Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14373 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. I, 25/05/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10921/2016 proposto da:

SACE Servizi per l’Ambiente S.p.A., in liquidazione, in persona del

legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via

degli Avignonesi, 5, con l’Avvocato Andrea Abbamonte, che la

rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso

introduttivo;

– ricorrente –

contro

Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Panama, 72, presso lo studio

dell’Avvocato Francesco Casertano, e rappresentato e difeso

dall’Avvocato Lidia Gallo, per procura speciale in calce al

controricorso e Det. Dirig. 24 maggio 2016, n. 731;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4552/2015,

depositata il 25/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/03/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio conseguente all’annullamento pronunciato con sentenza n. 18567 del 2011 della Corte di cassazione, ha rigettato la domanda proposta da S.A.C.E., Servizi per l’Ambiente della Città di Caserta S.p.A., di accertamento della nullità ex art. 829 c.p.c., del lodo pronunciato in data 7 dicembre 2002.

Con la sentenza n. 18567 cit. i giudici di legittimità avevano chiamato la Corte partenopea ad esaminare, nel giudizio di rinvio, l’impugnazione del lodo arbitrale formulata da S.A.C.E. “in punto di rigetto della domanda di revisione del prezzo, in relazione ai maggiori oneri sopportati – dall’impresa – in conseguenza del miglior trattamento retributivo della mano d’opera e del mancato rinnovo o della revoca delle agevolazioni in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali”.

Il Collegio arbitrale aveva rigettato la domanda dall’impresa proposta di accertamento del diritto alla revisione prezzi – rispetto al contratto di appalto stipulato con il Comune di Caserta in data 29 aprile 1996, con cui era stato alla società affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di pulizia degli uffici comunali – per conteggio dei maggiori costi di manodopera relativi alle voci previste dal CCNL di categoria e dei maggiori oneri derivanti dalla soppressione di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali. Le circostanze erano state apprezzate dagli arbitri non impreviste ed imprevedibili in quanto già sussistevano alla stipula del contratto e la revoca delle agevolazioni in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, connotate dal carattere della temporaneità e non definitività, non avrebbe potuto integrare un evento imprevedibile.

3. La Corte di merito ha ritenuto che per la proposta domanda arbitrale la società non avesse inteso avvalersi del meccanismo di revisione prezzi di cui alla L. n. 537 del 1993, art. 6, comma 4, ma di quello, diverso, previsto dall’art. 1664 c.c., espressamente richiamato nel contratto di appalto ed al quale agganciare l’adeguamento del corrispettivo per il sostenuto maggiore costo della mano d’opera in ragione del migliore trattamento retributivo, per ulteriori voci indennitarie, riconosciuto ai dipendenti acquisiti dalla precedente appaltatrice e per il venir meno di agevolazioni fiscali e contributive.

La deduzione operata dinanzi alla Corte di merito circa l’erronea individuazione ed applicazione da parte del giudice arbitrale della norma di diritto, l’art. 1664 c.c., che la medesima parte aveva inteso porre a fondamento della domanda, doveva intendersi, quindi, nelle affermazioni dei giudici della Corte di appello, come introduttiva di un nuovo tema di indagine, loro non sottoponibile.

La necessità della identità degli accertamenti di fatto avrebbe reso altresì non praticabile il rilievo d’ufficio della questione dell’applicabilità della L. n. 537 del 1993, art. 6, in luogo e sostituzione dell’art. 1664 cit..

Nel contratto di appalto, di cui non si era dedotta la nullità (parziale) e di cui anzi si invocava l’applicazione, si prevedeva il meccanismo di cui alla L. n. 537 del 1993, art. 6, soltanto “per quanto non previsto” e la decisione degli arbitri era stata svolta integralmente in applicazione dell’istituto della revisione di cui all’art. 1664 c.c..

4. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza S.A.C.E. S.p.A. con tre motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Comune di Caserta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce error in iudicando per violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, artt. 816 e segg., artt. 829 e 345 c.p.c..

La Corte di appello di Napoli, chiamata a pronunciare in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, giusta sentenza n. 18567 del 2011, sulla impugnazione incidentale proposta da S.a.c.e. per la nullità del lodo ex art. 829 c.p.c., penultimo cpv. – per violazione e falsa applicazione della L. n. 537 del 1993, art. 6, comma 4 e violazione ed errata interpretazione delle previsioni contrattuali di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 44, con riferimento all’art. 6 del contratto ed in violazione dell’art. 7 del Capitolato speciale di appalto – aveva dichiarato l’inammissibilità del motivo.

La Corte aveva ritenuto la novità della “linea difensiva” contenuta nella proposta censura in quanto relativa alla domanda di revisione del prezzo di appalto, in relazione ai maggiori oneri sopportati dalla impresa per il migliore trattamento retributivo della mano d’opera ed il mancato rinnovo o revoca delle agevolazioni in materia di sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali, fondata sull’art. 6 del contratto di appalto concluso con il Comune di Caserta.

La revisione prezzi non era stata infatti invocata da S.a.c.e. nel giudizio arbitrale ai sensi della L. n. 537 del 1993, art. 6, ma in relazione all’art. 1664 c.c., di cui solo nel giudizio davanti alla Corte di appello la parte denunciava l’erronea applicazione.

L’assunto era erroneo e tanto per il principio di libertà che governa l’arbitrato e che, sancendone la de-formalizzazione, consente, nel corso del giudizio, la modifica delle domande iniziali e la proposizione di nuove fino alla precisazione delle conclusioni con il solo limite del rispetto del principio del contraddittorio, semprechè le domande restino nell’ambito della materia devoluta in arbitri e nell’oggetto della convenzione di arbitrato.

La Corte partenopea aveva erroneamente individuato il petitum sostanziale con riferimento alla domanda arbitrale notificata al Comune di Caserta il 27 marzo 2001 giudicando così inammissibile il motivo di impugnazione del lodo che riteneva avanzato da S.a.c.e. per la prima volta davanti alla medesima, senza considerare nel corso del giudizio arbitrale il riferimento presente nella domanda arbitrale all’art. 6 del contratto, in cui era a sua volta espressamente contenuto il riferimento alla L. n. 537 del 1993, art. 6, da applicarsi per quanto non previsto dall’art. 1664 c.c..

La Corte aveva ignorato, ancora ed all’indicato fine, quanto contenuto nella memoria di controdeduzioni del 20 luglio 2000, nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica per “argomentazioni fattuali e giuridiche” che avrebbero diversamente qualificato l’indicato petitum in sede arbitrale come diretto al riconoscimento del diritto alla revisione prezzi ex art. 6 del contratto, per i maggiori oneri sopportati nel corso del contratto di servizi concluso con l’Amministrazione comunale.

Non vi era pertanto alcuna domanda nuova.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sarebbe comunque spettato al giudice del merito qualificare correttamente la causa petendi della domanda nell’ambito della fattispecie fattuale esposta dalla parte, emergendo dalla lettura degli atti processuali e dello stesso contratto di appalto l’epoca della stipula di quest’ultima il 29 aprile 1996 e quindi, vigente la L. n. 537 del 1993, il riferimento contenuto nell’art. 6 del contratto della L. n. 537 cit., art. 6, il tutto nel carattere speciale ed imperativo di quest’ultima normativa diretta ad operare per il meccanismo di cui all’art. 1339 c.c., anche in assenza di specifiche previsioni tra le parti o in presenza di previsioni contrastanti, in modo prevalente sulla disciplina generale di cui all’art. 1664 c.c..

3. Con il terzo motivo la ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., comma 1 e dell’art. 1339 c.c., per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, rispettivamente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

La Corte di merito aveva ritenuto la decisione arbitrale tutta incentrata sul congegno revisionale di cui all’art. 1664 c.c., senza bisogno, a fronte di una analitica e non contestata previsione contrattuale, di far ricorso al meccanismo di cui alla L. n. 537 del 1993, art. 6.

La ricostruzione fattuale e giuridica affidata agli atti di parte ed ai documenti versati (le lettere raccomandate aventi ad oggetto la revisione del prezzo contrattuale con le quali era avanzata richiesta di adeguamento revisionale, ai sensi dell’art. 6 del contratto con tabelle di riscontro; le riserve per revisione del prezzo contrattuale come allegato all’atto di precisazione dei quesiti) avrebbe sostenuto altro esito, non avendo, peraltro, l’Amministrazione comunale mai contestato l’ammontare della richiesta revisionale sostenuta dagli aumenti del costo della mano d’opera al netto di quanto corrisposto dal Comune di Caserta.

4. Resiste con controricorso il Comune di Caserta che deduce l’infondatezza dell’avverso mezzo.

5. I motivi di ricorso, che si prestano a congiunta trattazione perchè tra loro connessi, sono infondati.

Questa Corte nel cassare la sentenza della Corte di appello di Napoli, la n. 781/2005, ha rimesso al giudice del rinvio l’esame del “mezzo d’impugnazione del lodo arbitrale formulato dalla Sace in punto di rigetto della domanda di revisione del prezzo, in relazione ai maggiori oneri sopportati in conseguenza del miglior trattamento retributivo della mano d’opera e del mancato rinnovo o della revoca delle agevolazioni in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali” (p. 10), nella premessa non configurabilità di acquiescenza della parte rispetto ad una statuizione ad essa favorevole e del suo diritto di riproporre, in via d’impugnazione incidentale, la domanda principale che era stata respinta dagli arbitri.

Sugli indicati termini di accertamento vale il principio, costante nelle affermazioni della giurisprudenza di legittimità, per il quale la denuncia di nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 2, nella versione ante 2006 ratione temporis applicabile, per inosservanza delle regole di diritto “in iudicando” è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3 (ex multis: Cass. 31/07/2020 n. 16559; Cass. 11/10/2006 n. 21802).

La ricorrente S.a.c.e. deduce error in iudicando per malgoverno ad opera della Corte territoriale delle norme di interpretazione del contratto di appalto intercorso con il Comune di Caserta, nella parte in cui (art. 6) si prevedeva il meccanismo della revisione prezzi, che solo erroneamente i giudici di appello avrebbero ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 1664 c.c., anzichè a quella di cui alla L. n. 537 del 1993, art. 6, in tal modo qualificando, la Corte di merito, la condotta critica in termini di novità.

In sostanza i giudici del rinvio hanno ritenuto che la domanda di revisione prezzi articolata sul meccanismo di cui all’art. 6 legge cit. fosse nuova in quanto mai dedotta da S.a.c.e. nel giudizio arbitrale e tanto è valso a qualificare la stessa in termini di inammissibilità in raccordo alla regola, sopra richiamata, della deducibilità nel giudizio di nullità del lodo arbitrale della sola violazione di legge definita ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Va sui punto richiamato il principio secondo il quale in tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione di legge, consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione), postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (Cass. 13/03/2018 n. 6035).

Il “fatto” di specie resta, segnatamente, calibrato e definito sugli accertamenti degli arbitri, ritenuti dalla Corte di appello in ragione delle questioni ai primi devolute in giudizio, il tutto per un accertamento volto a raccordare i contenuti della domanda arbitrale con quelli del contratto di appalto, in punto di revisione prezzi.

Allo scrutinio del fatto inteso anche nella sua accezione processuale, e come tale definito per gli apporti argomentativi offerti da S.a.c.e. e contenuti negli scritti difensivi svolti in sede arbitrale, la Corte di appello di Napoli fa discendere, nella accertata diversità del fatto stesso, l’inammissibilità di ogni critica davanti alla stessa intesa come per la prima volta proposta.

Quella Corte non poteva essere investita di accertamenti meritali, in ragione della circoscritta valenza del vizio di violazione di legge nel giudizio di nullità del lodo arbitrale ex art. 829 c.p.c., penultimo cpv. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte di appello incontra il fatto, lo definisce nei rapporti tra giudizio arbitrale e domanda di annullamento davanti alla stessa proposta per poi, correttamente, chiamarsi fuori da ogni derivato accertamento, poichè lo stesso sconfina, per i suoi contenuti di diversità, in quel merito non ammissibile nel giudizio di nullità arbitrale ex art. 829 cit..

Siffatta motivazione, tutta incentrata sulla indicata categoria della “diversità dell’accertamento in fatto”, resta sindacabile in questa sede solo per violazione delle norme di interpretazione del contratto di appalto di previsione della clausola di revisione prezzi e degli atti processuali, secondo i due corni lungo i quali la Corte di merito sviluppa il proprio ragionamento decisorio, in una prospettiva che non è però quella del proposto ricorso.

Quest’ultimo, infatti, nel contestare dei due termini in valutazione a definizione della “diversità” fattuale verificata dalla Corte di appello – e quindi, si torna a dire, da una parte il contratto di appalto e dall’altra i contenuti degli atti difensivi di S.a.c.e. del giudizio arbitrale – lascia fuori da ogni critica il primo, il contratto di appalto, non denunciando rispetto ad esso la intervenuta violazione dei canoni ermeneutici in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere compreso nei suoi contenuti il meccanismo di revisione di cui all’art. 1664 c.c., per un accertamento condotto dai giudici sulla diversa operatività di quello di cui alla L. n. 537 del 1993, art. 6 (p. 14 sentenza di appello sulla ivi richiamata specifica istruttoria necessaria ex art. 6 Legge cit. e rapportata ai valori Istat-Foi dei prezzi al consumo).

6. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile ex art. 829 c.p.c., comma 2, ratione temporis applicabile, nella insuperata diversità del fatto oggetto di domanda davanti agli arbitri proposta rispetto a quello dedotto in ricorso nel giudizio di nullità introdotto da S.A.C.E. davanti alla Corte partenopea.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente S.A.C.E. Servizi per l’Ambiente S.p.A. a rifondere al Comune di Caserta le spese di lite che liquida in Euro 12.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA