Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14374 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14374 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 5990-2009 proposto da:
PIEROTTI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA
V.LE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato
AGOSTINO ROCCO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIULIO GUARNIERI giusta delega
in calce;
– ricorrente –

2013
1186

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI LUCCA in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

Data pubblicazione: 07/06/2013

legis;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 75/2007 della COMM.TRIB.REG. di
FIRENZE, depositata il 15/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/04/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

CHINDEMI;

R.G. 5990/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 75/26/2007, depositata il
15/01/2008, accoglieva parzialmente l’appello di Pierotti Giovanni avverso la sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Lucca 121/06/05, rideterminando le sanzioni, nei confronti
del contribuente, ai sensi dell’art. 3 1. 73/2002, in base alla circolare n. 35 del 30/5/2007
dell’Agenzia delle entrate, essendo stata accertata, da parte degli ispettori di vigilanza dell’Inps, a

non registrato nel libro matricola ma in un periodo antecedente all’ispezione stessa.
Proponeva ricorso per cassazione il contribuente deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell’art. 360, n. uno, c.p.c. rilevando, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale 14/5/2008, n. 130, il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulle controversie
relative alle sanzioni irrogate dagli uffici finanziari per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle
scritture obbligatorie;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, nel testo vigente ratione temporis, D.L.
22/2/2002, n.12, convertito con modificazioni in 1. 23/4/2002, n. 73, in relazione all’art. 360, n. tre,
c.p.c.„ ritenendo l’illegittimità della sanzione in quanto, al momento dell’accesso ispettivo, i
lavoratori risultavano dalle scritture e dall’altra documentazione obbligatoria del datore di lavoro.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 4.4. 2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo è infondato.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 2008, con cui è stata dichiarata la
illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 (come sostituito dalla L. n. 448 del

seguito di ispezione compiuta il 13.7.2004, la presenza di due lavoratori irregolarmente occupato e

2001, art. 12, comma 2) nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie
relative a tutte le sanzioni irrogate dagli Uffici finanziari, anche quando conseguano a violazione di
disposizioni non aventi natura fiscale(quali quelle in esame), la presente controversia appartiene alla
giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U. 15846/2008).
Tuttavia la pronuncia del giudice delle legge non può incidere su una situazione già esaurita, quale
– nella specie – il giudicato implicito sulla giurisdizione formatosi a seguito della decisione di merito
pronunciata in primo grado e non impugnata in sede d’appello in punto di difetto di giurisdizione,
sebbene tale difetto fosse stato già rilevato dalla Corte Costituzionale con le ordinanze n. 34 e 35

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/

del 2006 e 395/2007, che avevano sottolineato l’imprescindibile collegamento tra la giurisdizione
del giudice tributario e la natura tributaria del rapporto.
L’interpretazione dell’art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche
d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia
processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”),
della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e
dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo

della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. (Cass. S.U. 24 gennaio
2013, n. 1706; Cass. Sez. U, Sentenza n. 24883 del 09/10/2008; cfr anche Cass. Sez. U, Ordinanza
n. 2067 del 28/01/2011; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008; Cass. Sez. U, Sentenza n.
26019 del 30/10/2008;
La questione sul difetto di giurisdizione del giudice tributario in tema di sanzioni ex art. 3 , comma
3, 1.n. 73/2002 non è mai stata sollevata dall’odierno ricorrente nei pregressi gradi di giudizio.
Il principio costituzionale della durata ragionevole del processo consente,quindi, come nella
fattispecie, di escludere la rilevabilità davanti alla Corte di cassazione, del difetto di giurisdizione
qualora sul punto si sia formato un giudicato implicito, per effetto della implicita pronuncia sul
merito in primo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice di appello.
È, quindi, inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di
legittimità dalla parte che, soccombente nel merito in primo grado, aveva appellato la sentenza del
giudice tributario senza formulare alcuna eccezione sulla giurisdizione, così ponendo in essere un
comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando
acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art.
329, comma 2 cod. proc. civ..
Va anche escluso che una pronuncia di incostituzionalità della norma che regola il riparto di
giurisdizione possa incidere sul processo in corso.in quanto “se per effetto della non impugnazione
della questioni di giurisdizione della sentenza che ha deciso il merito della controversia, si è
formato il giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione, la pronuncia di incostituzionalità
della norma sul cui presupposto il giudice ha deciso nel merito non ha effetto su quel processo,
perché il rilievo del difetto di giurisdizione è ormai precluso”.( Cass., S.U., 18 ottobre 2012, n.
17839
2. In relazione al secondo motivo occorre accertare se la sanzione amministrativa di cui all’art. tre,
comma tre, 1. 73/2002 possa essere legittimamente comminata anche nel caso in cui al momento
dell’accertamento il datore di lavoro risulti impiegare lavoratori regolarmente iscritti in libri
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essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto

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Al SN.S1
N. 131 TAB. LL t4 _ N 5
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MA TJULITARIA
obbligatori, ma risultanti irregolari per i periodi pregressi, compresi tra l’inizio dell’anno e la data

di regolarizzazione del rapporto.
Nella fattispecie in esame non è contestato che al momento della visita ispettiva in data 6 luglio
2004 Castelli Tiziana risultava denunciata e iscritta nei libri obbligatori dell’azienda dal 16 maggio
2003 e Pierotti Massimo dal 11 giugno 2004.
La norma cit. prevede la misura della sanzione “per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la
data di constatazione della violazione (salva prova contraria del datore di lavoro circa l’inizio

La data di constatazione della violazione non fa riferimento esclusivo alla data dell’accesso
ispettivo, potendo essere accerta per un periodo pregresso rispetto a tale accertamento, fatta salva la
prova contraria da parte del datore di lavoro (che nella fattispecie non risulta fornita), con il limite
retroattivo espressamente previsto decorrente dall’inizio dell’anno, come anche desumibile dallo
stesso art. 3 cit. D.L. che prevede la sanzione “nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente
occupato per un periodo lavorativo successivo”.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce
giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità
PQM
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 4.4.2013

effettivo del rapporto, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 144/2005)

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