Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14374 del 09/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 09/06/2017, (ud. 24/10/2016, dep.09/06/2017),  n. 14374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – rel. Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

s.r.l. Filtomatic Fasteners, con sede a (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante ing. P.S., su procura del Consiglio

di amministrazione del 24 luglio 2012, elettivamente domiciliata in

Roma, viale Giulio Cesare n. 14, presso lo studio dell’avvocato

Gabriele Pafundi, che, unitamente agli avvocati professori

Gianfranco Gaffuri e Alberto M. Gaffuri, che la rappresenta e

difende, anche disgiuntamente, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 654/24/2015 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata il 25 febbraio 2015, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

ottobre 2016 dal consigliere dottor Stefano Bielli;

udito, per la società ricorrente, l’avvocato Gianfranco Gaffuri, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per l’Agenzia controricorrente, l’avvocato dello Stato Pietro

Garofoli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore generale

dottoressa Sanlorenzo Rita, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.- Con sentenza n. 654/24/2015, depositata il 25 febbraio 2015, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (hinc: “CTR”) accoglieva l’appello proposto il 28 febbraio 2014 dall’Agenzia delle entrate nei confronti della contribuente s.r.l. Filtomatic Fasteners e rigettava l’appello incidentale proposto da detta società nei confronti dell’Agenzia avverso la sentenze n. 239/23/2013 de11a Commissione tributaria provinciale di Milano (hinc: “CTP”), condannando la soccombente società al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 6.000,00.

Il giudice di appello premetteva che: a) con distinti avvisi di accertamento, l’Agenzia delle entrate – a sèguito di processo verbale di constatazione (hinc: “pvc”) redatto dalla Guardia di finanza notificato il 18 aprile 2012, a sua volta basato su altro pvc nei confronti della s.r.l. ST.S (qualificata come “cartiera di II livello” in rapporto con l’unica sua fornitrice s.r.l. Lami, società “cartiera di 1^ livello”) dal quale era emersa una fatturazione per operazioni inesistenti che aveva consentito alla s.r.l. Filtomatic Fasteners una indebita e consistente detrazione dell’IVA – aveva recuperato a tassazione per gli anni d’imposta 2007 e 2008 costi non deducibili per fatture relative a operazioni inesistenti, con correlativi maggiori redditi ai fini delle imposte dirette e maggiore IVA; b) la contribuente aveva impugnato gli avvisi e la CTP aveva accolto i ricorsi per carenza di motivazione (mancata produzione in giudizio del pvc relativo alla s.r.l. ST.S; conseguente mancato riscontro degli elementi presuntivi posti a fondamento degli addebiti); c) l’Agenzia aveva proposto appello principale, producendo il pvc relativo alla s.r.l. ST.S e deducendo di aver comunque già assolto il proprio onere probatorio (con presunzioni gravi precise e concordanti) in ragione del contenuto sia del pvc notificato il 18 aprile 2012, sia degli impugnati avvisi; e) la contribuente aveva resistito e proposto appello incidentale, deducendo l’inopponibilità di accertamenti effettuati presso terzi, la mancata tempestiva produzione in giudizio del pvc relativo alla s.r.l. ST.S, la violazione del contraddittorio procedimentale e la carenza di motivazione degli avvisi, il difetto di specificità dei motivi d appello principale, l’inesistenza di valide presunzioni a suo carico.

Su queste premesse, la CTR, nell’accogliere l’appello principale dell’Agenzia e nel rigettare quello incidentale della società, rilevava che: a) gli elementi a sostegno degli avvisi risultavano sia dagli avvisi stessi (esaurientemente motivati), sia dai pvc (la sede della “fornitrice” s.r.l. ST.S era una mera domiciliazione e non una sede operativa; la s.r.l. Lami, unica “fornitrice” della s.r.l. ST.S era risultata una “cartiera di primo livello”, in quanto operava solo cartolarmente, in assenza di qualsiasi fornitura di prodotti e merci); b) in ogni caso, la produzione solo nel corso del giudizio del pvc relativo alla s.r.l. ST.S non aveva causato alcuna insufficienza probatoria (tanto che la s.r.l. Filtomatic Fasteners aveva predisposto opportune difese contro le contestazioni di inesistenza delle operazioni); c) tali elementi integravano presunzioni gravi precise e concordanti a carico della s.r.l. Filtomatic Fasteners; d) i motivi dell’appello principale era specifici; e) non c’era stata la lamentata violazione del contradditorio a danno della contribuente.

