti, il vincolo di stabilità quinquennale previsto dalla disciplina comunitaria si estende ad “ogni progetto o azione realizzato dai beneficiari finali degli interventi” finanziati con i fondi Europei (art. 9, lett. K, del regolamento citato) e la ratio della disciplina è non solo (e non tanto) il finanziamento di progetti di ricerca, quanto “la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali” rientranti nel cd. “Obiettivo 2” (cfr. artt. 1, n. 2, e 4 del regolamento citato e Consid. 4 e 7).

Il citato regolamento va letto in correlazione con l’art. 107 (comma 3) del TFUE (già art. 87) che sancisce la incompatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato alle imprese, salvo deroghe specifiche, tra le quali sono compresi gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni che presentano un tenore di vita basso o forme di sottoccupazione.

E’ significativo, in tal senso, che siano considerati “beneficiari finali” gli organismi che concedono gli aiuti, cioè – per quanto interessa – le regioni che versino in condizioni tali da rientrare nell’Obiettivo 2, alla cui realizzazione è strumentale l’erogazione del contributo alle imprese (sono tali, a norma dell’art. 9 del regolamento, “gli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni; nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell’art. 87 del trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri, gli organismi che concedono gli aiuti”).

Nella specie, la Peltech, avendo chiuso il laboratorio sito nel territorio regionale e trasferito i prototipi realizzati presso la sede legale della società in Lecco, ha violato l’obbligo di localizzazione quinquennale che non ha solo il fine di evitare che i prototipi siano utilizzati fuori regione o ceduti a terzi, ma anche di far sì che la stessa attività produttiva dell’impresa, una volta potenziata e “aiutata”, possa spiegare nel territorio regionale e non altrove le rinnovate potenzialità. Si finirebbe, altrimenti, per alterare il regime della concorrenza nel mercato interno ed eludere la finalità degli aiuti alla regione, con l’effetto di far conseguire un vantaggio indebito ai soggetti attuatori che, come nel caso della Peltech, svolgono un’attività di impresa, e dunque economica, seppure mediante attività di ricerca.

La ricorrente ha obiettato che non ogni cambiamento di localizzazione comporta necessariamente un “indebito vantaggio” che la Poltech non aveva conseguito, non avendo alienato i beni oggetto dell’investimento nè ceduto a terzi o utilizzato i risultati della ricerca al di fuori dell’unità locale indicata nella domanda di contributo. E tuttavia, il divieto di utilizzare i risultati della ricerca al di fuori dell’unità locale presuppone il mantenimento della stessa nel territorio regionale. Ed infatti, come osservato dalla corte territoriale, una volta attuato il programma di ricerca con la realizzazione dei prototipi ed ottenuta l’erogazione del finanziamento, l’impresa era tenuta a continuare ad esercitare la propria attività nel territorio della beneficiaria finale del contributo, cioè della Regione F.V.G., mantenendo ivi la localizzazione del proprio laboratorio e restando effettivamente operativa nel territorio della regione per il quinquennio prescritto, nell’ambito di un progetto più ampio volto alla “riconversione economica e sociale” della regione, alla quale dovevano restare tutti i benefici anche indiretti del finanziamento.

La corte, quando ha osservato che “spostandosi fuori regione dopo aver goduto del contributo, l’impresa destinataria finisce per conseguire un vantaggio indebito”, non ha reso inutile, in via interpretativa, la necessità della presenza – ribadita dalla Corte di giustizia (sentenza 14 novembre 2013, C-388/12) – di entrambe le condizioni previste dall’art. 30, comma 4, del regolamento CE menzionato per configurare “modificazioni sostanziali” – quali sono quelle che “a) (…) alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico “e” b) che determinino (…) la cessazione o il cambiamento di localizzazione di un’attività produttiva” -, se solo si considera il risparmio di spesa connesso alla chiusura della sede locale, e dunque l'”indebito vantaggio” derivante all’impresa, in presenza di un obbligo di rimanere nel territorio regionale per il tempo stabilito (dovendosi anche tenere conto che parte rilevante delle spese erano state rimborsate dalla regione).

E’ significativo che l’obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni riguardi “sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi”, a norma della L.R. n. 7 del 2000, art. 32, già oggetto di interpretazione restrittiva in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 14638 e 26292 del 2018).

Non sussistono ragioni che giustifichino un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, la corretta applicazione del diritto dell’Unione imponendosi, nella specie, con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere, da un lato, confermato la sentenza del tribunale che aveva accolto la censura della Peltech circa il modo illegittimo con il quale l’impugnato decreto della Regione F.V.G. aveva calcolato gli interessi e, dall’altro, contraddittoriamente, accolto il motivo di appello della stessa Regione per il riconoscimento degli interessi.

Il motivo non scalfisce e, in parte, travisa la ratio decidendi su cui si basa la sentenza impugnata che è immune dalla contraddizione denunciata. La corte d’appello ha condiviso la valutazione che aveva indotto il tribunale a disapplicare l’impugnato decreto che ingiungeva il pagamento degli interessi (perchè non esplicitava il conteggio e i relativi criteri di determinazione), ma non per questo era esonerata dal dovere di pronunciarsi sul motivo di appello con cui la Regione F.V.G. aveva censurato la sentenza del tribunale per essere venuto meno al dovere di pronunciare sulla domanda riconvenzionale di pagamento degli interessi, a norma dell’art. 49, commi 1-2 bis, L.R. citata. La disposta condanna agli interessi è, dunque, immune dalla censura proposta.

Si denuncia infine la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in ordine al governo delle spese nei gradi di merito, senza tuttavia che risulti formulato un motivo specifico, non ravvisabile nella parte in cui la ricorrente segnala la eventualità della caducazione della statuizione sulle spese nel caso di accoglimento del ricorso.

In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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