Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14373 del 14/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 14/07/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 14/07/2016), n.14373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1300-2015 proposto da:

N.L.A. C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA AURELIANA, 63, presso lo studio dell’avvocato SARA DI CUNZOLO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA S.P.A. – societa’ con socio unico C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio

dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1424/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 04/11/2014 R.G.N. 774/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato ZIACO GIOVANNI per delega Avvocato DI CUNZOLO SARA;

udito l’Avvocato SIMONE EMILIANO per delega verbale Avvocato PROIA

GIAMPIERO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco che ha concluso per: il rigetto della richiesta

di rinvio del difensore e nel merito, per l’inammissibilita’ o in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza del 4 novembre 2014, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava il reclamo proposto da N.L.A., ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, avverso la sentenza di primo grado, che, in accoglimento dell’opposizione della datrice Trenitalia s.p.a. avverso l’ordinanza emessa dallo stesso Tribunale ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 49, a se’ sfavorevole, aveva respinto l’impugnazione da parte del lavoratore del licenziamento disciplinare comunicatogli il 23 luglio 2012.

In esito ad analitica e argomentata disamina di ognuna delle otto contestazioni disciplinari, la Corte territoriale ribadiva la ricorrenza della giusta causa del licenziamento intimato, in relazione alla gravita’ dell’inadempimento e alla proporzionalita’ della sanzione espulsiva inflitta, in quanto non riconducibili a previsioni contrattuali collettive di sanzioni conservative, anzi la maggior parte degli addebiti rientrando nella fattispecie contrattuale del licenziamento per violazioni dolose: un tale elemento psicologico desumibile dallo svolgimento delle mansioni di capotreno, comportanti gestione di denaro e di significativi interessi aziendali; ne’ potendo, infine, la reiterazione delle condotte (tra cui irregolarita’ varie per omessa applicazione di soprattasse e correzioni di biglietti ferroviari non consentite dalle disposizioni regolamentari) essere ascritta ad occasionali disattenzioni o a mera colpa.

Con atto notificato il 30 dicembre 2014, N.L.A. ricorre per cassazione con tre motivi, cui resiste Trenitalia s.p.a. con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

All’odierna udienza di discussione l’Avv. Giovanni Ziaco, sostituto del difensore del ricorrente, ha chiesto differimento dell’udienza per impedimento a presenziare dovuto ad impegno professionale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per mancata valutazione delle circostanze denunciate dal lavoratore, relative alla prassi aziendale in uso (per la quale il servizio ferroviario avrebbe dovuto “comunque andare avanti”, nonostante le irregolarita’ riscontrate su biglietti non conformi alle prescrizioni di viaggio, comportanti l’applicazione di soprattasse, invece omessa ed anzi corretti, quanto a stazioni di arrivo e di partenza o numero di viaggiatori, senza neppure indicazione chilometrica della relazione di servizio su numerosi biglietti ferroviari, in violazione delle disposizioni regolamentari), all’incidenza sui fatti contestati dell’assenza di biglietteria o della chiusura dei punti vendita alternativi con mancanza o cattivo funzionamento dei self services.

Con il secondo, il ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa valutazione delle circostanze denunciate dal lavoratore, relative alla mancata ammissione delle prove orali dedotte, debitamente trascritte.

Con il terzo, il ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per mancata assoluzione dell’onere probatorio dei fatti contestati, incombente a parte datoriale.

In via preliminare, reputa la Corte di dover respingere, anche su conforme parere negativo del P.G. di udienza, la richiesta di rinvio.

Ed infatti, premessa l’inesistenza nell’ordinamento processuale di un diritto al rinvio al di fuori dell’ipotesi rigorosamente circoscritta prevista dall’art. 115 disp. att. c.p.c., comma 2 il sostituto del (nuovo) difensore del ricorrente ha allegato copia informe di avviso del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in data 7 marzo 2016, di fissazione di camera di consiglio per giudizio camerale (in riferimento a provvedimento di bocciatura all’esame di maturita’) per il giorno 16 marzo 2016 alle ore 9, ossia nella stessa data di fissazione della discussione del ricorso in esame davanti a questa Corte, per cui il ricorrente aveva gia’ ricevuto avviso il 17 febbraio 2016.

Ora, e’ noto che il rinvio dell’udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell’art. 115 disp. att. c.p.c., presupponga l’impossibilita’ di sostituzione dello stesso, prospettandosi altrimenti soltanto una carenza organizzativa del professionista incaricato, irrilevante ai fini di tale differimento (Cass. s.u. 26 marzo 2012, n. 4773): con la conseguenza della legittimita’ del diniego del rinvio allorquando la parte sia rappresentata all’udienza di discussione, in sostituzione del dominus impedito a presenziarvi, da altro difensore delegato, il quale giustifichi la richiesta di differimento con la concomitanza di diverso impegno professionale del collega, senza pero’ provarne l’esistenza e l’anteriorita’ rispetto alla controversia da discutere (Cass. 27 agosto 2013, n. 19583), addirittura esclusa nel caso di specie.

Tanto chiarito, i tre motivi sopra illustrati sono inammissibili, siccome tutti relativi a vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Il percorso argomentativo del giudice di merito e’ infatti insindacabile, alla luce del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (secondo cui e’ esclusivamente denunciabile l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”), applicabile ratione temporis per la pubblicazione della sentenza impugnata in data posteriore (4 novembre 2014) al trentesimo giorno successivo a quella di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (12 settembre 2012), secondo la previsione dell’art. 54, comma 3, D.L. citato.

Ed infatti, esso introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, qualora esaminato, sia idoneo a determinare un esito diverso della controversia). Da cio’ discende che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”; fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498): con la conseguente preclusione nel giudizio di cassazione dell’accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori (Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

Ma i motivi sono pure inammissibili per indeducibilita’ della denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 a norma dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, applicabile ratione temporis, per la conferma della sentenza d’appello di quella di primo grado, sul fondamento delle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base della seconda (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26860; Cass. 9 dicembre 2015, n. 24909).

Sicche’, dalle superiori argomentazioni discende coerente l’inammissibilita’ del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna N.L.A. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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