Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14374 del 14/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 14/07/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 14/07/2016), n.14374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9698/2010 proposto da:

C.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCUMVALLAZIONE TRIONFALE 123, presso lo studio dell’avvocato

UMBERTO SANZARI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI

MINAURO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – SEDE DI

BENEVENTO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso

dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI

giusta delega in atti,;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1948/2009 del TRIBUNALE di BENEVENTO,

depositata il 06/05/2009, R.G.N. 3403/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso, per l’accoglimento del II motivo

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si controverte dell’opposizione da parte dell’Inps al pignoramento presso terzo eseguito da C.M. per il recupero di un credito vantato nei confronti dell’istituto previdenziale dell’importo di Euro 48.815,85 a titolo di mensilita’ arretrate di prestazione di invalidita’, a decorrere dal luglio del 2002, e di differenze per l’integrazione al minimo dello stesso trattamento sulla base della sentenza n. 3371/03 del Tribunale di Benevento.

Con sentenza del 6/5 – 12/5/2009 il Tribunale adito di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto l’opposizione ed ha dichiarato inefficace il pignoramento sulla base dei seguenti rilievi: – L’Inps aveva provveduto al pagamento delle mensilita’ arretrate fino al 31/12/2003; per i ratei successivi al periodo coperto dal giudicato, vale a dire quelli decorrenti dall’1/1/2004, era intervenuta revoca della prestazione, ma a seguito di impugnativa di tale provvedimento la prestazione era stata ripristinata per effetto di una nuova sentenza favorevole all’assistito, per cui non poteva ritenersi eseguibile il titolo rappresentato dall’originaria sentenza, bensi’ quello che aveva definito il giudizio relativo alla revoca; egualmente non era eseguibile il capo dell’originaria sentenza contenente il riconoscimento dell’integrazione al minimo, in quanto generico e non suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, potendo tale operazione effettuarsi solo per mezzo di un ulteriore intervento di un giudice diverso.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso C.M. con due motivi.

Resiste con controricorso l’Inps.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c., nonche’ l’insufficiente o contraddittoria motivazione circa il fatto, controverso e decisivo per il giudizio, dell’efficacia esecutiva del titolo giudiziale azionato in ordine al pagamento dei ratei di pensione successivi al provvedimento di revoca dello stesso trattamento previdenziale.

Sostiene il ricorrente che la situazione normativa e fattuale esistente al momento dell’accertamento del suo diritto a percepire la pensione, come riconosciuto dal giudice del lavoro del Tribunale di Benevento, era rimasta del tutto immutata, per cui la successiva sentenza n. 2646/08 della sezione lavoro del Tribunale di Benevento, con la quale era stato ripristinato il trattamento pensionistico a far data dal momento dall’illegittima revoca dell’1/1/2004, con conseguente condanna dell’istituto previdenziale al pagamento dei ratei arretrati, doveva ritenersi un inutile doppione, in quanto andava a sovrapporsi ad un titolo esecutivo di natura giudiziale gia’ esistente, passato in giudicato e da ritenersi valido per tutti i ratei futuri, titolo rappresentato dall’azionata sentenza n. 3371/03 della sezione lavoro dello stesso Tribunale. In definitiva, secondo il ricorrente, il rapporto assistenziale sottostante al trattamento pensionistico doveva ritenersi un rapporto di durata, sul quale l’accertamento giudiziale continuava ad esplicare i suoi effetti finche’ la situazione normativa e fattuale rimaneva immutata come nella fattispecie.

Il motivo e’ infondato.

Invero, come questa Corte ha gia’ avuto modo di statuire (Cass. sez. lav. n. 115493 del 23/7/2015), che “in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorita’ del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle gia’ risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento”.

Orbene, nella fattispecie la situazione fattuale invocata dal ricorrente non era rimasta affatto immutata nel tempo, in quanto nel corso della erogazione della prestazione era intervenuto un provvedimento di revoca della stessa, poi dichiarato illegittimo con sentenza, che non poteva non incidere sul rapporto di durata. Ne conseguiva che era mutata la situazione giuridica e di fatto sulla quale si basava il diritto alla prestazione in esame, per cui correttamente il giudice di merito ha rilevato che l’assicurato non poteva porre in esecuzione la prima sentenza del 2003 per il conseguimento dei ratei maturati in epoca successiva alla revoca della prestazione dell’1/1/2004, in quanto gli stessi potevano essere pretesi solo per effetto della sentenza che aveva accertato l’illegittimita’ della revoca della prestazione, ripristinando il diritto alla relativa percezione da parte dell’assistito. Non ha, quindi, pregio il rilievo del ricorrente secondo il quale quest’ultima sentenza era venuta semplicemente a sovrapporsi alla prima che continuava a rappresentare, secondo il suo erroneo assunto difensivo, un valido titolo per la riscossione dei ratei della prestazione maturati successivamente al provvedimento di revoca, poi dichiarato illegittimo in sede giudiziale.

2. Col secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c., nonche’ l’insufficiente o contraddittoria motivazione circa il fatto, controverso e decisivo per il giudizio, dell’efficacia esecutiva del titolo giudiziale azionato anche in ordine alle somme dovute per l’integrazione al minimo della pensione d’invalidita’ civile.

Sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto nell’impugnata sentenza, la sentenza di condanna al pagamento dei ratei della pensione d’invalidita’ e delle differenze dovutegli a titolo di integrazione al minimo del trattamento pensionistico deve ritenersi esecutiva ed eseguibile anche con riferimento a dette differenze, risultando il loro contenuto ed ammontare disciplinati e determinati dalla legge (D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, conv. in L. n. 638 del 1983 ed della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, comma 4) ed essendo, quindi, sia l’invalido che l’ente erogatore in grado di conoscerne l’esatto ammontare mediante il compimento di semplici operazioni aritmetiche e di ricognizione normativa.

Il motivo e’ infondato.

Invero, questa Corte si e’ gia’ espressa in materia (Cass. sez. lav. n. 16259 del 29/10/2003) affermando che “la sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto dell’assicurato ad ottenere la pensione di anzianita’ e abbia condannato l’ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei “nei modi e nella misura di legge” oppure “con la decorrenza di legge”, senza precisare in termini monetari l’ammontare del credito complessivo gia’ scaduto o quello dei singoli ratei gia’ maturati, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo qualora la misura della prestazione spettante all’interessato, non suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, debba essere effettuata per mezzo dell’ulteriore intervento di un giudice diverso, che proceda, previa applicazione delle norme di legge che regolano la materia, all’acquisizione dei dati riguardanti sia la retribuzione percepita dall’assicurato, sia il periodo di contribuzione assicurativa”.

Orbene, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, il capo di sentenza sulla quantificazione dell’integrazione al minimo non conteneva elementi di fatto per il calcolo delle spettanze attraverso semplici operazioni aritmetiche, per cui non puo’ ritenersi sufficiente il richiamo operato dal ricorrente ai soli criteri di legge per una tale operazione che, per la sua compiuta esecuzione, necessita, invece, di una ulteriore determinazione giudiziale, cosi’ come ben evidenziato dal giudice di merito con congrua motivazione immune da vizi logici e giuridici che si sottrae, in quanto tale, alla generica censura di insufficienza o contraddittorieta’.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3100,00, di cui Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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