2.- Avverso la sentenza di appello, la contribuente, dichiarando un valore di Euro 1.123.455,00, ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi e notificato il 15-20 aprile 2015.

3.- L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso notificato il 21 maggio 2015.

4. – La ricorrente illustra la sua posizione con memoria.

5.- Il Collegio delibera di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso la ricorrente società denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la violazione dell’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 per avere la CTR ignorato le “corpose ed analitiche prove documentali prodotte in giudizio” (relative alle operazioni effettuate).

1.1.- Il motivo è inammissibile sia perchè la ricorrente, pur deducendo un error in procedendo, prospetta in realtà (in palese contraddizione con la deduzione) un vizio motivazionale (tra l’altro, neppure in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis); sia perchè con detto motivo non viene adeguatamente illustrata la decisività della documentazione menzionata nei paragrafi 6 ed 8 del ricorso e richiamata nel ricorso; sia, infine, perchè la parte non considera che la motivazione della sentenza non deve ripercorrere dettagliatamente le singole argomentazioni della parte, essendo sufficiente (in difetto di vizi logici) la valutazione complessiva operata dal giudice sulla base delle risultanze da lui selezionate e ritenute significative (nella specie, la CTR indica quali elementi innescanti presunzioni semplici di operazioni inesistenti, i fatti indicati negli avvisi stessi e nei pvc: in particolare, la sede della “fornitrice” s.r.l. ST.S era una mera domiciliazione e non una sede operativa; la s.r.l. Lami, unica “fornitrice” della s.r.l. ST.S, era risultata una “cartiera di primo livello”, in quanto operava solo cartolarmente, in assenza di qualsiasi fornitura di prodotti e merci).

2.- Con il secondo motivo del ricorso la ricorrente società denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, discusso tra le parti e consistito nell’avvenuta produzione in giudizio di copiosa documentazione in replica alle tesi avversarie.

2.1.- Anche tale motivò di ricorso (che sostanzialmente ripropone sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza la censura indicata al punto precedente) è inammissibile, per una pluralità di ragioni, tra loro autonome.

In primo luogo, la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis (in considerazione della data della sentenza, successiva all’11 settembre 2012), richiede la deduzione dell’omesso esame di un fatto vero e proprio (decisivo e controverso), laddove il ricorrente si è limitato a far valere l’omesso esame di documenti (a loro volta eventualmente espressivi di fatti): ciò comporta l’ inammissibilità del motivo, non conforme alle prescrizioni del citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In secondo luogo, il motivo è inammissibile, perchè il ricorrente non illustra adeguatamente la decisività della documentazione menzionata, anche in considerazione della valutazione complessiva operata dal giudice sulla base delle risultanze da lui selezionate e ritenute significative.

3.- Con il terzo motivo del ricorso, proposto in subordine, la ricorrente società denuncia -in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, per avere la CTR (ove si ritenesse che questa abbia deciso in modo implicito) omesso la motivazione sulla irrilevanza probatoria della documentazione prodotta.

3.1.- Come i due precedenti, anche tale motivo di ricorso è inammissibile. La ricorrente, infatti, deduce l’omessa pronuncia in relazione alla documentazione sopra menzionata (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), ma poi fa riferimento (contraddittoriamente con la deduzione) ad una omessa motivazione: ciò comporta l’inammissibilità del motivo. A parte ciò, la censura ripropone sostanzialmente il secondo motivo di ricorso ed è inammissibile per le stesse ragioni sopra evidenziate al punto 2.1.

4.- Con il quarto motivo del ricorso, la ricorrente società denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la CTR tralasciato di considerare le circostanze documentate analiticamente dalla società, mai “specificamente” contestate dall’Agenzia delle entrate.

4.1.- Il motivo ripete le stesse ragioni di inammissibilità di cui ai punti precedenti.

Si rimanda, al riguardo al punto 1.1.: la ricorrente deduce un error in procedendo, ma prospetta un vizio motivazionale; non illustra adeguatamente la decisività della documentazione menzionata; richiede una non consentita rivalutazione delle risultanze probatorie (il giudice ha considerato prevalenti gli elementi indicati negli avvisi e nei pvc, negando con ciò efficacia probatoria ad altri elementi).

5.- Con il quinto motivo del ricorso la ricorrente società denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, per difetto di motivazione del rigetto dell’appello incidentale sul punto della dedotta violazione del contraddittorio (mancata partecipazione agli accertamenti nei confronti della s.r.l. ST.S, soggetto terzo rispetto al pvc notificato il 18 aprile 2012).

5.1.- Il motivo non è fondato e va rigettato.

Il dedotto difetto assoluto di motivazione della sentenza di appello (tale da risolversi, in tesi, nella violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) non sussiste, perchè la CTR ha espressamente rigettato l’appello incidentale della contribuente ed ha, anzi, motivato la decisione in base alla ritenuta sufficienza degli avvisi (contenenti “le precise ed esaustive ragioni che sorreggono la pretesa impositiva”) e del pvc notificato il 18 aprile 2012 nonchè in base all’affermata adeguata conoscenza di tutti gli elementi necessari da parte della contribuente che aveva apprestato le opportune difese. La CTR, in particolare, ha dato per scontato che gli accertamenti presso terzi non esigono il contraddittorio nei confronti della parte contribuente, dato il valore probatorio solo indiziario di tali accertamenti e la sufficienza dei dati riportati negli avvisi. Va inoltre ricordato che le garanzie istruttorie di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 2, non si estendono ai terzi (ex multis, Cass. n. 9108 del 2012) e che, pertanto, la ricorrente non aveva diritto a tali garanzie in sede di verifica a carico della s.r.l. ST.S.

6.- Con il sesto motivo del ricorso, proposto invia subordinata (sempre in relazione agli accertamenti effettuati nei confronti della s.r.l. St.S ed al rigetto sul punto dell’appello incidentale), la ricorrente società denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la violazione: a) “dei principi immanenti nel sistema tributario positivo e proclamati, in senso universale, dalla giurisprudenza comunitaria” (CGUE 18 dicembre 2008, Sopropè, causa C-349/07; 3 luglio 2014, Kamino International Logistics SV e Datema HE/Imann Wordldwide Logistics SV, nelle cause riunite C-129/13, C-130/13; Cass n. 19668 del 2014), secondo i quali è essenziale il rispetto di un contraddittorio anteriore nell’ambito di qualunque processo impositivo; b) della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, e art. 12, comma 2. Secondo la ricorrente.

6.1.- Il motivo è palesemente non fondato e va rigettato.

Come sopra rilevato, il rigetto dell’appello incidentale è motivato dalla CTR sul rilievo della sufficienza degli avvisi e del pvc notificato il 18 aprile 2012 nonchè sul rilievo dell’adeguata conoscenza, da parte della contribuente, dei rilievi e degli accertamenti a carico della s.r.l. ST.S, anche perchè riportati, nell’essenziale, negli avvisi notificati alla contribuente (vedi, al riguardo, il punto 5.1.). Tale impostazione è conforme a legge sotto entrambi i profili prospettati, perchè:

a) in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto (in applicazione degli artt. 41, 47 e 48 della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione europea), mentre, per quelli “non armonizzati” (non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella unionale), solo ove risulti specificamente sancito (Cass. Sezioni Unite, n. 24823 del 2015; Cass. n. 11283 del 2016);

b) anche per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto solo ove il contribuente dimostri che, ove fosse stato rispettato il contraddittorio, vi sarebbe stata la possibilità di un esito diverso del procedimento (CGUE 3 luglio 2014 Kamino International Logistics SV e Datema HE/Imann Wordldwide Logistics SV, nelle cause riunite C-129/13, C130/13; punti 75, 76, 77, 78, 79, 80);

c) nella specie, la parte non ha dimostrato che avrebbe potuto fornire dati idonei a portare ad un diverso risultato procedimeniale;

d) come già visto, le garanzie istruttorie di cui alla L. n. 12 del 2000, art. 12, comma 2, non si estendono ai terzi nell’ambito dei tributi non armonizzati (ex multis, Cass. n. 9108 del 2012);

e) non sussistono violazioni dell’obbligo di buona fede di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, nel caso di utilizzazione da parte dell’ente impositore di dati derivanti da verifiche a carico di terzi, ove (come nella specie) la CTR abbia accertato che tali dati vennero portati a conoscenza della contribuente mediante indicazione negli avvisi ad essa notificati ed in modo da consentire a questa una adeguata difesa.

7.- In conclusione, sono inammissibili i primi quattro motivi ed infondati gli altri due.

8.- Le spese di lite seguono la soccombenza.

9.- Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato (a carico della ricorrente), trattandosi di procedimento iniziato successivamente al 30 gennaio 2013.

PQM

 

Dichiara inammissibili i primi quattro motivi di ricorso; rigetta gli altri due; condanna la società ricorrente a rimborsare alla controricorrente Agenzia delle entrate le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 14.000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione qionta civile, il 24 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA